Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6503 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6503 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
UP – 05/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d’Assise d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore, AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, la Corte di Assise d’appello di Napoli ha riformato, unicamente con riguardo al trattamento sanzioNOMErio, la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di Napoli in data 2 dicembre 2022 con la quale NOME COGNOME Ł stato giudicato responsabile del concorso, con NOME COGNOME e NOME COGNOME e altre persone non identificate, nell’omicidio pluriaggravato di NOME COGNOME, commesso il 2 marzo 1997 con premeditazione ex art. 577, n. 3, cod. pen. e avvalendosi delle condizioni dell’art. 416bis .1 cod. pen., riducendo la pena ad anni 19 e mesi quattro di reclusione.
1.1. Con concorde valutazione di entrambi i giudici di merito Ł stata affermata la responsabilità dell’imputato per il sopraindicato delitto di omicidio pluriaggravato sulla base delle convergenti dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, entrambi rei confessi dell’omicidio e condannati in via definitiva grazie alle loro stesse dichiarazioni auto accusatorie, pure riscontrate dalle dichiarazioni di altri collaboratori.
1.2. NOME COGNOME Ł stato indicato quale componente del gruppo di fuoco che, su mandato di NOME COGNOME, uccise NOME COGNOME con numerosi colpi di arma da fuoco esplosi da distanza ravvicinata mentre si trovava, in compagnia della moglie, a bordo del proprio scooter. In particolare, NOME COGNOME aveva il compito di condurre il motociclo, a bordo del quale si trovava in compagnia del killer desigNOME (NOME COGNOME), in esecuzione del piano stabilito da COGNOME e concordato da tutti i protagonisti in una riunione operativa e mediante varie attività sul campo volte a individuare la vittima che, essendo sottoposta a una misura di sicurezza, non risiedeva stabilmente presso la sua
abitazione, tanto che l’agguato venne innescato grazie all’attività informativa di un correo.
Ricorre NOME COGNOME,a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la «inosservanza o erronea applicazione della legge procedurale penale, ai sensi dell’articolo 606, comma1, lettere b) e c), stante la intercorsa violazione dell’articolo 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen.», con riguardo alla ritenuta intrinseca attendibilità delle dichiarazioni di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME.
Il ricorso fa leva anzitutto sul «forte astio nutrito dal COGNOME e di conseguenza dal COGNOME» nei confronti dell’imputato a causa della relazione sentimentale che lo si accusava di intrattenere con la moglie del primo, tanto che, come riferito dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia, negli anni ’90 COGNOME fu minacciato e poi prelevato con la forza e percosso da COGNOME e altri accoliti che dichiaravano di agire su mandato di COGNOME; anche il fratello di COGNOME venne minacciato per il presunto comportamento irrispettoso dell’imputato.
Del resto, i collaboratori hanno erroneamente indicato il nome dell’imputato in quello di ‘COGNOME‘ e, addirittura, con diversi soprannomi (per COGNOME il nomignolo era ‘micione’; per COGNOME il soprannome era ‘NOME‘), a dimostrazione che neppure lo conoscevano.
I due collaboratori divergono anche sulla provenienza dell’arma utilizzata: NOME ha riferito di averla ricevuta da una persona portatagli da NOME; NOME riferisce di averla avuta da NOME.
COGNOME, quanto alla dinamica dei fatti, Ł intrinsecamente contraddittorio perchØ prima afferma che attendevano la ‘battuta’ ( rectius : l’indicazione della presenza della vittima designata) nascosti dentro il portone del palazzo ove abitava COGNOME, mentre poi afferma che erano a casa di COGNOME.
D’altra parte, i due collaboratori avevano avuto la possibilità, essendo reclusi nello stesso istituto, si concordare le versioni d’accusa.
Il ricorso sottolinea la profonda divergenza tra il veicolo che secondo i collaboratori sarebbe stato utilizzato per l’agguato (ciclomotore) e quello (motocicletta, verosimilmente un moto da cross) descritto dalla teste oculare NOME COGNOME, moglie della vittima, presente ai fatti.
NOME COGNOME, del resto, aveva riferito alla polizia come risulta dall’annotazione di servizio e della deposizione dell’operante che il mandante dell’omicidio del marito era NOME COGNOME (moglie del boss NOME COGNOME), mentre al dibattimento ha riferito di non avere detto subito il nome di COGNOME per timore di ritorsioni; si tratta di un elemento che mina la credibilità del teste d’accusa.
I giudici di merito non hanno considerato che, secondo il narrato di NOME COGNOME, NOME COGNOME, moglie del boss COGNOME, le aveva detto che circolavano vari nomi come possibili autori dell’omicidio COGNOME, ma mai quello di COGNOME.
I giudici non hanno adeguatamente considerato che il collaboratore COGNOME, nel riferire dell’omicidio COGNOME, non fece il nome di COGNOME, così smentendo COGNOME e COGNOME, pure dallo stesso accusati dell’omicidio.
In sostanza, le palesi incongruenze avrebbero dovuto condurre all’assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
2.2. Il secondo motivo denuncia la «erronea interpretazione ed applicazione della legge penale ex art. 606, comma1, lettera b), cod. proc. pen. in relazione all’art. 577 n. 3 cod. pen.».
Risulta, proprio sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, che COGNOME non abbia
partecipato alla fase preparatoria, nØ al primo tentativo di omicidio di COGNOME, tanto che la sua presenza Ł occasionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, che presenta numerose censure inammissibili, Ł nel complesso infondato.
Si Ł chiarito che «in tema di ricorso per cassazione, Ł inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità» (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04).
Il primo motivo di ricorso si limita a enunciare la «inosservanza o erronea applicazione della legge procedurale penale», indicando l’art. 192 cod. proc. pen. come norma violata, ma affastellando critiche generiche sulla attendibilità intrinseca dei due collaboratori di giustizia.
Esso, dunque, non può essere preso in esame poichØ ciò che descrive il richiamato art. 192 cod. proc. pen. Ł la regola di giudizio che presiede alla valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in reità o correità, senza porre alcuna sanzione di nullità, ma unicamente un canone probatorio che deve trovare logica esplicitazione nella motivazione del provvedimento, la quale sarà eventualmente viziata ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ma non certo errata in diritto sostanziale o processuale come pretenderebbe il ricorso.
2.1. Anche volendo superare la rilevata inammissibilità delle censure contenute nel primo e nel secondo motivo di ricorso, va comunque rilevato che il ricorso Ł infondato nonchØ in larga parte generico.
Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata, che espone in modo completo e logico le risultanze probatorie, non viene specificamente criticata dal ricorso che si limita a non condividere il giudizio di attendibilità dei collaboratori autonomamente e separatamente auto-accusati dell’omicidio quando neppure erano di ciò sospettati , pienamente convergenti sull’intera ricostruzione dei fatti, sulla causale e sul ruolo svolto dall’imputato.
3.1. Circa la conoscenza, che all’epoca intercorreva tra l’imputato e i due correi (molti anni dopo divenuti collaboratori), la sentenza ha fatto logicamente notare che COGNOME era ben noto a COGNOME poichØ suo ex compagno di scuola, sicchØ nessuna incertezza può esservi sull’identificazione poichØ fondata sull’antica conoscenza personale.
D’altra parte, COGNOME Ł stato riconosciuto da entrambi i collaboratori senza incertezze nonostante i molti anni trascorsi dell’evento, come invece il ricorso omette di criticare.
3.2. Anche sulla pregressa conoscenza tra COGNOME e NOME, che non risulta neppure alla stregua delle difese dell’imputato viziata da qualsivoglia contrasto o dissidio, il ricorso Ł muto, mentre la difesa si ostina a ribadire la tesi del complotto.
L’esistenza delle asserite ragioni di astio (tra COGNOME e l’imputato) e, in particolare, la sussistenza di un complotto tra COGNOME e COGNOME ai danni di COGNOME, cagioNOME dalla sete di vendetta per la presunta relazione sentimentale tra l’imputato e la moglie del mandante, Ł stata giudicata intrinsecamente falsa già sulla base delle sole dichiarazioni dell’imputato.
Quanto alle presunte minacce, l’imputato ha reso, nelle diverse occasioni nelle quali Ł stato ascoltato, delle dichiarazioni giudicate intrinsecamente divergenti, in particolare, quanto al prelevamento e alle percosse, nonchØ alla fuga e all’allontanamento dalla propria
residenza; tali dichiarazioni, inoltre, sono state giudicate radicalmente contraddette, quanto alla collocazione temporale dei fatti, proprio dalle risultanze documentali relative alla data dell’omicidio, alla conclusione degli studi e all’emigrazione verso la provincia di Roma.
Sul punto il ricorso, che si limita a denunciare la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., Ł comunque privo di una critica specifica su una questione che, alla luce della dichiarazione dell’imputato, avrebbe dovuto introdurre il dubbio sulla veridicità delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
3.3. Del resto, anche per quanto riguarda l’arma impiegata per l’omicidio, il ricorso non si confronta con la convergente motivazione estesa da entrambi i giudici di merito, i quali hanno evidenziato come la dichiarazione di COGNOME non si scontra affatto con quella di COGNOME, posto che il primo ha acquisito l’arma da terzi per poi consegnarla al secondo, come da questi effettivamente riferito.
Dunque, l’elemento di accusa che assume un ruolo essenziale, per la logicità dell’effettuata verifica compiuta dai giudici di merito, Ł costituito dalla circostanza, risultata confermata da entrambi i dichiaranti, che l’arma Ł stata consegnata da COGNOME a COGNOME, come entrambi confermano.
3.4. In ordine al motoveicolo utilizzato per l’agguato, il ricorso Ł privo di specifica capacità critica poichØ i giudici di merito hanno chiarito che la teste oculare ha unicamente fatto riferimento alla particolare colorazione del mezzo, affatto incompatibile con il motociclo impiegato, e al forte rumore del motore, circostanza pure questa logicamente chiarita in ragione della riferita alterazione e modifica della potenza del motore del motociclo impiegato per l’agguato.
Del resto, la particolare concitazione del momento (la donna si trovava trasportata sul motociclo del coniuge attinto proditoriamente alle spalle dai colpi di pistola alla testa) Ł stata logicamente valorizzata, senza alcuna critica, per illustrare logicamente la parzialità del ricordo: la donna non aveva potuto notare gli aggressori, restando unicamente colpita, prima degli spari, dal rumore del motore del motociclo di questi e, dopo, dalla colorazione del mezzo (striature bianche e rosse), da ciò inferendo che potesse trattarsi di un motociclo potente del tipo da cross.
¨, perciò, logica la motivazione dei giudici di merito che hanno sottolineato come la deduzione operata dalla testimone oculare, circa la tipologia di motoveicolo (moto da cross), Ł incapace di sminuire la convergente dichiarazione dei due correi COGNOME COGNOME COGNOME circa l’effettiva tipologia del mezzo impiegato per commettere l’omicidio (motociclo, tipo scooter, colorato e con motore potenziato), anche perchØ si tratta di un elemento secondario rispetto alla accertata responsabilità dei due chiamanti in correità, i quali hanno ricostruito in modo convergente tutti gli elementi del fatto e i ruoli, fornendo vari dettagli, tutti riscontrati anche da elementi estrinseci.
3.5. Prive di capacità critica sono, infine, le doglianze che riguardano le dichiarazioni, ritenute inutilizzabili perchØ fornite in via confidenziale e senza verbalizzazione o perchØ promananti da voci del pubblico, rispetto a quelle rese dal teste COGNOME in sede dibattimentale.
Analogamente, sono state giudicate inconsistenti le dichiarazioni riferite de relato da NOME NOME sono state smentite dal teste di riferimento NOME, fonte primigenia delle presunte informazioni, che le ha specificamente smentite al dibattimento.
Il secondo motivo Ł inammissibile là dove si limita a denunciare la violazione della legge penale senza confrontarsi, criticandola, con la ricostruzione in fatto degli accadimenti che ha condotto i giudici di merito a ravvisare la premeditazione.
4.1. In effetti, il ricorso non denuncia un errore di diritto della sentenza, tanto che non indica quale sia il presunto errore interpretativo o applicativo nel quale sarebbero incappati i giudici che, invero, hanno richiamato e applicato i pertinenti principi giurisprudenziali , ma si limita a obliterare la motivazione del provvedimento impugNOME sulla premeditazione e sulla ritenuta compartecipazione psicologica e fattuale da parte dell’imputato.
4.2. I giudici di merito, con conforme valutazione, hanno sottolineato la partecipazione di COGNOME all’incontro deliberativo e organizzativo, la sua reiterata, ferma e ribadita dichiarazione di piena volontà di partecipare all’omicidio e il lasso di tempo trascorso stimato in almeno una settimana tra la deliberazione e l’esecuzione, tempo trascorso a causa delle difficoltà operative di reperimento della vittima, pure inconsapevolmente scampata a un primo agguato, che lungi dallo sminuire l’intenzione omicida le hanno consentito di radicarsi.
La conclusione cui sono giunti i giudici di merito Ł, del resto, pienamente aderente all’autorevole principio di diritto secondo il quale «elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica)» (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575 – 01).
4.3. Sotto tale profilo, del resto, Ł stata logicamente giudicata irrilevante, per escludere la premeditazione, la mancata partecipazione di COGNOME al primo tentativo di omicidio, trattandosi di un’azione già rientrante nella precedente pianificazione, alla quale l’imputato non ha preso parte per motivi occasionali, mentre ha fin dall’inizio condiviso la determinazione omicida, poi dallo stesso concretizzata insieme ai correi, dopo avere ribadito di volervi prendere parte attiva.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME