Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25070 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25070 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a GRANITI il 07/01/1945
avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b) del D.P.R del 2001 e artt. 93, 94 e 95 del d. RR. 380 del 2001 alla pena di mesi due di arresto ed e 9000 di ammenda, articolando un motivo unico di ricorso; deduce vizio di motivazione i relazione alla maturazione della prescrizione prima della pronuncia della sentenza impugnata dovendosi ,04 / individuarkquale data di consumazione del reato il 21 luglio 2018, data ultimazione dei lavori;
Considerato che il motivo unico di ricorso, espone censure non consentite dalla legge in sed di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliat disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da specifica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilett fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emerg processuali valorizzate dai giudici di merito nonché manifestamente infondate. Invero, sentenza impugnata ha correttamente richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità su punto ed ha chiarito che il reato urbanistico ha natura permanente e la sua consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione, che assumono rilevanza, indipendentemente dal t ed entità delle opere, per l’oggettiva destinazione alla realizzazione di un manufatto e per fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva. Ha ulteriormente precisato (Sez. 3, n. del 25/9/2001, COGNOME, Rv. 220351) che la cessazione dell’attività si ha con l’ultimazion lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta ( esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio (v. anche Sez. 3, n. 29974 6/5/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv. 260498). Si è inoltre chiarito che l’ultimazione dei coincide con la conclusione degli interventi di rifinitura interni ed esterni, quali gli in infissi (Sez. 3, n. 32969 del 8/7/2005, COGNOME). Nel caso di specie, dal testo del provvedim impugnato, emerge che il dies a quo è stato individuato nella data del sopralluogo, per verificare l’esecuzione dell’ordine di demolizione, che aveva accertato la realizzazione di nuove opere data 24 settembre 2020, disattendendo le contrarie deduzioni difensive con motivazione ancorata a elementi di fatto non qui rivalutabili. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, la prescrizione non era maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, trovando applicazione il regime di improcedibilità dell’articolo 344 bis cod. proc. pen. per commessi a partire dal 1° gennaio 2020 e non ancora maturata avuto riguardo alla data della pronuncia in grado di appello del 5 febbraio 2025.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 giugno 2025.