Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10 ottobre 2024, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Palermo il 10 luglio 2023, con la qua NOME COGNOME e NOME COGNOME erano stati condannati, riconosciute le attenuanti generiche, alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 14.000 di ammenda ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato ex art. 110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001; fatto commesso Palermo in data anteriore e fino al 6 ottobre 2018.
Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata declaratoria de nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione, è manifestamente infondato, quanto la Corte di appello ha sottolineato, in maniera pertinente (pag. 1-2), che la sentenz primo grado, come invero emerge dalla sua lettura, non è affatto priva di motivazione, avendo il giudice monocratico adeguatamente richiamato gli elementi di fatto e di diritto su cu fondato la propria decisione, pervenendo a conclusioni coerenti con le acquisizioni probatorie.
Rilevato che il secondo motivo, con cui la difesa si duole della conferma di colpevolezza de imputati, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, peraltro in termini gener una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell’adeguata ricostruzione op dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti espletati dalla P.G., d emerso che gli imputati, quali committenti, hanno realizzato al grezzo, in un vecchio fabbric collocato su due livelli abitativi, due solai in parte in laterizi sostenuti da travetti armato, poggiati prevalentemente su muri perimetrali e preesistenti, occupando COGNOME l’appartamento al primo piano e abitando COGNOME al piano interrato con la sorella di COGNOME
Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il terzo motivo di ricorso, con cui contesta il trattamento sanzionatorio, dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al per argomentativo della Corte di appello che, a pag. 4 della sentenza impugnata, ha compiutamente esposto le ragioni per cui sono state ritenute congrue le relative statuizioni del Tribunale.
Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risult sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutaz merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).
Sottolineato, da ultimo, che anche il quarto motivo di ricorso, con cui i ricorrenti eccepi l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione alla data 6 ottobre 2023, dunque prima de sentenza impugnata, è manifestamente infondato, dovendosi evidenziare che il reato per cui si procede, commesso nella vigenza del regime prescrizionale introdotto dalla legge n. 103 del 2017, ad oggi non è prescritto, dovendosi richiamare in proposito la recente affermazione dell Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 20989 del 12/12/2024, dep. il 05/06/2025), secondo
cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pe testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vige della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021. Da ciò discende che, per il reato contravvenzionale contestato, commesso il 6 ottobre 2018, l prescrizione, anche avuto riguardo alle sospensioni intervenute, matura il 13 aprile 2026.
Considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4 luglio 2025.