Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2941 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2941 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, nel procedimento a carico di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME avverso la sentenza del 17/1/2025 del Tribunale di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/1/2025, il Tribunale di Sassari dichiarava non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE e NOME, per essere gli illeciti loro contestati – artt. 110 cod. pen., 256, comma 3, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152
(quanto alle persone fisiche) e 5, comma 1, letta a), 25-undecies, comma 2, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231 (quanto all’ente) -estinti per prescrizione.
Propone ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, deducendo con unico motivo, riferito alla sola RAGIONE_SOCIALE – la violazione dell’art. 22, d. Igs. n. 231 del 2001. La sentenza avrebbe dichiarato la prescrizione (anche) dell’illecito amministrativo in violazione della norma richiamata, che trovando piena applicazione nel caso in esame – sospenderebbe la prescrizione fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato.
L’art. 22, d. Igs. n. 231 del 2001, in tema di prescrizione, stabilisce che: le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato (comma 1); interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell’illeci amministrativo a norma dell’articolo 59 (comma 2); per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione (comma 3); se l’interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell’illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza definisce il giudizio (comma 4).
Con riguardo a quest’ultima previsione, specifico oggetto del ricorso, la Corte osserva che l’illecito amministrativo a carico della società è contestato “in epoca anteriore e prossima al 2 luglio 2019, fino al 30 dicembre 2019, data di esecuzione del sequestro”; ancora, si evidenzia che il decreto di citazione a giudizio dello stesso ente, che contiene questa contestazione, reca la data del 9 agosto 2021.
5.1. Tanto premesso, risulta dunque che la contestazione dell’illecito amministrativo è avvenuta prima del decorso del termine di prescrizione, così da interromperla e da determinare l’applicazione dell’art. 22, comma 4, citato, con conseguente mancato decorso della prescrizione stessa fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio.
5.2. Alla data della pronuncia impugnata, pertanto, l’illecito amministrati non era prescritto.
Ne consegue che la sentenza in oggetto deve essere annullata, nei confronti della sola RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e NOME, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente