Prescrizione Bancarotta Preferenziale: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La prescrizione bancarotta preferenziale rappresenta un’ipotesi in cui il decorso del tempo estingue la punibilità di un reato, chiudendo definitivamente il procedimento penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 47233/2024) offre un chiaro esempio di come questo istituto giuridico possa prevalere sull’accertamento di merito della responsabilità penale, portando all’annullamento di una condanna.
I Fatti e il Percorso Giudiziario
Il caso riguarda un imprenditore accusato di un illecito penale. Dopo una prima sentenza, la Corte d’Appello di Firenze aveva parzialmente riformato la decisione, riqualificando la condotta dell’imputato nel reato di bancarotta preferenziale. Il fatto contestato risaliva al 24 ottobre 2016. A seguito di questa condanna in secondo grado, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, contestando la sussistenza stessa del reato.
Il Ricorso in Cassazione e l’Applicazione della Prescrizione
Giunto il caso dinanzi alla Corte di Cassazione, i giudici hanno preliminarmente valutato il motivo del ricorso, ritenendolo non ‘manifestamente infondato’. Questa valutazione, pur non essendo un’analisi approfondita del merito, è un passaggio cruciale: consente alla Corte di esaminare tutti gli aspetti del processo, incluse le cause di estinzione del reato che possono essere maturate nel frattempo.
Ed è proprio ciò che è accaduto. La Corte ha verificato i termini di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale. Tenendo conto della data di commissione del fatto (ottobre 2016) e di un periodo di sospensione del processo pari a 72 giorni, i giudici hanno calcolato che il termine massimo di prescrizione era già spirato il 5 luglio 2024. Poiché non sussistevano elementi per un’assoluzione immediata e palese nel merito (ai sensi dell’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale), la Corte era tenuta a dichiarare l’estinzione del reato.
L’impatto della prescrizione bancarotta preferenziale sul processo
L’intervento della prescrizione bancarotta preferenziale ha determinato una conseguenza drastica: l’annullamento senza rinvio della sentenza di condanna. Ciò significa che il processo si è concluso definitivamente, senza che la Corte si sia pronunciata sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato rispetto alle accuse. La causa estintiva del reato ha assorbito e superato ogni altra valutazione.
Le motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte di Cassazione è strettamente ancorata a un principio di legalità e di economia processuale. Una volta constatato che il motivo di ricorso non era palesemente inammissibile o infondato, il collegio ha potuto e dovuto rilevare d’ufficio la maturazione della prescrizione. La legge impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare immediatamente la presenza di una causa di non punibilità, come l’estinzione del reato per decorso del tempo. L’annullamento senza rinvio è stata la diretta e inevitabile conseguenza di tale constatazione, poiché il reato contestato non poteva più essere legalmente perseguito.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico: la certezza del diritto e la ragionevole durata del processo. La prescrizione serve a evitare che un cittadino resti sotto la spada di Damocle di un’accusa penale per un tempo indefinito. Nel caso della prescrizione bancarotta preferenziale, il suo compimento ha neutralizzato gli effetti di una sentenza di condanna, chiudendo la vicenda giudiziaria. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, ciò rappresenta un monito sull’importanza cruciale del fattore tempo nei procedimenti penali, un elemento che può determinare l’esito di un processo indipendentemente dall’accertamento della verità storica dei fatti.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna?
La Corte ha annullato la sentenza perché il reato di bancarotta preferenziale contestato all’imputato si è estinto per prescrizione, essendo trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per la sua punibilità.
Cosa significa che il reato è estinto per prescrizione?
Significa che, a causa del lungo tempo trascorso dalla commissione del fatto senza una sentenza definitiva, lo Stato perde il diritto di punire il colpevole. Di conseguenza, il processo si conclude senza una pronuncia di condanna o di assoluzione nel merito.
Il ricorso dell’imputato è stato accolto nel merito?
No. La Corte di Cassazione non ha esaminato il merito del ricorso, ovvero le ragioni per cui l’imputato si riteneva innocente. Ha semplicemente constatato che il ricorso non era ‘manifestamente infondato’ e, prima di ogni altra valutazione, ha applicato la causa estintiva della prescrizione, che prevale sull’analisi dei fatti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47233 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47233 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN COGNOME VALDARNO il 11/10/1970
avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato la condotta nel reato di bancarotta preferenziale (commesso il 24 ottobre 2016), procedendo alla conseguente rideterminazione della pena.
Il motivo proposto (su cui il difensore insiste anche con successiva memoria), che contesta la sussistenza del reato, non è manifestamente infondato.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 5 luglio 2024 è decorso il termine massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 72 giorni di sospensione.
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 27/11/2024