Prescrizione Bancarotta Fraudolenta: Quando l’Aggravante del Danno Rilevante Cambia Tutto
La prescrizione della bancarotta fraudolenta è un tema di cruciale importanza nel diritto penale commerciale, poiché determina il limite di tempo entro cui lo Stato può perseguire un reato così grave. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: la presenza di circostanze aggravanti, come il danno di rilevante gravità, modifica sostanzialmente i termini di prescrizione, estendendoli. Analizziamo questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imprenditore condannato sia in primo grado che in appello per il reato di bancarotta fraudolenta. Ritenendo ingiusta la condanna, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo principale, e unico, argomento difensivo non riguardava la sua colpevolezza, ma una questione puramente procedurale: l’avvenuta prescrizione del reato.
Il Motivo del Ricorso: La Presunta Estinzione del Reato
L’imprenditore, attraverso il suo legale, ha lamentato la violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato in ogni stato e grado del processo. Secondo la tesi difensiva, il termine massimo di prescrizione per il reato contestato sarebbe scaduto nel luglio del 2021, e quindi la Corte d’Appello avrebbe dovuto proscioglierlo anziché confermare la condanna.
L’Impatto dell’Aggravante sulla Prescrizione Bancarotta Fraudolenta
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente la tesi del ricorrente, definendo il motivo del ricorso come ‘manifestamente infondato’. Il punto centrale della decisione risiede nella corretta qualificazione giuridica del fatto. Ai giudici di merito, infatti, era stata contestata e ritenuta sussistente la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità.
Questa aggravante ha un effetto diretto e decisivo sul calcolo della prescrizione. In sua presenza, il termine non è quello ordinario, ma viene esteso in modo significativo. I giudici hanno chiarito che, per effetto di tale circostanza, il termine di prescrizione applicabile al caso di specie ammontava a diciotto anni e nove mesi.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha fondato la sua decisione su un calcolo matematico e giuridico inoppugnabile. Il punto di partenza per calcolare la prescrizione (il cosiddetto dies a quo) è la data della sentenza dichiarativa di fallimento, che nel caso in esame era intervenuta il 24 gennaio 2014. Facendo decorrere da quella data un termine di diciotto anni e nove mesi, è evidente che, al momento della decisione della Cassazione nel marzo 2024, il reato non era affatto prescritto.
Di fronte a un’eccezione così palesemente infondata, la Corte non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. Tale declaratoria ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria sull’importanza di analizzare tutti gli elementi del reato, incluse le circostanze aggravanti, prima di sollevare un’eccezione di prescrizione. La decisione conferma che la prescrizione della bancarotta fraudolenta non è un dato fisso, ma variabile in funzione della gravità concreta del fatto. La presenza di un danno ingente per i creditori è considerata dal legislatore un elemento talmente grave da giustificare un’estensione temporale del potere punitivo dello Stato, a maggiore tutela del ceto creditorio e dell’integrità del mercato.
In che modo una circostanza aggravante influisce sulla prescrizione del reato di bancarotta fraudolenta?
La presenza di una circostanza aggravante, come quella del danno di rilevante gravità, estende significativamente il termine di prescrizione. Nel caso specifico, lo ha portato a diciotto anni e nove mesi.
Da quale momento inizia a decorrere il termine di prescrizione per la bancarotta fraudolenta?
Secondo l’ordinanza, il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento, che nel caso esaminato è avvenuta il 24 gennaio 2014.
Qual è stata la conseguenza per il ricorrente che ha presentato un ricorso basato su una prescrizione non ancora maturata?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14604 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a PALERMO il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE D’APPELLO DI PALERMO;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
CO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta;
Considerato che il COGNOME propone un unico motivo mediante il quale lamenta violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. perché il reato si sarebbe prescritto in data 24 luglio 2021;
Rilevato che detto motivo è manifestamente infondato atteso che al ricorrente è stata contestata la circostanza aggravante, ritenuta integrata dai giudici di merito, del danno di rilevante gravità, sicché il termine di prescrizione è di diciotto anni e nove mesi e quindi non è ancora decorso, a fronte della dichiarazione di fallimento intervenuta in data 24 gennaio 2014;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/03/2024