Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2686 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2686 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ca SENIS il 09/05/1950
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
hato avv o alle parti
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa della Corte di appello di Cagliari che, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflitta per varie condotte di bancarotta semplice e fraudolenta;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso – che eccepiscono l’intervenuta prescrizione dei reati di bancarotta semplice avendo riguardo alla data di revoca della carica di amministratrice della ricorrente avvenuto il 4 agosto 2015 -sono manifestamente infondati in quanto muovono da un presupposto giuridicamente errato e difforme ai principi dettato dalla costante giurisprudenza di legittimità, alla stregua della quale, in tema di bancarotta, il momento consumativo dei reati coincide con la pronuncia della sentenza di fallimento nel caso di condotta esaurita anteriormente (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, COGNOME, Rv. 284785; Sez. 5, n. 40477 del 18/05/2018, COGNOME Rv. 273800 – 01), ragion per cui:
il tempo del commesso reato di bancarotta semplice (originariamente contestato nel procedimento n. 9549/2018 R.G.N.R.) deve individuarsi nel 16 marzo 2017 e, dunque, il termine di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi) sarebbe spirato il 16 settembre 2024 e, dunque, in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Al riguardo va ricordato che l’inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266);
il tempo del commesso reato di bancarotta semplice (originariamente contestato nel procedimento n. 8271/2019 R.G.N.R.) deve individuarsi nel 27 dicembre 2017 e, dunque, il termine di prescrizione -anche senza computare la recidiva e la sospensione prevista dall’art. 159, comma 3, cod. pen. (nel testo modificato dalla legge n. 103 del 2017, vigente ratione temporisnon è spirato neppure alla data odierna;
ritenuto che il terzo motivo, che deduce l’assorbimento del delitto di bancarotta semplice in quello di bancarotta fraudolenta documentale, è inammissibile, atteso che afferisce a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione
dell’irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01) o della intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284481 – 01);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/12/2024