Prescrizione Bancarotta: La Cassazione Annulla la Condanna per Decorrenza dei Termini
Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 47220/2024) ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale: la prescrizione bancarotta come causa di estinzione del reato che prevale anche su motivi di ricorso ammissibili. Il caso in esame ha portato all’annullamento senza rinvio di una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Lecce, chiudendo definitivamente la vicenda giudiziaria per due imputati.
I Fatti del Processo
La vicenda trae origine da una sentenza di condanna della Corte d’Appello. Un imputato era stato ritenuto responsabile per bancarotta fraudolenta sia patrimoniale che documentale. Il secondo imputato, invece, era stato condannato solo per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, agendo come concorrente extraneus (cioè come soggetto esterno alla gestione societaria), mentre era stato assolto dall’accusa di bancarotta patrimoniale per assenza dell’elemento soggettivo.
I Motivi del Ricorso e la Valutazione della Corte
Entrambi gli imputati avevano presentato ricorso in Cassazione tramite i loro difensori. I motivi, giudicati dalla Suprema Corte come ‘non inammissibili’, sollevavano questioni pertinenti:
* Il primo ricorrente lamentava una totale assenza di motivazione da parte della Corte d’Appello sulla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Il secondo ricorrente contestava la configurabilità del suo ruolo come concorrente extraneus* nel reato di bancarotta documentale.
Nonostante la potenziale fondatezza dei ricorsi, la Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate. La sua attenzione si è concentrata su un aspetto preliminare e dirimente.
La Prevalenza della Prescrizione Bancarotta
Il fulcro della decisione risiede nel calcolo dei termini di prescrizione. La Corte ha rilevato che il termine massimo per perseguire i reati, commessi il 26 ottobre 2010, era già decorso il 25 giugno 2023, quindi prima della pronuncia della sentenza impugnata. Questo calcolo teneva conto di un periodo di sospensione di 60 giorni, diversamente da quanto erroneamente considerato dalla Corte d’Appello, che aveva applicato un periodo più lungo.
In assenza di elementi che potessero condurre a un’assoluzione piena (ai sensi dell’art. 129, comma 2, c.p.p.), la Cassazione è stata obbligata a dichiarare l’estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
Le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è di natura puramente procedurale. Il Codice di procedura penale impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, di dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato se ne sussistono i presupposti. Questa regola ha priorità su qualsiasi altra valutazione, a meno che non emerga con evidenza l’innocenza dell’imputato. Nel caso di specie, pur riconoscendo l’ammissibilità dei ricorsi, la Corte ha dovuto constatare che il tempo per giudicare era scaduto. L’erroneo calcolo del periodo di sospensione da parte della corte territoriale è stato l’elemento tecnico che ha reso inevitabile questa conclusione.
Le conclusioni
La sentenza sottolinea l’importanza cruciale della prescrizione bancarotta e, in generale, della prescrizione nel processo penale. Essa agisce come una garanzia per l’imputato contro la durata irragionevole dei processi. Questo caso dimostra come un vizio procedurale, quale un errore nel calcolo dei termini, possa avere un impatto decisivo sull’esito del giudizio, portando all’annullamento di una condanna anche quando le argomentazioni difensive avrebbero potuto essere discusse nel merito. La decisione finale è stata quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza, poiché i reati erano ormai estinti.
Perché la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di condanna?
La sentenza è stata annullata perché i reati di bancarotta fraudolenta sono risultati estinti per prescrizione, essendo trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per perseguirli.
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso degli imputati?
No, pur ritenendo i ricorsi ammissibili, la Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è una causa di proscioglimento che ha la precedenza sull’analisi dei motivi di appello, a meno che non vi siano i presupposti per un’assoluzione più favorevole.
Cosa significa ‘annullamento senza rinvio’?
Significa che la Corte di Cassazione ha annullato la decisione precedente e ha chiuso definitivamente il caso. Non ci sarà un nuovo processo d’appello perché la causa di estinzione del reato (la prescrizione) impedisce qualsiasi ulteriore azione penale per quei fatti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47220 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 47220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a MESAGNE il 03/07/1963 NOME nato a SIRACUSA il 11/10/1953
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con separati atti a firma dei rispettivi difensori, gli imputati COGNOME Francesco e COGNOME Fernando ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce:
ha confermato la condanna del primo per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale;
ha confermato la condanna del secondo solo per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, quale concorrente extraneus; mentre lo ha assolto da quello di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ritenendo insussistente l’elemento soggettivo.
I motivi proposti dai ricorrenti (su cui il difensore di NOME COGNOME insiste anche con successiva memoria) non sono inammissibili e in particolare:
non è manifestamente infondata la censura sollevata da COGNOME circa la totale assenza di motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla ritenuta “continuazione fallimentare”, considerato che nessuna risposta ha fornito sul punto la Corte di appello, pur avendo riportato, nelle premesse della sentenza, il relativo motivo di gravame;
non è manifestamente infondato il motivo coltivato da COGNOME in ordine alla ravvisabilità di un suo apporto concorsuale quale extraneus nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 25 giugno 2023 (prima della pronuncia della sentenza impugnata) è decorso del termine massimo di prescrizione dei reati commessi il 26 ottobre 2010, tenuto conto di 60 giorni di sospensione (dal 16 maggio 222 al 6 marzo 2023 per legittimo impedimento del difensore e dunque nei limiti di 60 giorni e non per l’intero periodo che invece considera erroneamente la Corte di appello).
Discende l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
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Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso il 27/11/2024