Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6697 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 7 Num. 6697 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GALLIPOLI il 17/02/1982
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
ci)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 marzo 2024 la Corte di appello di Lecce ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223 legge fall.
Avverso la pronuncia il difensore dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, articolando sei motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
2.1. Con il primo motivo ha prospettato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, adducendo l’indeterminatezza della contestazione (perché contempla condotte alternative) e prospettando gli elementi dimostrativi dell’estraneità dell’imputato.
2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, fatto discendere dalla sola prova del fatto quantunque l’imputato non avesse alcuna consapevolezza delle attività svolte dalla società.
2.3 Con il terzo motivo ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto sub specie dell’art. 217 legge fall.
2.4 Con il quarto motivo ha dedotto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall.
2.5 Con il quinto motivo ha assunto la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla durata delle pene accessorie.
2.6 Con il sesto motivo ha lamentato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Il quinto e il sesto motivo di ricorso non sono manifestamente infondati, nei termini di seguito esposti.
Quanto al quinto motivo, a fronte delle censure sollevate con l’atto di appello, la Corte territoriale si è limitata a confermare la prima decisione, richiamando genericamente la gravità dei fatti e la negativa personalità dell’imputato. Quanto al sesto motivo di ricorso, risulta in atti che il dispositivo pubblicato contemplava il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; tuttavia, la sentenza depositata omette qualsiasi riferimento (anche in motivazione) al beneficio in esame.
Ragion per cui, in difetto dei presupposti per provvedere ai sensi dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio poiché il reato è estinto per prescrizione.
Difatti, quanto alle censure sulla responsabilità deve osservarsi che:
il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato nella parte in cui censura la contestazione alternativa delle condotte, perché in contrasto con la costante giurisprudenza secondo cui «è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell’imputazione» (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, COGNOME, Rv. 280572 – 01); e nel resto (segnatamente, nella parte in cui ribadisce l’estraneità dell’imputato alle vicende societarie), lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato un’alternativa ricostruzione del fatto e un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza addurre effettivamente il travisamento (che non può essere utilmente denunciato per il tramite di riferimenti parcellizzati agli elementi in atti o compendiandone il tenore; cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, COGNOME, Rv. 268360 – 01);
il secondo motivo finisce col perorare una diversa ricostruzione dell’occorso, reiterando le allegazioni disattese dalla Corte di merito per il tramite del riferimento alle dichiarazioni rese dal curatore (ed indicando gli elementi dai quali sono stati tratti gli indici fraudolenti della condotta dell’imputato).
Deve, peraltro, rilevarsi che il giorno 11 dicembre 2024 è spirato il termine di prescrizione del reato (poiché il fallimento è stato dichiarato in data 11 giugno 2012), pari a dodici anni e sei mesi (tenendo conto dell’interruzione e non constando sospensioni: cfr. artt. 157 e 161 cod. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 29/01/2025.