Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 35416 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PUTIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOMECOGNOME AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza con la qual Tribunale di Trani ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delit bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, ha ridetermiNOME il trattamen sanzioNOMErio previa concessione dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall.
Il ricorso è articolato in tre motivi.
Con il primo, il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine sussistenza del reato, in quanto, per un verso, era stato accertato che i pagamenti effettu dall’imputato non avevano avuto influenza causale sulla dichiarazione di fallimento e, per al verso, che trattandosi di una società cooperativa sociale con finalità mutualistiche e sen scopo di lucro, i pagamenti effettuati rientravano nello scopo sociale, da cui l’impossibil radice di configurare una volontà distrattiva.
Con il secondo, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2467 c civ. e 1, comma 239, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto applicati erroneamente anche alle cooperative sociali con finalità mutualistiche.
Con il terzo, il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in ordine mancata riqualificazione della condotta contestata nella meno grave figura bancarotta preferenziale, con conseguente applicazione un più lieve trattamento sanzioNOMErio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Non manifestamente infondati sono i motivi articolati nel ricorso.
Invero la corte territoriale ha omesso di confrontarsi con le specifiche censure ritualmen dedotte dal ricorrente con l’atto di appello, limitandosi a ribadire quanto già argomentato giudice di primo grado.
La non manifesta inammissibilità del ricorso impone di verificare se sia maturata una causa di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
In quest’ottica, il reato risulta prescritto.
Commesso in data 30 marzo 2011, il reato contestato ai sensi dell’art. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall. è punito con la pena della reclusione da tre a dieci anni.
Ne deriva che, non registrandosi alcuna delle cause di sospensione di cui all’art. 159 cod. pen., il tempo massimo di decorrenza della prescrizione che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod pen., è pari ad anni dodici e mesi sei, risulta spirato in data 23 settembre 2023.
Dalle suesposte considerazioni discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 08 luglio 2024.