Prescrizione Bancarotta: Quando il Tempo Annulla la Condanna
La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 20916/2024 offre un importante spunto di riflessione sul tema della prescrizione bancarotta e sul suo impatto nel processo penale. Il caso analizzato dimostra come il decorso del tempo possa portare all’annullamento di una condanna, anche quando confermata in appello, se il ricorso per cassazione non risulta palesemente infondato. Vediamo nel dettaglio la vicenda processuale e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine con una condanna per bancarotta fraudolenta documentale emessa dal Tribunale di Perugia nel 2018 nei confronti di un amministratore. La sentenza veniva confermata in sede di rinvio dalla Corte di Appello di Firenze nel 2023, a seguito di un precedente annullamento da parte della Cassazione. L’imputato, tuttavia, decideva di presentare un ulteriore ricorso alla Suprema Corte.
Prescrizione Bancarotta e Dolo Specifico: La Difesa
Il cuore del ricorso si concentrava su un aspetto cruciale: il dolo specifico dell’imputato. La difesa sosteneva che non era stato sufficientemente approfondito l’elemento psicologico del reato. In particolare, si evidenziava la volontà dell’amministratore di dimettersi dalla sua carica e la presenza di conflitti con l’altro amministratore riguardo alla gestione sociale. Questi elementi, secondo la difesa, mettevano in dubbio il suo effettivo coinvolgimento nella scelta di omettere la tenuta della contabilità con lo scopo di recare pregiudizio ai creditori. Proprio la non manifesta infondatezza di questi argomenti ha impedito alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso, aprendo la strada all’applicazione della prescrizione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 maggio 2024, ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di condanna senza rinvio. La ragione è stata l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione. I giudici hanno calcolato che il termine massimo di prescrizione, tenendo conto anche di un periodo di sospensione, era scaduto il 23 ottobre 2023, prima della data dell’udienza in Cassazione.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha applicato un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale, sancito dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che il giudice deve dichiarare d’ufficio l’estinzione del reato, come la prescrizione, a meno che non risulti evidente dagli atti una causa di proscioglimento più favorevole per l’imputato (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso).
Nel caso specifico, sebbene il ricorso sollevasse dubbi pertinenti sul dolo, non emergevano prove immediate e inconfutabili dell’innocenza dell’imputato. Di conseguenza, non potendo pronunciare un’assoluzione nel merito, la Corte ha dovuto prendere atto del decorso del tempo e dichiarare la prescrizione bancarotta.
Le Conclusioni
Questa sentenza ribadisce l’importanza dei termini processuali e l’effetto estintivo della prescrizione. Dimostra come la presentazione di un ricorso con argomentazioni giuridicamente sostenibili, anche se non necessariamente vincenti nel merito, sia sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità e a permettere che la prescrizione maturi. Il risultato è l’annullamento della condanna, non per un accertamento di innocenza, ma per una causa procedurale che estingue la pretesa punitiva dello Stato.
Perché è stata annullata la condanna per bancarotta fraudolenta?
La condanna è stata annullata perché il reato si è estinto per prescrizione, ovvero è trascorso il tempo massimo previsto dalla legge per perseguire quel crimine senza che si sia giunti a una sentenza definitiva.
Cosa significa che il ricorso non era ‘manifestamente infondato’?
Significa che le argomentazioni della difesa, relative al mancato approfondimento del dolo specifico dell’imputato (la sua intenzione di commettere il reato), erano giuridicamente plausibili e non palesemente pretestuose, meritando quindi di essere considerate.
Perché la Corte non ha assolto l’imputato nel merito anziché dichiarare la prescrizione?
Secondo la legge, la prescrizione deve essere dichiarata a meno che non emerga in modo evidente dagli atti una prova dell’innocenza dell’imputato. In questo caso, non c’erano elementi così chiari e immediati per un’assoluzione piena, quindi la Corte ha dovuto applicare la causa di estinzione del reato.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20916 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 20916 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GUBBIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, di cui alla pronuncia di condanna nei confronti di NOME COGNOME ad opera del Tribunale di Perugia in data 16 gennaio 2018, confermata in sede di rinvio, a seguito dell’annullamento della Quinta sezione di questa Corte, dalla Corte di appello di Firenze con sentenza in data 2 maggio 2023, è estinta per prescrizione.
Invero, il termine di prescrizione, considerato il periodo di sospensione di quattro mesi e tredici giorni, risulta decorso alla data del 23 ottobre 2023.
Il ricorso, come altresì supportato da memoria difensiva, non è “manifestamente infondato”, quanto al lamentato mancato approfondimento da parte del Giudice del rinvio del dolo specifico dell’imputato (alla luce della volontà dello stesso di dimettersi dalla carica amministrativa e dei conflitti con l’altro amministratore circa la gestione sociale) e, quindi, del suo coinvolgimento nella scelta di omettere la tenuta della contabilità.
Pertanto, non risultando evidente dagli atti alcuna delle ipotesi di cui all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. per una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.