Prescrizione Bancarotta Fraudolenta: La Cassazione Annulla la Condanna
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, affronta un caso emblematico di prescrizione della bancarotta fraudolenta maturata successivamente alla sentenza di condanna della Corte d’Appello. Questa decisione sottolinea l’importanza cruciale del fattore tempo nel processo penale e chiarisce come l’estinzione del reato per decorso dei termini imponga l’annullamento della condanna, anche quando i motivi di ricorso nel merito non sono ritenuti inammissibili.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una condanna per concorso in bancarotta fraudolenta, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato, ritenuto responsabile di aver contribuito al dissesto di un’impresa a danno dei creditori, aveva presentato ricorso per Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che fondava la sua responsabilità penale. La Suprema Corte, pur non considerando il motivo di ricorso manifestamente infondato, ha spostato il fulcro della sua analisi su un aspetto procedurale diventato dirimente: l’estinzione del reato.
La Decisione della Corte sulla Prescrizione Bancarotta Fraudolenta
Il cuore della pronuncia risiede nel rilievo d’ufficio della maturata prescrizione. I giudici di legittimità hanno constatato che il termine massimo di prescrizione per il reato contestato era spirato in una data successiva alla sentenza d’appello, ma precedente alla loro decisione. Di conseguenza, il reato doveva considerarsi estinto.
Questo esito ha imposto alla Corte di annullare la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente agli effetti penali. La decisione si basa su un principio fondamentale del diritto processuale penale: qualora non emergano elementi evidenti per un proscioglimento nel merito (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso), il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato, se questa è intervenuta.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è prettamente tecnica e si articola attorno al calcolo dei termini di prescrizione. I giudici hanno seguito un percorso logico-matematico preciso:
1. Individuazione del dies a quo: Il termine di prescrizione per la bancarotta fraudolenta decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, che in questo caso era il 7 aprile 2011.
2. Calcolo del termine base e delle sospensioni: Al dies a quo sono stati aggiunti 12 anni e 6 mesi, arrivando al 7 novembre 2023. A questa data sono stati sommati ulteriori periodi dovuti a sospensioni del procedimento previste per legge.
3. Determinazione della data finale: Il calcolo complessivo ha portato a individuare la data finale di prescrizione nel 16 luglio 2025.
Poiché la decisione della Cassazione è avvenuta in data 3 dicembre 2025, il reato era già estinto. In assenza di palesi cause di proscioglimento più favorevoli per l’imputato, come previsto dall’art. 129, comma 2, del codice di procedura penale, la Corte non ha potuto fare altro che prendere atto dell’estinzione e annullare la condanna agli effetti penali.
Le Conclusioni
La sentenza offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la prescrizione della bancarotta fraudolenta è un meccanismo che può intervenire in qualsiasi fase del procedimento, anche dinanzi alla Corte di Cassazione. In secondo luogo, chiarisce che l’estinzione del reato prevale sull’analisi dei motivi di ricorso, a meno che non sussistano le condizioni per un’assoluzione piena e immediata. Per l’imputato, questo significa la cancellazione della condanna penale, sebbene la decisione non entri nel merito della sua colpevolezza o innocenza. La pronuncia ribadisce, infine, come la durata dei processi penali possa incidere in modo determinante sull’esito finale della vicenda giudiziaria.
Cosa succede se il reato si prescrive dopo la sentenza d’appello?
La Corte di Cassazione, se rileva che il termine di prescrizione è maturato dopo la sentenza impugnata, deve dichiarare l’estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna senza rinvio per gli effetti penali.
Come si calcola la prescrizione per la bancarotta fraudolenta nel caso di specie?
Il calcolo parte dalla data della sentenza di fallimento (7 aprile 2011). A questa si aggiungono 12 anni e 6 mesi, e successivamente si sommano i periodi di sospensione del processo previsti dalla legge, arrivando in questo caso alla data finale del 16 luglio 2025.
La Cassazione può assolvere un imputato nel merito anche se il reato è prescritto?
Sì, ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p., la Corte deve pronunciare una sentenza di proscioglimento più favorevole (ad esempio per non aver commesso il fatto) se ne ricorrono le condizioni evidenti. In mancanza di tale evidenza, prevale la declaratoria di estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1284 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1284 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello Catania che ha confermato la condanna dell’imputato per il concorso nel reato bancarotta fraudolenta di cui agli artt. 110 cod. pen., 216, nn. 1 e 2, e 219, comma 1, L.F.;
Letta la memoria del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO pervenuta in data dicembre 2025;
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza de motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non risulta manifestam infondato;
Rilevato che il reato contestato risulta estinto per la intervenuta estinzio prescrizione in data 16/07/2025, maturata successivamente alla pronunzia della senten impugnata, così determinata:
Data del fallimento: 7 aprile 2011 a cui si aggiungono anni 12 e mesi 6 co individuazione della data del 7 novembre 2023 a cui si aggiungono le sospensioni per legge con individuazione della data del 16 luglio 2025.
In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un prosciogliment più favorevole ai sensi dell’art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti pen perché il reato risulta estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 3 dicembre 2025
Il Consigjj . eze este
Il Presidente