Prescrizione e annullamento della condanna in Cassazione
La prescrizione è un istituto cardine del sistema penale italiano che garantisce la certezza del diritto e il rispetto dei tempi processuali. Quando un reato cade in prescrizione, lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva a causa dell’eccessivo tempo trascorso dal momento del fatto. In questa analisi vedremo come tale principio possa determinare l’annullamento di una condanna anche in sede di legittimità.
Il caso: furto in abitazione e ricorso per omessa notifica
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.). L’imputato, dichiarato assente durante il processo, era stato condannato in primo grado e la decisione era stata confermata in appello. La difesa ha impugnato la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e la nullità del procedimento per mancata effettiva conoscenza dello stesso. Il punto centrale della contestazione riguardava la validità dell’elezione di domicilio presso un difensore che aveva successivamente rinunciato al mandato.
La decisione della Corte di Cassazione sulla prescrizione
I giudici di legittimità hanno esaminato il ricorso ritenendolo non manifestamente infondato. Questo dettaglio è fondamentale: se il ricorso fosse stato dichiarato inammissibile, la prescrizione non avrebbe potuto operare. Tuttavia, poiché il motivo di ricorso sollevava dubbi legittimi sull’instaurazione del rapporto tra difensore e assistito, la Corte ha dovuto procedere al calcolo dei termini temporali del reato.
L’estinzione del reato per decorso del tempo
Il reato contestato risaliva al dicembre 2014. Calcolando i termini massimi previsti dal codice penale, la prescrizione è risultata maturata nel giugno 2022, ovvero in una data antecedente alla decisione definitiva. In presenza di un ricorso ammissibile, il giudice ha l’obbligo di rilevare immediatamente l’estinzione del reato, prevalendo questa su ogni altra valutazione di merito, salvo che non risulti evidente l’innocenza dell’imputato.
Le motivazioni
La Corte ha chiarito che, sebbene la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia non comporti automaticamente la revoca dell’elezione di domicilio, nel caso specifico sussistevano dubbi sulla reale instaurazione del rapporto professionale iniziale. Tale incertezza ha reso il ricorso meritevole di esame. Poiché il termine massimo di prescrizione era già spirato durante la pendenza del procedimento, la legge impone di dare prevalenza alla causa estintiva del reato rispetto all’approfondimento delle questioni procedurali sollevate dalla difesa.
Le conclusioni
La sentenza si conclude con l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata. Questo significa che la condanna viene cancellata definitivamente e il reato è dichiarato estinto. Il caso evidenzia come la prescrizione operi come una garanzia di chiusura del sistema: una volta superati i limiti temporali stabiliti dal legislatore, l’azione penale non può più produrre effetti sanzionatori, tutelando così il cittadino da processi di durata indefinita.
Cosa accade se il reato va in prescrizione prima della sentenza definitiva?
Se il ricorso in Cassazione è ammissibile, la Corte deve annullare la sentenza di condanna senza rinvio e dichiarare l’estinzione del reato.
La rinuncia del difensore annulla l’elezione di domicilio dell’imputato?
Secondo la giurisprudenza, la rinuncia al mandato non fa venir meno automaticamente l’elezione di domicilio effettuata presso lo studio del legale.
Perché è importante che il ricorso non sia inammissibile per la prescrizione?
L’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale in Cassazione, rendendo impossibile rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40591 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 7 Num. 40591 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del 10.10.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa il 02.11.2017 dal Tribunale della medesima città che affermava la responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 624-bis cod. pen. condannandolo alla di anni uno di reclusione ed euro 309 di multa.
L’unico motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione nella parte in cu la corte territoriale non ha ritenuto di dover accogliere i motivi aggiunti con i si richiedeva la nullità della sentenza per mancata effettiva conoscenza d procedimento da parte dell’imputato, dichiarato assente, è infondato ma non manifestamente infondato, perché denunzia violazione di norme processuali, rispetto alla quale la corte di appello si è limitata ad osservare che è pacific giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la rinuncia al mandato parte del difensore di fiducia non comporta la revoca dell’elezione di domicil operata dall’imputato né la fa venir meno ex se (cfr. per tutte Sez. 3, Sentenz 3568 del 17/09/2018 Ud. (dep. 24/01/2019), Rv. 274824 – 01), laddove nel caso di specie si è posto il dubbio a monte sulla effettiva instaurazione del rapport difensore e assistito appellandosi tra l’altro al principio affermato da NUMERO_DOCUMENTO 39292 in relazione al difensore di ufficio.
Ne discende che essendo nelle more maturato, per il reato commesso, il termine massimo di prescrizione, segnatamente il 10.06.2022 (trattandosi di reat di cui all’art. 624-bis c.p. risalente al 10.12.2014), la sentenza impugnata essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
La memoria presentata nell’interesse dell’imputato nulla aggiunge a quanto già osservato in ricorso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto pe prescrizione.
Così deciso, il 27 0321 2023.