Prescrizione Bancarotta Fraudolenta: La Cassazione Conferma la Decorrenza dalla Sentenza di Fallimento
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di bancarotta fraudolenta aggravata, fornendo chiarimenti cruciali sulla prescrizione bancarotta fraudolenta e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La decisione sottolinea come il termine di prescrizione per i reati fallimentari commessi prima della dichiarazione di fallimento (prefallimentari) decorra non dal momento delle singole condotte illecite, ma dalla data della sentenza che accerta lo stato di insolvenza. Questo principio, consolidato in giurisprudenza, assume un’importanza capitale per la difesa e l’accusa in questo tipo di procedimenti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’ex amministratrice di società, condannata in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata. La Corte di Appello di Torino, pur rideterminando la pena, aveva confermato la sua responsabilità penale. L’imputata ha quindi proposto ricorso per Cassazione, basandolo su tre distinti motivi.
I Motivi del Ricorso e l’Inammissibilità
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, analizzando e rigettando ciascun motivo proposto.
1. Genericità delle Censure: Il primo motivo è stato giudicato inammissibile per la sua estrema genericità. La ricorrente si era limitata a lamentare un’omessa valutazione delle sue argomentazioni da parte del giudice d’appello, senza però specificare quali fossero tali argomentazioni. La Corte ha ricordato che il ricorso deve essere ‘autosufficiente’, ovvero deve contenere tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per permettere alla Corte stessa di decidere, senza dover consultare altri atti del processo.
2. Richiesta di Rivalutazione del Merito: Anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile. Con esso, la difesa lamentava un’omissione o un travisamento della prova. Tuttavia, secondo la Corte, tale doglianza si traduceva in una richiesta di rilettura alternativa delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità, il cui compito non è riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
La Questione della Prescrizione Bancarotta Fraudolenta
Il terzo motivo, il più rilevante dal punto di vista giuridico, riguardava l’eccezione di intervenuta prescrizione del reato. La difesa sosteneva che il termine prescrizionale dovesse decorrere dalla data di cessazione della carica di amministratrice, avvenuta il 22 giugno 2009. Se così fosse stato, il reato sarebbe risultato estinto.
La Corte di Cassazione ha definito tale tesi ‘manifestamente infondata’, basando la propria decisione su due argomenti giuridici consolidati e decisivi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha smontato la tesi difensiva sulla prescrizione bancarotta fraudolenta con argomentazioni nette.
In primo luogo, i giudici hanno evidenziato che all’imputata era stata contestata e riconosciuta l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità. Tale circostanza, anche se considerata subvalente rispetto ad altre, incide direttamente sul calcolo del termine di prescrizione, prolungandolo. Pertanto, il calcolo proposto dalla difesa era già in partenza errato.
In secondo luogo, e in modo ancora più dirimente, la Corte ha richiamato il suo costante orientamento giurisprudenziale. Per i reati di bancarotta prefallimentare, ovvero per quelle condotte distrattive poste in essere prima della dichiarazione di fallimento, il momento da cui inizia a decorrere la prescrizione non è quello dei singoli atti di distrazione o della cessazione dalla carica. Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento. Questo perché il fallimento è considerato un elemento costitutivo del reato stesso; senza di esso, le condotte precedenti, pur potenzialmente illecite, non integrano la fattispecie di bancarotta.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio cardine in materia di reati fallimentari. La decorrenza della prescrizione dalla sentenza di fallimento e non dai singoli atti distrattivi precedenti ha implicazioni pratiche enormi: sposta in avanti il momento in cui il reato può considerarsi estinto, garantendo un tempo maggiore per l’accertamento delle responsabilità penali. La decisione ribadisce inoltre l’importanza di redigere ricorsi specifici e autosufficienti, evitando censure generiche che si risolvono in richieste di un nuovo giudizio di merito, inammissibili in sede di legittimità.
Da quale momento inizia a decorrere la prescrizione per il reato di bancarotta fraudolenta prefallimentare?
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, il termine di prescrizione decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, e non dal momento in cui sono state commesse le singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se è troppo generico?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile per genericità perché viola il principio di autosufficienza. Deve contenere una precisa esposizione dei fatti, delle ragioni di diritto e degli elementi da sottoporre a verifica, per consentire alla Corte di decidere senza dover consultare altri atti processuali. Un rinvio generico agli atti precedenti non è sufficiente.
L’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ha effetti sul termine di prescrizione?
Sì, la presenza di tale aggravante incide sul calcolo del termine di prescrizione del reato, aumentandolo. Anche se viene considerata subvalente nel bilanciamento con altre circostanze, la sua esistenza deve essere tenuta in conto per determinare quando il reato si estingue.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45674 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MILANO i! 06/03/1963
avverso !a sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
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Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, con la quale l’imputata era stata ritenuta responsabile del reato aggravato di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il primo motivo è inammissibile in quanto, oltre ad essere del tutto generico, si limita a lamentare l’omessa valutazione, da parte del giudice d’appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo il ricorso esse autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258962 – 01);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce che l’omissione e/o travisamento della prova, è inammissibile in quanto, oltre ad essere caratterizzato da generiche censure in punto di fatto, si risolve nella richiesta di una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente eccepisce l’intervenuta estinzione del reato per il decorso dei termini prescrizionali, individuando il termine di decorrenza nella data del 22.06.2009, corrispondente alla cessazione della sua carica di amministratrice, è manifestamente infondato, atteso che, nel caso di specie, veniva contestata e riconosciuta l’aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, la quale – anche se subvalente – incide sul calcolo del termine di prescrizione (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 – 01). In ogni caso, secondo costante giurisprudenza, “il termine di prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento e non dal momento di consumazione delle singole condotte distrattive precedenti a tale declaratoria” (Sez. 5, Sentenza n. 45288 del 11/05/2017 Ud. (dep. 02/10/2017) Rv. 271114 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 23 ottobre 2024