Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40651 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40651 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per varie condotte di bancarotta fraudolenta post fallimentare (capo A) commesse in relazione alla liquidazione coatta amministrativa della RAGIONE_SOCIALE (dichiarazione di insolvenza del 9 luglio 2007), mentre ha assolto il medesimo imputato dall’accusa di peculato (capo B), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale eccepisce l’intervenuto decorso del termine prescrizionale in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello e il vizio di omessa motivazione sulla eccezione di prescrizione formulata in sede di conclusioni scritte, presentate alla Corte di appello nel rito c.d. “cartolare” di cui all’art. 598 bis cod proc. pen.
3. Il motivo è fondato.
3.1. Va premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819-01).
3.2. Nella specie l’eccezione di prescrizione è fondata per le ragioni di seguito esposte.
Il momento consumativo del delitto di bancarotta fraudolenta postfallimentare non è segnato dalla declaratoria del fallimento (o della insolvenza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa) ma “coincide con quello in cui vengono poste in essere le condotte integranti il fatto tipico, dalla cui consumazione iniziano dunque a correre i termini di prescrizione” (Sez. 5, sentenza n. 18565 del 21/01/2011, Rv. 250082 – 01) e nella specie, come risulta dalla sentenza di primo grado, condotte oggetto di condanna sono le seguenti:
15.11.2007: cessione ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
16.07.2008: cessione ramo d’azienda alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
10.07.2009: vendita immobile alla RAGIONE_SOCIALE.
Per il computo del termine prescrizionale rileva il riconoscimento o meno della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma primo, legge fall. che risulta contestata nel capo di imputazione.
Il giudice di primo grado nulla espone al riguardo; a proposito del diniego RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, afferma soltanto che le distrazioni hanno riguardato “importi significativi” (pag. 10), concetto diverso da quello del danno di “rilevante gravità”. Nel computo della pena, il giudice di primo grado ha ritenuto più grave il delitto di peculato, così dimostrando di non applicare l’aggravante in questione (che avrebbe reso la bancarotta più grave, in ragione della pena massima di anni 15 di reclusione).
Il punto, non impugnato dal P.M., non è stato espressamente affrontato dalla Corte di appello, la quale, comunque, non ha riconosciuto l’aggravante in esame come si ricava dalla circostanza che, dopo l’assoluzione dell’imputato da reato di peculato di cui al capo B), non riconoscendo circostanze attenuanti, ha applicato la pena di anni tre di reclusione, pari al minimo previsto dall’art. 216 legge fall., senza apportare aumenti per aggravanti.
I termini massimi di prescrizione dei reati risultano già decorsi. In particolare, non risultando periodi di sospensione, posto il termine massimo di anni dodici e mesi sei ex artt. 157 e 161 cod. pen., le singole condotte di reato si sono prescritte rispettivamente il 15 maggio 2020, il 16 gennaio 2021 e il 10 gennaio 2022, ben prima della pronuncia della sentenza di appello (intervenuta il 10 marzo 2025).
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato l’intervenuto decorso del termine prescrizionale.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 03/12/2025