Prescrizione Bancarotta Prefallimentare: Quando Inizia a Decorrere? La Cassazione Fa Chiarezza
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale nel diritto penale fallimentare: la decorrenza della prescrizione bancarotta. Con l’ordinanza qui in analisi, i giudici hanno ribadito un principio consolidato, offrendo importanti spunti di riflessione per imprenditori e professionisti. Il caso riguarda il momento esatto in cui inizia a contarsi il tempo per l’estinzione dei reati di bancarotta commessi prima della dichiarazione di fallimento, noti come reati di bancarotta prefallimentare.
I Fatti del Caso: Il Ricorso contro la Condanna per Bancarotta
Due imprenditori, condannati in primo e secondo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, hanno presentato ricorso in Cassazione. La Corte d’Appello aveva già parzialmente riformato la prima sentenza, riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari, ma aveva confermato la responsabilità penale per i reati contestati. Gli imputati, attraverso il loro ricorso, hanno tentato di far valere l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione e di contestare la valutazione dei giudici di merito.
I Motivi del Ricorso: Prescrizione e Pena Accessoria in Discussione
Il ricorso si fondava su tre motivi principali:
1. Violazione sulla prescrizione: Secondo i ricorrenti, il termine di prescrizione per la bancarotta documentale doveva decorrere dal momento della distruzione delle scritture contabili, un atto avvenuto molto prima della sentenza di fallimento. Se questa tesi fosse stata accolta, il reato sarebbe risultato estinto.
2. Violazione sulla bancarotta patrimoniale: Si contestava la motivazione della condanna per la distrazione di beni aziendali, ritenendola generica e non adeguatamente provata.
3. Violazione sulla determinazione della pena: I ricorrenti lamentavano un’errata determinazione delle pene accessorie, sostenendo che non fosse stata adeguatamente motivata.
La Decisione della Corte e la Prescrizione della Bancarotta
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, rigettando tutte le argomentazioni difensive. La decisione è particolarmente rilevante per il chiarimento offerto sul primo motivo, quello relativo alla prescrizione bancarotta.
Il Principio Consolidato sulla Decorrenza dei Termini
I giudici hanno definito il primo motivo come “manifestamente infondato” perché contrario alla costante giurisprudenza di legittimità. La Corte ha ribadito che, per i reati di bancarotta prefallimentare, il termine di prescrizione inizia a decorrere non dal momento della commissione della singola condotta illecita (come la distrazione di un bene o l’occultamento di libri contabili), ma dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento. Questo perché il fallimento è considerato l’evento che rende giuridicamente rilevante il danno ai creditori e, quindi, perfeziona il reato stesso.
L’Inammissibilità degli Altri Motivi
Anche gli altri due motivi sono stati respinti. Il secondo è stato giudicato privo di specificità, in quanto i ricorrenti non si erano confrontati con la motivazione della Corte d’Appello, la quale aveva basato la condanna non sull’entità del passivo, ma sulla provata sparizione di una pluralità di beni societari, tra cui un’autovettura. Il terzo motivo, relativo alle pene accessorie, è stato anch’esso ritenuto infondato e generico, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che nel caso di specie aveva correttamente motivato la sua decisione facendo riferimento non solo al danno patrimoniale ma anche all’intensità del dolo (l’intenzione criminale).
Le Motivazioni
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un orientamento giuridico granitico. L’idea di fondo è che i reati di bancarotta sono reati di pericolo concreto che offendono gli interessi dei creditori. Tali interessi emergono e vengono tutelati giuridicamente solo con l’apertura della procedura concorsuale. Pertanto, qualsiasi atto di distrazione o occultamento contabile commesso prima del fallimento diventa penalmente rilevante come “bancarotta” solo quando il fallimento viene ufficialmente dichiarato. Di conseguenza, è da quel momento che lo Stato può esercitare la propria pretesa punitiva e, correlativamente, inizia a decorrere il tempo utile per la prescrizione. Dichiarare l’inammissibilità per manifesta infondatezza e genericità degli altri motivi significa sanzionare un uso strumentale del ricorso, presentato senza reali argomenti critici contro la sentenza impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio di certezza del diritto fondamentale per chi opera nel settore commerciale e fallimentare. Gli imprenditori devono essere consapevoli che le condotte distrattive o di alterazione della contabilità, anche se compiute anni prima, possono essere perseguite penalmente se e quando la società viene dichiarata fallita. Il “timer” della prescrizione scatta solo con la sentenza di fallimento. Questa decisione funge da monito, sottolineando che i tentativi di eludere la responsabilità penale basandosi su una diversa interpretazione dei termini di prescrizione sono destinati a fallire di fronte a un orientamento giurisprudenziale così consolidato.
Quando inizia a decorrere il termine di prescrizione per il reato di bancarotta prefallimentare?
Secondo la giurisprudenza costante confermata da questa ordinanza, il termine di prescrizione per i reati di bancarotta prefallimentare (sia patrimoniale che documentale) decorre dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento, e non dal momento in cui sono state commesse le singole condotte illecite.
Perché il ricorso riguardante la bancarotta patrimoniale è stato ritenuto inammissibile?
Il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità. I ricorrenti non hanno contestato efficacemente la motivazione della Corte d’Appello, la quale si basava sul mancato rinvenimento di una pluralità di beni aziendali specifici (inclusa un’autovettura), e non genericamente sull’entità del passivo societario.
Come viene determinata l’entità delle pene accessorie fallimentari?
La determinazione delle pene accessorie rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che deve esercitarlo seguendo i criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale. In questo caso, la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata perché basata non solo sul danno patrimoniale, ma anche sull’intensità dell’intenzione criminale (dolo), un profilo che i ricorrenti non avevano contestato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8830 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8830 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CERCOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PORTICI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte d’appello dì Napoli, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Napol rideterminato in mitius la durata delle pene accessorie fallimentari e ne ha confermato la condanna per I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
ritenuto che il primo motivo di ricorso – con cui si deduce la violazione dell’art. 157 pen., per non essere stata dichiarata l’estinzione del reato di bancarotta fraudolenta documenta pur l’intervenuta decorrenza dei termini dì prescrizione, che ad avviso del ricorre decorrerebbero dalla data di distruzione delle scritture contabili quale momento consumativo del reato precedente alla sentenza di fallimento – è manifestamente infondato in quanto contrario alla costante giurisprudenza di legittimità sul punto, alla stregua della quale, il ter prescrizione del reato di bancarotta prefallimentare decorre dal momento in cui interviene sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. Sez. 5, n. 45288 del 11/05/2017, COGNOME, Rv. 2711 – 01; cfr. pure Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249665 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione dell’art comma 1, n. 1, cod. pen. in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale – difett specificità poiché non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte d’appello sul punt che non è fondata sull’entità del passivo societario ma ha dato conto del mancato rinvenimento di una pluralità di beni facenti capo alla fallita (alla luce delle dichiarazioni in atti e de NOME COGNOME disponesse di una vettura di proprietà della società, non consegnata al curatore), profilo rispetto al quale non è stato neppure denunciato il travisamento della pr (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01;Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 254584 – 01);
ritenuto che il terzo motivo di ricorso – con il quale si lamenta la violazione dell’a cod. pen. con riferimento alla determinazione dell’entità delle pene accessorie fallimentare manifestamente infondato e difetta di specificità, perché – secondo l’indirizzo consolidato de giurisprudenza – la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice dì merito, la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie, l argomentativo è stato assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisiv rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 d 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01), segnatamente non facendo riferimento soltanto all’entità del passivo fallimentare ma anche all’intensità del dolo, profilo quest’ultimo non og di censura;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/11/2023.