Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3166 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3166 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CORMANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SARONNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento limitatamente al fatto di cui al punto 4) per essersi estinto per prescrizione, con rinvio per la rideterminazione della pena; rigetto nel resto.
udito il difensore, l’avvocato AVV_NOTAIO, che espone i motivi di gravame ed insiste nell’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza della Corte di appello di Trieste oggetto di ricorso, datata 14.1.2025, ha confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Udine, con cui NOME, NOME e NOME COGNOME sono stati condannati per i reati di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva contestati loro al capo 5, punti 1,2,3,4,6,7, ritenute sussistenti le aggravanti dei più fatti di bancarotta e de danno di rilevante gravità, mentre sono stati assolti in relazione a quelli contestati ai punti 5.5. e 5.8.
I reati si riferiscono al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), dichiarato con sentenza del 22 maggio 2014, e sono stati commessi mediante numerose condotte distrattive di merce, denaro e valori attivi (liquidità, beni e asset li chiama la sentenza di appello); in particolare, anche mediante la stipula di contratti di affitto di rami commerciali e di attività produttiva a canoni incongrui, con altre società riferibili agli imputati, nonché il trasferimento senza corrispettivo di quote proprietarie di una società controllata (la RAGIONE_SOCIALE).
NOME COGNOME è stato coinvolto, quale liquidatore e amministratore di fatto della società fallita dal 4 aprile al 22 maggio 2014; condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari per la durata di 7 anni.
NOME COGNOME è stato coinvolto quale legale rappresentante e presidente del Consiglio di amministrazione (cda) della fallita, dal 18 febbraio al 3 aprile 2014 e condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, con pene accessorie fallimentari per la durata di 4 anni.
NOME COGNOME è stato coinvolto quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE; ed è stato condannato alla pena di 3 anni e 6 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie fallimentari per la durata di 4 anni.
Invero, la sentenza di appello ha confermato, nel dispositivo, la decisione di primo grado, con cui erano state riconosciute anche le aggravanti del danno patrimoniale di rilevante gravità e della pluralità di fatti di bancarotta; tuttavia, motivazione, la Corte di appello ha dato più volte atto della prescrizione del reato contestato al punto 5.4., senza che ciò trasparisse nel dispositivo stesso e sottolineando esplicitamente, con riguardo alla posizione dei due imputati NOME e NOME COGNOME, l’ininfluenza dell’estinzione di tale reato in relazione al trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, tramite un unico atto di impugnazione a firma del difensore di fiducia, deducendo sette diversi motivi.
2.1. La prima ragione difensiva eccepisce violazione di legge e nullità della sentenza, che manca di intestazione, reca firma illegibile del Presidente estensore, omette di riportare le conclusioni delle parti e la memoria difensiva con cui si faceva richiesta di riqualificazione di tutte le condotte di bancarotta distrattiva i altrettanti, meno gravi reati di bancarotta preferenziale, con conseguente dichiarazione di prescrizione degli stessi.
Della richiesta di riqualificazione, in ogni caso, non vi è traccia in sentenza né si fa menzione della questione per risolverla negativamente.
Inoltre, nonostante la dichiarazione di prescrizione del reato di cui al punto 5.4. (la dazione della somma di euro 265.394 in data 31.3.2014 alla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento preferenziale di una fattura), affermata nella motivazione della sentenza, il dispositivo non reca la corrispondente statuizione, ma si limita a confermare tout court la sentenza di primo grado.
Si contesta anche la conseguente conferma della pena inflitta ai ricorrenti, senza che vi sia stata alcuna modifica per effetto della motivata ma non dichiarata prescrizione del reato di distrazione di maggiore danno patrimoniale: la motivazione riferita alla conferma della sanzione inflitta ai ricorrenti nonostante la prescrizione di uno dei reati contestati sarebbe, secondo la difesa, un tentativo di sanare la dimenticanza del dispositivo.
2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge con riguardo all’art. 178 cod. proc. pen. e al rigetto dell’istanza di rinvio presentata da difensore, AVV_NOTAIO, per l’udienza del 28.2.2020 (in cui sono stati ascoltati alcuni testimoni), presentata per legittimo impedimento da concomitante impegno dinanzi al Tribunale di Bergamo e, soprattutto, per il divieto di allontanamento dalla propria dimora in vigore nelle Regioni Lombardia e Veneto di cui alle ordinanze del Ministro della Salute del 21 e 22 febbraio 2020, istitutive delle zone gialle e rosse sul territorio italiano per la pandemia da COVID 19.
Tale secondo motivo di rinvio integra un legittimo impedimento per un evento di forza maggiore imprevedibile tempestivamente rappresentato al Tribunale di Udine con PEC del 25.2.2020.
2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia violazione di legge in relazione all’ordinanza del 18.5.2022 del Tribunale di Udine con cui si è escluso l’esame del teste consulente tecnico della difesa ing. NOME COGNOME, ritenuto non necessario per la completezza dell’istruttoria dibattimentale, nonché vizio di motivazione della sentenza impugnata, là dove ha ribadito le insufficienti argomentazioni dei rigetto formulate dal primo giudice ed ha evidenziato erroneamente che erano stati sentiti
già due diversi consulenti tecnici della difesa, mentre era stato uno solo il teste ascoltato in dibattimento (il rag. COGNOME, in luogo del dott. COGNOME).
Il testimone COGNOME, invece, era teste decisivo perchè avrebbe dovuto spiegare e dimostrare l’esistenza del progetto di ristrutturazione aziendale di RAGIONE_SOCIALE, dando conto della consulenza richiesta dagli imputati all’epoca dei fatti. Un progetto che prevedeva l’investimento di milioni di euro, contraddittorio rispetto alle contestate distrazioni.
2.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla prova del concorso (dell’extraneus) nei reati, da parte di NOME COGNOME: non vi sarebbe prova della sua qualità di amministratore di fatto, poiché non risultano sue partecipazioni a riunioni del cda, né poteri gestori o di firma, tranne che nel periodo 4.4.2014 – 22.5.2014, quando è stato liquidatore della fallita.
Soprattutto si contesta la mancanza di prove del concorso di NOME COGNOME nei capi 5.6. e 5.7., visto che alla sottoscrizione dei contratti di affitto di ramo azienda ritenuti distrattivi (datati 17 aprile 2014) egli non era presente.
2.5. La quinta argomentazione difensiva eccepisce vizio di violazione di legge e di motivazione carente in ordine alla sussistenza della prova dell’elemento oggettivo e di quello soggettivo dei reati di bancarotta imputati ai ricorrenti.
La difesa lamenta che nelle sentenze di merito, superficialmente motivate, non vi sia stato l’adeguato esame delle prove testimoniali e di quelle documentali, in particolare le consistenti produzioni difensive, alle quali si è omesso qualsiasi riferimento concreto e specifico.
Soprattutto si evidenzia:
l’erroneità del presupposto alla base della condanna dei ricorrenti per l’imputazione 5.3.: la distrazione di merce del valore di euro 72.982, acquistata dalla fallita ma utilizzata dalla società RAGIONE_SOCIALE, sempre riferibile agli imputati, senz pagamento del corrispettivo. Il ricorso rappresenta che, invece, il pagamento di tali merci fu corrisposto a seguto di regolare fattura emessa dalla curatrice della fallita, divenuta RAGIONE_SOCIALE, pochi giorni dopo il fallimento;
la fruttuosità dei contratti di affitto d’azienda stipulati, che, se fosse proseguiti, avrebbero prodotto guadagni per la fallita, come prova la relazione del rag. COGNOME, testimone della difesa, e che, comunque, sono stati risolti dalla curatrice.
2.6. Il sesto motivo di ricorso denuncia omessa motivazione, e omesso esame del relativo motivo di appello, in relazione alla mancata riqualificazione delle condotte di bancarotta distrattiva in bancarotta preferenziale, essendo evidente che gli imputati, al più, hanno voluto soddisfare le pretese solo di alcuni creditori
della fallita a discapito di altri. La riqualificazione imponeva la dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
2.7. L’ultimo motivo di ricorso lamenta vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, con riguardo:
al diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione per tutti gli imputati (in realtà, nei confronti di NOME COGNOME le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. erano state negate, mentre nei confronti degli altri due coimputati erano state concesse, con giudizio di equivalenza rispetto alle ritenute aggravanti);
alla omessa rideterminazione nel minimo della pena inflitta a NOME COGNOME, visto il suo ruolo marginale di concorrente nei reati e il concorso iure proprio nel solo capo di imputazione di cui al punto 5.4., commesso nella sua qualità di liquidatore della fallita e, peraltro, riparato dopo il fallimento, mediante pagamento alla curatela della somma corrispondente al valore della merce utilizzata dalla società RAGIONE_SOCIALE e acquistata dalla fallita.
Si contesta, altresì, la mancata riduzione della pena dovuta alla dichiarazione di prescrizione della condotta ritenuta configurabile come bancarotta preferenziale e non dichiarata nel dispositivo. La motivazione utilizzata per sostenere la tesi della non necessità di una conseguente rimodulazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio è manifestamente illogica,
La difesa della parte civile – la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE – ha depositato un’ampia memoria con conclusioni scritte, con le quali chiede l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi, nonché l conferma delle statuizioni civili, della provvisionale e la rifusione delle spese sostenute per il giudizio di legittimità, rimettendo alla Cassazione la loro determinazione.
3.1. E’ stata ammessa la trattazione orale per l’udienza del 15 ottobre 2025 con provvedimento della Presidente Titolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato di cui al capo 5.4., sicchè si impone l’annullamento senza rinvio in relazione a tale statuizione e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente.
Anzitutto deve risolversi l’eccezione, processualmente preliminare, contenuta nel secondo motivo di ricorso e relativa alla denunciata nullità per mancato
accoglimento dell’istanza di rinvio dell’udienza del 28.02.2020 per legittimo impedimento da concomitante impegno professionale e, contemporaneamente, per le chiusure territoriali disposte in ragione dell’emergenza sanitaria derivata dall’epidemia da COVID 19.
La censura è infondata.
I giudici di merito hanno spiegato che il difensore non proveniva dai territori comunali nei quali, con ordinanza del Ministro della Salute del 21.2.2020, erano state interdette alcune attività, tra le quali quelle lavorative non essenziali i ragione dell’insorgente epidemia sanitaria.
D’altra parte, il concomitante impegno professionale era noto da tempo e avrebbe potuto farsi fronte a tale problema con la nomina di un sostituto, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità dominante, che solo per ragioni imprevedibili e urgenti di salute non impone tale obbligo di nomina di un sostituto (cfr. Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, NOME COGNOME, Rv. 267747 – 01, in motivazione; Sez. 2, n. 50731 del 06/12/2019, COGNOME, Rv. 277717 – 01).
Finanche il difensore impedito a comparire per ragioni di salute, infatti, è tenuto, qualora si tratti di impedimento prevedibile, a nominare un sostituto processuale, ovvero ad indicare le specifiche ragioni che rendono impossibile la sostituzione (Sez. 1, n. 27516 del 18/03/2025, COGNOME, Rv. 288336 – 02).
Nel caso di specie, la difesa del ricorrente non ha neppure chiarito se e per quali ragioni era impossibilitata alla nomina di un sostituto, come ha evidenziato la Corte territoriale; e anche nel ricorso tale passaggio non ha trovato cenno.
L’eccezione dedotta, pertanto, è priva di fondamento.
2.1. La prima ragione difensiva non rappresenta eccezioni di una qualche validità logico-giuridica quanto alle eccezioni di violazione di legge e nullità della sentenza per mancanza di intestazione relativa alla sede di Corte di appello e al deficit di alcuni caratteri formali necessari (firma illegibile del President estensore, omesso richiamo alle conclusioni delle parti e alla memoria difensiva con cui si faceva richiesta di riqualificazione di tutte le condotte di bancarotta distrattiva in altrettanti, meno gravi reati di bancarotta preferenziale, con conseguente dichiarazione di prescrizione degli stessi).
La sede di Corte di appello che ha emesso la decisione è evincibile con certezza da altri dati del documento, chiaramente intellegibili, e dall’ufficialità dei timbri deposito e di registro che attestano la provenienza del provvedimento; la firma del Presidente estensore è rapportata al nominativo di questi, chiaramente scritto in caratteri informatici.
Le conclusioni delle parti risultano riportate a pag. 4 della sentenza.
L’omessa indicazione delle memorie difensive non è essenziale e non determina nullità neppure l’omessa loro valutazione se la sentenza ha implicitamente dimostrato di avere esaminato la questione proposta e se tale omissione non refluisce sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (cfr., da ultimo, tra le tante, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 – 01).
Nel caso di specie, lo stesso ricorso non evoca alcuna illogicità, ma si limita a contestare l’omessa riqualificazione dei reati in bancarotta preferenziale, riqualificazione alla quale pacificamente la Corte di appello non ha ritenuto di accedere, adottando un’adeguata motivazione per sostenere la condanna per le condotte contestate quali episodi di bancarotta fraudolenta, che risponde, in tal modo, alla memoria difensiva.
È invece fondata l’eccezione relativa alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale di cui al punto 5.4. (la dazione della somma di euro 265.394 in data 31.3.2014 alla RAGIONE_SOCIALE per il pagamento preferenziale di una fattura) nel dispositivo della sentenza impugnata, laddove tale conclusione è stata inequivocabilmente affermata nella motivazione della sentenza (cfr. pag. 13 del provvedimento impugnato).
Constatato il decorso del termine di prescrizione del reato di cui al punto 5.4. e valutata la chiarezza argomentativa con cui la stessa Corte territoriale era giunta alla conclusione di prescrizione, va data prevalenza alla motivazione sul dispositivo e la sentenza dovrà essere annullata senza rinvio limitatamente al citato reato, perché prescritto.
2.2. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La correttezza dell’esclusione dell’esame del teste consulente tecnico della difesa, ing. NOME COGNOME, da parte del Tribunale è stata motivata adeguatamente nella sentenza impugnata, alla luce della completezza dell’istruttoria dibattimentale.
D’altro canto, il motivo di ricorso è strutturato anche secondo argomenti inammissibili, poiché si rivela generica la descrizione del contributo decisivo, in termini di istruttoria e prova del reato, che avrebbe potuto dare il teste di cui si lamenta la revoca. L’esistenza del progetto di ristrutturazione aziendale di RAGIONE_SOCIALE (oggetto principale della testimonianza, secondo la difesa), e del relativo investimento finanziario, non incide, infatti, sulle condotte fraudolente contestate, ponendosi soltanto come un (flebile) elemento da cui dedurre l’intenzione di riorganizzazione societaria in vista della sopravvivenza della fallita.
Neppure è determinante il fatto che la sentenza, nell’elencare i consulenti di parte ascoltati (uno del pubblico ministero, uno della parte civile e “due” della
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difesa), incorra nell’errore di indicarne due per “ascoltati” piuttosto che, come accaduto, uno solo. Si evince, infatti, dal contesto dei periodi, che i giudici di appello abbiano avuto ben chiari gli snodi dell’istruttoria dibattimentale, quanto ai testimoni “tecnici” esaminati e ai contenuti delle loro deposizioni.
Né d’altra parte il ricorso indica qualche illogicità argomentativa della decisione a causa di tale asserita, errata indicazione o, eventualmente, un qualche travisamento.
2.3. Il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla prova del concorso (dell’extraneus) nei reati, da parte di NOME COGNOME è manifestamente infondato e costruito secondo direttrici di censura inammissibili perché volte a rivalutare la consistenza delle prove in atti.
Il ricorso sostiene che non vi sarebbe prova della sua qualità di amministratore di fatto, poiché non risultano sue partecipazioni a riunioni del consiglio di amministrazione, né poteri gestori o di firma, tranne che nel periodo 4.4.2014 22.5.2014, quando è stato liquidatore della fallita.
Tuttavia, la sentenza impugnata e quella, coerente, di primo grado hanno messo in evidenza come i testimoni siano stati unanimi nel descrivere quale dominus reale della società (“quello che sostanzialmente sembrava dirigere un po’ tutto”) proprio NOME COGNOME, zio e padre, rispettivamente, dei coimputati NOME e NOME COGNOME. Tanto più in un contesto in cui le attività distrattive accertate sono state ritenute di evidente e manifesta lettura all’interno di una fase di crisi aziendale altrettanto conclamata.
2.4. Il quinto argomento difensivo, con cui, in sintesi, si rimette in gioco la valenza delle prove, al fine di ritenere di non poter configurare l’elemento oggettivo e quello soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta continuata, è infondato al limite dell’inammissibilità.
La difesa lamenta una superficialità motivazionale delle sentenze di merito che, invece, non è dato riscontrare, né quanto all’analisi delle prove testimoniali nè di quelle documentali, anche difensive.
Soprattutto, risultanti rivalutativi e formulati in fatto, i tentativi di sosten la liceità delle condotte di sottrazione richiamate nel motivo di ricorso.
In relazione ad esse, invece, la sentenza impugnata, rispondendo a motivi analoghi proposti con l’atto di appello, ha evidenziato che il pagamento effettuato senza ragione e in conflitto di interessi in favore di merce utilizzata dalla società RAGIONE_SOCIALE (riferibile agli imputati), del valore di euro 72.982, è stato ritenuto, senza aporie logiche, sintomatico dell’effetto e della volontà di drenare liquidità dalla società fallenda, con intento distrattivo. Il pagamento successivo al fallimento, da parte della beneficiaria, in favore della fallita non elide la valenza distrattiv dell’operazione.
Quanto alla fruttuosità dei contratti di affitto d’azienda stipulati, si tratta d ipotesi priva di conferma fattuale, volta a sostenere una tesi su quanto accaduto più favorevole per gli imputati, che si scontra con la circostanza che tali contratti sono stati, invece, risolti dalla curatrice proprio perché non lucrosi e stipulati a favore delle mogli di NOME e NOME COGNOME.
Piuttosto, con tali contratti la fallita è stata spogliata di ogni attività compresa la possibilità di proseguire l’impresa, in evidente conflitto di interessi, per contropartita di canoni esigui e solo in parte pagati, con riduzione di capitale, senza accollo di debito o subentro nei contratti, senza rispetto delle formalità di stipula tramite consiglio di amministrazione, in un momento di conclamata crisi economica e due mesi prima del fallimento, infatti.
La conclusione della sentenza impugnata secondo cui si tratterebbe senza dubbio di operazioni distrattive, lontanissime dall’ambito di rilancio e risanamento in cui il ricorso ritiene di iscriverle poggia, dunque, su basi logiche solide e su elementi probatori plurimi e univoci.
2.5. Il sesto motivo di ricorso è infondato.
Pur se la sentenza impugnata non risponde direttamente, come si è già in parte anticipato, alla memoria con cui si richiedeva di valutare la qualificazione giuridica dei reati, adeguandola alla più benevola ipotesi di bancarotta preferenziale, il contesto argomentativo della sentenza di appello non lascia dubbi circa il fatto che la Corte di appello abbia optato chiaramente, in più passaggi motivazionali anche piuttosto forti, per l’ipotesi diversa e incompatibile della qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta distrattiva.
Come noto, in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata.
Per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente ad escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca a respingere la deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (tra le tante, cfr. Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220 – 01; Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, NOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Sicché, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo tale da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata, non sussiste il denunciato vizio di preterizione del motivo e di omesso esame di una memoria.
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2.6. L’ultimo motivo di ricorso, relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio è fondato, in quanto la dichiarazione di prescrizione di una componente della complessiva condotta da ritenersi in continuazione fallimentare determina una rimodulazione necessaria della complessiva gravità del fatto, che avrebbe dovuto essere al centro della riflessione dei giudici di secondo grado.
Ed infatti, in tema di reati fallimentari, l’applicazione della cosiddetta continuazione fallimentare, prevista dall’art. 219, comma secondo, n. 1), legge fall., non esclude l’autonomia ontologica delle singole fattispecie di bancarotta unificate, sicché l’intervenuta declaratoria di prescrizione di uno dei reati incide sulla quantificazione dell’aumento di pena, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 55390 del 30/10/2018, Rv. 274629 – 01, decidendo sostanzialmente nello stesso senso di Sez. 1, n. 17777 del 27/03/2008, Caprioglio, Rv. 240279 – 01, che ha evocato le esigenze connesse al rispetto dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen.).
In generale, nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” della sentenza impugnata dall’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione e, quindi, anche l’aumento conseguente al riconoscimento della continuazione. E ciò vale anche nella fattispecie in cui, pur dichiarandosi l’estinzione per prescrizione di uno dei reati integranti la pluralità dei fatti di bancarotta, ex art. 219, comma 2, n. 1 legge fall., si proceda a quantificare l’aumento per la c.d. continuazione fallimentare in misura maggiore rispetto a quella determinata in primo grado, diminuendo complessivamente la pena (Sez. 5, n. 50083 del 29/09/2017, COGNOME, Rv. 271626 – 01).
E d’altra parte, sempre per consentire un inquadramento generale, va chiarito che viola il divieto di “reformatio in peius” la decisione del giudice di appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato.avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo della continuazione, pur dichiarando l’estinzione per prescrizione per taluno di essi, non diminuisce l’entità della pena originariamente inflitta (Sez. 5, n. 31998 del 06/03/2018, COGNOME, Rv. 273570 – 01, in una fattispecie in cui la Corte ha censurato la sentenza con cui si era “compensata” l’eliminazione dell’aumento di pena relativo ai reati prescritti con una maggior pena irrogata per i reati residui, con il risultato di mantenere immutata la sanzione finale).
Nell’ipotesi sottoposta all’esame del Collegio, la sentenza impugnata, non modificando la pena, pur dichiarando prescritto uno dei reati componenti della pluralità di fatti di bancarotta, con la continuazione fallimentare “bilanciata” in equivalenza con le circostanze attenuanti generiche per due imputati, ha sostanzialmente aggravato l’aumento per la continuazione fallimentare (sia per
tali due ultimi che per l’altro imputato, non beneficiario delle circostanze 62-bis, il quale non ha visto una corrispondente rideterminazione del trattamento sanzionatorio).
La sentenza deve essere, pertanto, annullata senza rinvio in riferimento all’imputazione di cui al capo 5.4, estinta per prescrizione, e con rinvio perché la Corte territoriale, in piena libertà di giudizio ed in applicazione degli enunciati principi, proceda alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
3.1. Deve essere disposto, altresì, il rigetto della richiesta di spese presentata dalla parte civile, dovendo darsi seguito al principio di diritto secondo cui, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell’imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l’allegazione di nota spese, come accaduto nel caso di specie (cfr. (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 – 03).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 5.4. perché estinto per prescrizione.
Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste. Rigetta nel resto i ricorsi. Nulla per le spese di parte civile.
Così deciso il 15 maggio 2025.