Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30935 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30935 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SANREMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
udito il difensore
Viene dato che, fermo restando il relatore assegnatario del fascicolo, la relazione nell’udienza viene effettuata dal Presidente.
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO al termine dei proprio intervento si riporta ai motivi di ricorso e chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Genova, con l’impugnata sentenza, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Imperia, ha elimiNOME la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione RAGIONE_SOCIALE opere abusive realizzate ed ha confermato la condanna di COGNOME NOME, alla pena sospesa di mesi quattro di arresto e C 6.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001 per avere, quale proprietario dell’immobile sito in San Remo, locINDIRIZZO, realizzato in assenza di titolo a costruire, a seguito di presentazione di NUMERO_DOCUMENTO per la realizzazione di un posto auto pertinenziale interrato, un locale ad uso abitazione con ampliamento della superficie di circa mq.24 e con mancato interramento lato est. Accertato in San Remo il 27/08/2014.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia e ne ha chiesto l’annullamento deducendo i seguenti motivi.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 157-161 cod.pen., art. 41 d.P.R. n. 380 del 2001. La corte territoriale avrebbe erroneamente calcolato il termine di prescrizione, stante l’erronea applicazione dei termini per la sospensione del procedimento per rinvii disposti a seguito di richieste di saNOMEria avanzate dall’imputato al Comune di San Remo, sebbene tutte respinte. La corte territoriale non avrebbe fatto corretta applicazione del dictum RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE in tema di sospensione del termine di prescrizione a seguito di presentazione di istanza di saNOMEria che, se disposta dal magistrato in assenza di richiesta di parte, non può superare i sessanta giorni. La corte territoriale avrebbe, poi, erroneamente calcolato la sospensione della prescrizione disposta dall’udienza del 05/06/2018 al 30/10/2018 in presenza di svolgimento di attività istruttoria (audizione di un teste). Allo stesso modo era stato sospeso il termine di prescrizione dall’udienza del 30/10/2018 all’08/01/2019, rinvio determiNOME da esigenze istruttorie. All’udienza del 07/04/2020 il processo viene rinviato al 03/11/2020, sospensione per la pandemia Covid-19. Il calcolo corretto del periodo di sospensione del corso della prescrizione sarebbe dunque di anni due, mesi dieci e giorni uno. Pertanto, tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale decorrente dal 24/08/2014 e del periodo di sospensione del corso della prescriione, il reato sarebbe prescritto al 25/06/2022, prima della pronuncia della sentenza di appello.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui non avrebbe riconosciuto che il fatt
accertato è diverso da quello contestato. Come rilevato in sede di appello, a dispetto di quanto riportato nel capo di imputazione, ossia la realizzazione di una casa di civile abitazione al posto di un posto auto interrato autorizzato, nella realtà l’imputato aveva realizzato un magazzino ad uso lavorazione floreale, inerente all’attività agricola di coltivatore. La presenza all’interno dei locali di una cucina e di un local igienico, allestito di materiali di pregio, non sarebbero incompatibili con tal destinazione d’uso (magazzino inerente alla sua attività produttiva). A fronte di ciò la Corte d’appello si sarebbe limitata a rilevare la realizzazione di una casa di civile abitazione senza verificare che la cucina fosse in funzione, se fosse adeguatamente attrezzata, né avrebbe dato spiegazione dell’asserita incompatibilità RAGIONE_SOCIALE finiture di pregio con un locale ad uso servizi igienici, non essendo vietato che il servizio igienico posto a servizio di un’attività produttiva possa avere finiture di pregio. Non sarebbe stato compiuto alcun accertamento al fine di verificare che effettivamente fosse stata realizzata una casa di civile abitazione, ove all’interno della stessa avrebbero dovuto essere trovati tutti quegli oggetti tipici di destinazione. Per contro l’imputato avrebbe dimostrato l’attività posta in essere all’interno del magazzino. A fronte di ciò, la Cort territoriale avrebbe liquidato sbrigativamente le dichiarazioni sopra riportate ritenendole mere affermazioni congetturali. La sentenza sarebbe dunque priva di un’adeguata giustificazione logico giuridica e comunque contraddittoria.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) cod.prec.pen. in relazione all’erronea applicazione degli artt. 2,3,19 e 20 legge n. 241/1990, artt. 36 e 37 d.P.R. n. 380 del 2001, art. 7 d.P.R. n. 160/2010 e art. 10 legge Regione Liguria n. 10/2012.
La corte territoriale avrebbe escluso l’operatività della saNOMEria c.d. implicita a fronte della sentenza del TAR di Genova n. 508/2021, con la quale era stato annullato il diniego della SCIA in saNOMEria n. 121/2018 del 30/05/2018, sentenza definitiva. La corte territoriale avrebbe escluso la saNOMEria indiretta con motivazione illogica sul rilievo che il provvedimento del TAR non avrebbe riguardato il merito della causa e ciò in contrasto con quanto stabilito da una pronuncia del Consiglio di Stato n. 5746 dell’08/07/2022, secondo cui l’inerzia della Pubblica amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibile.
Va, dapprima, scrutiNOME il primo motivo di ricorso con cui si eccepisce la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza di appello dal cui accoglimento consegue l’annullamento della sentenza per prescrizione del reato.
Esso, tuttavia, risulta manifestamente infondato.
Le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE, sul punto che qui viene in rilievo, hanno chiarito che devono tenersi distinte l’ipotesi della sospensione ai sensi del combiNOME disposto degli artt. 36 e 45 d.P.R. n. 380/01 e quella della sospensione conseguente al rinvio su istanza di parte.
Nel primo caso, infatti, vanno applicati i principi, richiamati in precedenza e sviluppati con riferimento tanto alla disciplina dei condono che a quella sulla saNOMEria per accertamento di conformità, i quali presuppongono, ai fini della legittimità della sospensione, la previa verifica, da parte del giudice, della oggettiva sussistenza dei presupposti di legge.
L’analisi effettuata dalla giurisprudenza è stata particolarmente approfondita, come si è visto, riguardo alla più ampia casistica sviluppatasi in relazione al condono, sebbene conclusioni non dissimili siano state tratte anche con riferimento alla saNOMEria per accertamento di conformità.
Ne consegue che, a fronte di una situazione, risultante chiaramente dagli atti o dall’imputazione, che evidenzi, pacificamente e senza necessità di specifici accertamenti, l’assenza dei requisiti per l’accoglimento della domanda, come, ad esempio, in caso di plateale contrasto RAGIONE_SOCIALE opere con le previsioni degli strumenti urbanistici, la sospensione, per il periodo di sessanta giorni indicato dalla legge per la definizione del procedimento amministrativo (o per quello, superiore, eventualmente indicato nel provvedimento che la dispone), non potrà operare e, se disposta comunque dal giudice, autonomamente e senza richiesta di parte, non potrà produrre effetti di sospensione dei termini di prescrizione.
Per contro, – proseguono le citate Sezioni Unite – avranno in ogni caso effetti sospensivi del corso della sospensione i rinvii disposti in accoglimento di una richiesta dell’imputato o del suo difensore, dovendosi al riguardo condividere le osservazioni svolte dalla sentenza Zappalorti (Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753 – 01) con cui si è affermato il principio secondo cui il provvedimento di rinvio del processo, disposto dal giudice su istanza e per esigenze della parte richiedente, dà sempre luogo alla sospensione dei termini di prescrizione per l’intera durata del rinvio ex art. 159 cod. pen., a prescindere dalle ragioni che la stessa parte ha posto a fondamento della richiesta, salvo che esse consistano in un legittimo impedimento della parte o del difensore poiché, in tal caso, la sospensione ha una durata massima di sessanta giorni (Sez. 3, n. 41349 del 28/05/2014, Zappalorti, Rv. 260753 – 01).
Nel caso in esame, il Collegio ha provveduto al calc:olo del periodo di sospensione del corso della prescrizione, sulla base della disamina dei verbali di udienza, tenuto conto dei principi sopra enunciati.
Il calcolo è il seguente:
All’udienza del 23/09/2016 il processo è stato rinviato per legittimo impedimento del difensore all’udienza del 23/11/2016, con sospensione ex lege per 60 giorni (erroneamente indicata dal giudice in giorni 30).
All’udienza del 23/11/2016 il processo è stato rinviato al 16/05/2017 a seguito di deposito di istanza di saNOMEria e con richiesta di parte di rinvio, con sospensione per 205 giorni secondo i principi RAGIONE_SOCIALE citate Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALE.
All’udienza del 16/05/2017 il processo è stato rinviato al 20/02/2018 a seguito di deposito di ulteriore istanza di saNOMEria. Dal verbale di udienza risulta che la difesa deposita nuova istanza e il giudice rinvia il processo. Ritiene, il Collegio, che a front di ulteriori specificazioni RAGIONE_SOCIALE parti l’oggetto del rinvio deve intendersi giustifi dalla necessità di attendere l’esito del procedimento amministrativo per il rilascio del titolo in saNOMEria. Ciò posto, trattandosi di rinvio chiesto dalla difesa la sospensione opera per l’intero periodo, tuttavia, a volter ritenere non richiesto dalla difesa, prescrizione deve essere sospesa per il tempo ex lege per la saNOMEria di sessanta giorni.
All’udienza del 20/02/2018 il processo è stato rinviato al 05/06/2018 con sospensione di 80 giorni, come indicato nel verbale.
All’udienza del 05/06/2018, viene prodotta nuova istanza di saNOMEria e il difensore chiede rinvio, nella medesima udienza viene anche sentito un teste e poi il procedimento viene rinviato all’udienza del 30/10/2018. La sospensione del corso della prescrizione, a seguito di richiesta difensiva, è pari a 147 giorni. Diversamente dall’assunto difensivo, non è un caso di concomitanza di due fatti legittimanti il rinvio che escluderebbe la sospensione della prescrizione (Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Rv. 232835 – 01), perché il teste è stato sentito nell’udienza del 5 giugno 2018, e dunque il rinvio non era disposto per l’assunzione del teste (sentito all’udienza) e la sospensione per l’intero periodo secondo il dictum RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opera perché vi era stata richiesta di rinvio per deposito nuova istanza di saNOMEria.
All’udienza del 30/10/2018, viene sentito un altro testimone e il processo viene rinviato al 08/01/2019 con sospensione della prescrizione di giorni 70 in accoglimento della richiesta di rinvio della difesa.
All’udienza del 08/01/2019, viene depositata nuova istanza di saNOMEria e il difensore chiede rinvio, il giudice rinvia al 16/04/2019, con sospensione della prescrizione per l’intero periodo di 98 giorni.
All’udienza del 16/04/2019, il difensore deposita integrazione di istanza di saNOMEria e il difensore chiede rinvio, il giudice rinvia al 15/10/2019, con sospensione della prescrizione per l’intero periodo per 280 giorni.
All’udienza del 15/10/2019 il processo viene rinviato al 18/02/2020 senza sospensione del corso della prescrizione.
All’udienza del 18/02/2019, il processo viene rinviato su richiesta della difesa al 07/04/2020, la sospensione qui opera in parte per la richiesta di rinvio e per la pandemia Covid 19 per un totale 83 giorni.
All’udienza del 30/03/2021, in accoglimento dell’adesione all’astensione dalle udienze dell’avvocato difensore, il processo viene rinviato al 06/07/2021 con sospensione della prescrizione di giorni 98.
Non risultano altre sospensioni del corso della prescrizione e la sentenza di appello viene pronunciata il 26 ottobre 2022.
La prescrizione quinquennale, ex art. 157-161 cod.pen., del reato contravvenzionale accertato il 27/08/2014, a cui vanno sommati 1181 giorni in cui il termine di prescrizione è stato sospeso, è maturata al 20 novembre 2022, dopo la pronuncia in grado di appello.
Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato in quanto la prescrizione non è maturata prima della pronuncia di appello.
Va ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p.” (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, COGNOME, Rv. 256463, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, COGNOME, Rv 217266; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, COGNOME) cosicché è preclusa la dichiarazione di prescrizione del reato maturato dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello (Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, COGNOME, Rv. 263119).
Non di meno, devono essere scrutinati gli altri motivi di ricorso e ciò al fine di valutarne anche solo la non manifesta infondatezza in presenza della quale deve essere rilevata la prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso risulta inammissibile perché orientato a proporre censura di mero fatto, dirette ad ottenere un diverso accertamento dei fatti come riportato nelle conformi sentenze di merito attraverso una rivalutazione alternativa RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative, anche in parte trascritte nel ricorso.
Secondo l’accertamento consacrato nelle conformi sentenze di merito, il ricorrente aveva realizzato, in difformità del permesso a costruire per la creazione di un posto auto interrato di pertinenza dell’abitazione, una casa di civile abitazione completa di servizi igienici, cucina e arredi (cfr. pag. 5). Ogni diversa e alternativ
ricostruzione del fatto, sulla scorta di una rinnovata valutazione del testimoniale è preclusa in questa sede.
Anche il terzo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato sutto tutti gli aspetti.
La tesi difensiva secondo cui la sentenza del TAR che ha annullato per superamento dei termini prescritti, il diniego di SCIA in saNOMEria varrebbe quale riconoscimento della saNOMEria indiretta è manifestamente infondata.
Essa poggia su una errata lettura della motivazione della sentenza di appello che ha respinto la tesi difensiva rilevando che il provvedimento del TAR non costituisce saNOMEria indiretta perché non aveva riguardato il merito della domanda (cfr. pag. 5). Ma in ogni caso la richiesta di saNOMEria non accolta (seppur annullata dal TAR per superamento dei termini prescritti) riguardava un intervento edilizio (magazzino ad uso agricolo) diverso rispetto a quello realizzato e oggetto di contestazione (casa civile abitazione) e dunque non era sanabile.
In ogni caso, occorre rammentare che, perché l’attività o il comportamento della pubblica amministrazione possano essere ritenuti equipollenti ad un formale provvedimento abilitativo, occorre che sia manifestato, in maniera univoca, la volontà di rilasciare l’atto (Sez. 3, n. 11808 del 12/07/1999, Faraci, Rv. 215034 – 01). Né il provvedimento del TAR, né altri atti della P.A. costituiscono manifestazione indiretta della volontà di rilasciare la saNOMEria, risultando, peraltro, che il Comune aveva emaNOME provvedimenti di diniego (cfr. pag. 5). Né, infine, può ritenersi, come sostiene il ricorrente, che l’inerzia della Pubblica amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento in quanto in contrasto con la disciplina degli articoli 36 e 45 d.P.R. n. 380/01 (e, in precedenza, dagli artt. 13 e 22 legge n. 47 del 1985), secondo cui la saNOMEria può essere ottenuta quando l’opera eseguita in assenza del permesso sia conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati o non in contrasto con quelli adottati, tanto al momento della realizzazione dell’opera, quanto al momento della presentazione della domanda, che può avvenire fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e, comunque, fino all’irrogazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative e sulla richiesta di saNOMEria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale deve pronunciarsi – con adeguata motivazione – entro sessanta giorni, trascorsi inutilmente i quali la domanda si intende respinta.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in dal:a 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato
presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 12/06/2024