Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2484 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2484 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a OTTAVIANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta presentata – ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 – dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di rigettare i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 6 luglio 2022 la Corte di appello di Napoli – per quel che qui rileva – a seguito del gravame interposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME ha rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari irrogate agli imputati e ha confermato l pronuncia del 19 dicembre 2019 con la quale il Tribunale di Noia aveva affermato la responsabilità dei medesimi imputati per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione documentale nonché impropria da operazioni dolose e, concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti all’aggravante di aver commesso più fatti di bancarotta, li aveva condannati alle pene di giustizia, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di appello è stato proposto ricorso per cassazione, nell’interesse dei predetti imputati, per i motivi di seguito esposti (nei limiti di cui all’art. 173, comma 1 att. cod. proc. pen.).
2.1. Il difensore di NOME COGNOME ha formulato tre motivi.
2.1.1. Con il primo motivo ha denunciato la violazione di norme processuali poste a pena di nullità e il vizio di motivazione in ordine al mancato differimento, da parte della Cort merito, dell’udienza del giorno 6 luglio 2022 a fronte del legittimo impedimento dell’imputato
2.1.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, legge fall., e il vizio di motivazione in relazione all’attribuzione al NOME della qu amministratore occulto della fallita RAGIONE_SOCIALE
2.1.3. Con il terzo motivo ha allegato il vizio di motivazione con riguardo alla mancat esclusione della circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall.
2.2. Il difensore di NOME COGNOME ha articolato due motivi.
2.2.1. Con il primo motivo ha denunciato il vizio della motivazione in ordin all’affermazione di responsabilità dell’imputato, che sarebbe mancante e contraddittoria rispetto alle emergenze probatorie dimostrative di un ruolo di mero prestanome del COGNOME (ritenuto responsabile in ragione del ruolo formalmente ricoperto fino al 2008, quantunque fosse una mera testa di legno priva di potere dispositivo, constando pure che fino al 30 lugli 2008 la contabilità era stata regolarmente tenuta) nonché a proposito della sussistenza di condotte distrattive nel periodo in cui egli era amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE luce di quanto rassegnato dal curatore fallimentare, constando anzi che in tale periodo la società stesse svolgendo attività che avrebbero consentito il recupero delle somme investite), illogica nella parte in cui ha imputato le condotte distrattive al COGNOME assolvendo inve il coimputato COGNOME (pur essendo emerso che la distrazione ha avuto luogo dopo la nomina di quest’ultimo come amministratore dell’ente, carica che ha ricoperto dopo il COGNOME).
2.2.2. Con il secondo motivo ha prospettato il vizio di motivazione con riferimento all mancata esclusione della circostanza aggravante della commissione di più fatti di bancarotta ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., adducendo che la Corte di merito non avrebbe motivato
sui motivi di appello (con i quali era stato addotto il difetto di prova della commissione da p del COGNOME di «più fatti della stessa indole» dovendosi ritenere unica la condotta distratti non potendosi ascrivere al ricorrente la distruzione o l’occultamento delle scritture contab successive al 2017 (recte: 2007).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso del COGNOME non è manifestamente infondato, nei termini che si espongono, il che determina la rituale instaurazione del presente giudizio di impugnazione e il consegue annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché i reati si sono estinti per prescrizione. Il ricorso del COGNOME è inammissibile.
Quanto al primo motivo, dagli atti (al cui esame diretto il Collegio può accedere i considerazione del vizio dedotto: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che:
la prima udienza, in data 28 settembre 2021, è stata differita dalla Corte di appello ragione dell’impedimento per motivi di salute del COGNOME;
alla successiva udienza, del 21 marzo 2022, il procedimento è stato differito per dare avviso al COGNOME, non comparso;
il 10 giugno 2022 è stato disposto un differimento per la diversa composizione del Collegio;
il 22 giugno 2022 è stato concesso un termine a difesa al difensore nominato dal COGNOME a seguito della rinuncia dei precedenti difensori, avvenuta il giorno 21 giugno 2022, alle o 19:27;
il 6 luglio 2022 è stata rigettata la richiesta di rinvio legittimo impedimento, fon sulla sua positività al Covid-19 (documentata dalla difesa) poiché egli era stato dichiarat assente all’udienza del 10 giugno 2022 e non aveva esplicitamente dichiarato di voler partecipare al dibattimento (richiamando Sez. 2, n. 2559 del 19/12/2014 – dep. 2015, D’Angelo, Rv. 262282 – 01, resa con riguardo all’abrogato istituto della contumacia: «in tema di legittimo impedimento, la scelta dell’imputato di rimanere estraneo al processo, conclamata dalla dichiarazione di contumacia, determina che in caso di rinvio dell’udienza egli non possa far valere un impedimento a comparire per la prosecuzione, senza far precedere la richiesta dalla volontà esplicita di voler partecipare al processo»).
Ad avviso del Collegio, è dirimente considerare che dal verbale del 10 giugno 2022, nel quale l’imputato viene indicato come assente, non consta che sia stata resa l’ordinanza che ha disposto procedersi in sua assenza (ai sensi dell’art. 420-bis cod. proc. pen. nel testo, anteri alla novella in forza del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, che qui rileva), risultando s menzionato rinvio preliminare da parte del Collegio, non potendosi affermare dunque che egli fosse rappresentato dal difensore ex art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen.; e che, come prospettato dalla difesa, nell’interesse del NOME (che già aveva presentato richiesta
differimento dell’udienza del 28 settembre 2021 per legittimo impedimento), non può comunque affermarsi che lo stesso imputato non avesse inteso partecipare al processo, avendo per l’appunto chiesto nuovamente il differimento della trattazione in ragione della documentata positività al Covid-19. Il che rende superflua ogni ulteriore considerazione poiché: il termine prescrizione dei reati (commessi il 10 giugno 2009) pari a dodici anni e sei mesi, tenendo conto della sua interruzione (ex artt. 157 e 161 cod. proc. pen.) nonché della sospensione per trecentonovantadue giorni, è decorso il 6 gennaio 2023; e, non sussistendo i presupposti per rendere una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di NOME COGNOME, rimanendo assorbite le rimanenti censure.
Il secondo motivo presentato nell’interesse del COGNOME è manifestamente infondato, in quanto nei suoi confronti si è fatta corretta applicazione del disposto dell’art. comma 2, n. 1, legge fall., poiché ritenuto responsabile – in relazione al fallimento della RAGIONE_SOCIALE – di bancarotta fraudolenta per distrazione, documentale nonché impropria da operazioni dolose (cfr. Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249667 – 01).
Il primo motivo di ricorso del COGNOME non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che non ha fondato la responsabilità, quanto alle condotte distrattive, alla luce non solo della loro collocazione nel periodo in cui il ricorre era amministratore di diritto – dato questo rispetto al quale non è stato addotto travisamento della prova con la necessaria specificità (essendosi compendiato solo un passo della relazione del curatore: Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01), ma traendo la sussistenza dell’elemento soggettivo dal numero e dal tipo di beni oggetto di distrazione (profilo non oggetto di puntuale censura); e, quanto alla bancarotta fraudolent documentale, sulla scorta della mancanza delle scritture contabili (essendo stato rinvenuto soltanto il bilancio relativo all’esercizio 2007, che non rientra nella nozione di libri e s contabili prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.: cfr. Sez. 5, n. 42568 del 19/06/ E., Rv. 273925-03) dato oggetto di censura assertiva, affermando che il COGNOME si è prestato ad assumere il ruolo di testa di legno non adempiendo all’obbligo su di lui gravante, nella detta qualità, di tenuta delle scritture contabili. Inoltre, la prospettazione difen generica nella parte in cui ha inteso trarre una contraddizione rilevante rispetto alla posizi del COGNOME nell’assoluzione del COGNOME che gli è succeduto nella carica amministrativa e ha perorato irritualmente un diverso apprezzamento del compendio probatorio nella parte in cui ha prospettato che le operazioni in imputazione non avessero valenza distrattiva. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., NOME COGNOME deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profil
di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Fail Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME perché i reati sono estinti per prescrizione.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023.