Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25232 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25232 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GIFFONI VALLE PIANA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente all’aggravante della premeditazione e rigetto nel resto.
udito il difensore
L’avv, COGNOME NOME chiede il rigetto o inammissibilità dei ricorsi, deposita conclusioni e nota spese per le parti assistite;
AVV_NOTAIO chiede la conferma della sentenza impugnata, deposita conclusioni e nota spese per il suo assistito COGNOME NOME e conclusioni e nota spese per COGNOME NOME;
AVV_NOTAIO chiede il rigetto o l’inammissibilità dei ricorsi, deposita conclusioni e nota spese;
AVV_NOTAIO conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata;
AVV_NOTAIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso ed insistendo per l’accoglimento;
AVV_NOTAIO NOME riportandosi ai motivi di ricorso, ai quali si riporta, ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 aprile 2023, la Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE, in riforma di quella pronunciata dalla Corte di assise della stessa città il 10 marzo 2022, previa assoluzione, per non avere commesso il fatto, di NOME e NOME COGNOME dal concorso nel delitto descritto al capo b) della rubrica di cui al decreto del 17 luglio 2020, limitatamente al fucile detenuto dall’altro, ha rideterminato la pena in diciassette anni e otto mesi di reclusione ciascuno.
Ai soli fini delle statuizioni civili, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile anche dei delitti di cui ai capi b) e c) (limitatamente al porto) – omicidio di NOME COGNOME e connessi reati in materia di armi – del decreto de11 1 8 febbraio 2020; le statuizioni civili sono state assunte, in quanto omesse dal giudice di primo grado, anche con riguardo al delitto di cui al capo a) riqualificato.
Ai medesimi fini, ha ritenuto NOME e NOME COGNOME responsabili del delitto di omicidio di NOME COGNOME per come originariamente contestato, ossia con l’aggravante della premeditazione.
Ha assunto le conseguenti determinazioni relative alle azioni civili, comprese quelle aventi ad oggetto le spese sostenute dalle parti private.
1.1. L’imputazione per la quale si procede riguarda l’omicidio di NOME COGNOME avvenuto il 23 aprile 2019 in agro di Giffoni, nella zona montana denominata «Cerzoni» e il tentato omicidio del figlio di costui, NOME COGNOME, avvenuto lo stesso giorno.
Sono contestati anche i connessi reati in materia di armi.
L’esplosione dei colpi di pistola all’indirizzo di NOME COGNOME è stata ascritta a NOME COGNOME, secondo quanto dichiarato dalla stessa vittima.
Autori materiali dell’omicidio di NOME COGNOME sono stati ritenuti, invece, NOME e NOME COGNOME, rispettivamente, zio e padre di NOME.
Per la ricostruzione di quanto avvenuto è stata ritenuta fondamentale la deposizione di NOME COGNOME che ha riferito di entrambi gli episodi, avvenuti a poca distanza temporale l’uno dall’altro.
In merito all’agguato ai danni del padre ha dichiarato di avere ricevuto la telefonata del congiunto mentre era inseguito dagli attentatori che avevano esploso, nei suoi confronti, i colpi di arma da fuoco che lo avrebbero ucciso.
In occasione della chiamata, COGNOME aveva riferito al figlio di essere inseguito da NOME e NOME COGNOME; il teste aveva avuto modo di ascoltare in diretta il padre rivolgersi con tono di sfida a NOME COGNOME e di udire un ultimo sparo prima che la comunicazione si interrompesse.
Le vittime si erano recate, quel giorno, nella montagna di Giffoni per
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recuperare alcune mucche che, per come avevano appreso da tale COGNOME, si trovavano nei pressi del luogo di pascolo degli animali dei COGNOME, con i quali non intercorrevano buoni rapporti.
E’ stato, altresì, dato atto degli esiti della consulenza autoptica (secondo la quale la vittima dell’omicidio era stata prima gambizzata e poi finita mentre era a terra) e di quella balistica, oltre che dei rinvenimenti (in occasione di plurim sopralluoghi) delle munizioni esplose e del berretto di NOME COGNOME, nonché delle dichiarazioni confessorie di NOME COGNOME (il quale aveva riferito di avere sparato con un’arma giocattolo modificata solo per minacciare NOME COGNOME) e di NOME COGNOME NOME, mentre NOME COGNOME aveva sempre escluso di essere stato presente ai fatti.
La Corte di assise di RAGIONE_SOCIALE aveva riqualificato il contestato tentato omicidio ai danni di NOME COGNOME nel delitto di minaccia grave e ritenuto i fratelli COGNOME responsabili dell’omicidio di NOME COGNOME valorizzando, oltre agli elementi sopra indicati, anche alcuni dati desunti da intercettazioni, oltre al fallimento dell’alibi fornito da NOME COGNOME.
L’esclusione dell’aggravante della premeditazione aveva comportato l’applicazione della riduzione per il rito abbreviato a norma dell’art. 436, comma 6ter, cod. proc. pen.
1.2. La sentenza di primo grado aveva ricostruito i fatti ritenendo dimostrato, contrariamente a quanto sostenuto nel capo di imputazione, che fossero stati i COGNOME a muovere contro i COGNOME con l’intenzione di recuperare gli animali che ritenevano questi avessero loro sottratto.
Recatisi nel luogo dove pensavano vi fossero gli animali, i COGNOME si erano separati e avevano incontrato, rispettivamente, NOME COGNOME (NOME) e i fratelli NOME e NOME COGNOME (NOME).
Tale ricostruzione aveva determinato l’esclusione dell’aggravante della premeditazione e l’assoluzione di NOME COGNOME dal delitto di omicidio.
La sentenza impugnata ha dato atto del contenuto degli appelli proposti da NOME e NOME COGNOME (il primo riferito all’affermata responsabilità, il secondo alla sola legittima difesa e ad elementi circostanziali influenti sul trattamento sanzionatorio) e delle parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME (con riguardo all’assoluzione di NOME COGNOME e all’esclusione della premeditazione), NOME COGNOME e NOME COGNOME (con riferimento alla qualificazione del delitto ascritto a NOME COGNOME e all’assoluzione di quest’ultimo dal delitto di omicidio).
1.3. Nel giudizio di appello è stata disposta la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale mediante l’escussione di alcuni testi richiesti dalla difesa di NOME COGNOME in ordine alla prova d’alibi (il nipote NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME
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COGNOME), l’escussione del consulente medico legale COGNOME, del perito balistico COGNOME e del brigadiere COGNOME (sulla possibilità che la zona fosse stata interessata da attività di sparo non inerenti l’omicidio per il quale si procede).
1.4. In relazione al fatto, la sentenza della Corte di assise di appello ha reso alcune precisazioni, derivanti anche dalla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
In particolare, ha ritenuto definitivamente dimostrata l’unicità del contesto temporale e, soprattutto, spaziale nel quale si sono svolti i fatti, ossia l’esplosione dei colpi di arma da fuoco verso NOME COGNOME e il padre NOME.
Dall’analisi del punto di rinvenimento dei bossoli della pistola usata da NOME COGNOME, di quelli esplosi dai fucili usati per l’omicidio e del berretto appartenuto alla vittima, è emerso che gli episodi sono avvenuti in un raggio di circa cento metri.
Sul punto, con particolare riguardo al luogo di rinvenimento del berretto, sono state escluse spiegazioni alternative (come, ad esempio, il trascinamento ad opera di animali).
Il fatto, pertanto, è stato ritenuto «unico» in quanto avvenuto nel medesimo contesto di luogo e nello stesso tempo nonché con il coinvolgimento dei membri di due sole famiglie.
I giudici di appello hanno, inoltre, ricostruito l’utilizzazione, nella vicenda, d tre armi: una pistola e due fucili.
Ciò sulla base dell’analisi dettagliata dei bossoli rinvenuti, degli accertamenti balistici, delle dichiarazioni testimoniali, tra le quali, quelle del brigadiere COGNOME che nel corso del giudizio di appello è stato COGNOME e ha dichiarato che la zona n l’utilizzazione di metal detector non era frequentata da cacciatori atteso che / i sopralluoghi eseguiti con ‘t avevano consentito di escludere la presenza di altri reperti riferibili a fucili.
Gli unici due reperti non ascrivibili al fatto per il quale si procede erano costituiti da due ogive di proiettile di pistola e la circostanza è stata ritenuta tal da non compromettere la ricostruzione operata dalla Corte di assise di appello.
Il diverso stato dei bossoli rinvenuti è stato giustificato con le diverse modalità di conservazione delle munizioni prima dello sparo.
Sulla base dell’analisi delle risultanze dei reperti e delle dichiarazioni rese (anche nel giudizio di appello) dai consulenti balistico e medico legale, il numero dei colpi esplosi nei confronti di NOME COGNOME è stato indicato in quello variabile tra sei e otto, ossia pari o superiore ai bossoli rinvenuti.
E’ stata, altresì, valorizzata l’omogeneità dei bossoli rinvenuti, a ulteriore dimostrazione della coesione e dell’unicità della complessiva azione.
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1.5. Con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, i giudici di appello hanno valorizzato, in primo luogo, quanto emerso sul numero delle armi utilizzate (tre, di cui due fucili) attestante la circostanza che gli sparatori dovevano essere in numero corrispondente, stante l’inverosimiglianza di una ricostruzione diversa.
E’ stato, inoltre, richiamato quanto dichiarato da NOME COGNOME, ossia che il padre gli aveva riferito, per telefono, che erano NOME e il fratello NOME che gli stavano sparando.
La circostanza era stata affermata dal teste nella prima chiamata al NUMERO_TELEFONO (nel corso della quale aveva fatto riferimento «ai COGNOME» (utilizzando il plurale) e nel corso del dibattimento (udienza del 22 aprile 2021).
A supporto dell’attendibilità del narrato, i giudici di appello hanno anche evidenziato come, nel corso del dibattimento, al teste non erano state formulate contestazioni sulla base di quanto dichiarato nell’immediatezza, ossia il giorno dei fatti.
Da ciò la Corte di assise di appello ha desunto che, sin dalla prima audizione in sede di indagini, il teste aveva indicato NOME COGNOME come uno degli autori dell’omicidio.
Sul medesimo punto, i giudici di appello si sono soffermati per motivare l’attendibilità del padre quando aveva allertato il figlio e di quest’ultim escludendo sia intendimenti calunniosi che plausibili contenuti alternativi di quanto riferito da NOME COGNOME al congiunto.
Conducenti rispetto all’affermata partecipazione di NOME COGNOME all’omicidio sono state ritenute anche due conversazioni intercettate nell’ambito dell’attività investigativa: la n. 6 del 26 aprile 2019 tra i fratelli NOME e NOME COGNOME e l n. 170 del 2 maggio 2019 tra NOME e NOME COGNOME.
Dalle stesse sono emersi elementi indiziari denotanti la condivisione della conoscenza di quanto accaduto in occasione dell’omicidio e delle iniziative difensive da intraprendere per eludere le indagini.
L’alibi fornito da NOME COGNOME è stato giudicato fallito, così come all’esito del giudizio di primo grado, nonostante la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
Procedendo all’esame analitico delle deposizioni testimoniali acquisite nel dibattimento di appello, la Corte salernitana ha ritenuto compatibili con l’accusa, in primo luogo, le dichiarazioni del teste COGNOME relativamente all’orario in cui l’imputato si sarebbe recato a RAGIONE_SOCIALE presso il deposito di mangimi nella prima serata del 23 aprile 2019.
Tanto sulla scorta della comparazione di tali dichiarazioni con quelle dei parenti dell’imputato e, segnatamente, del nipote NOME COGNOME e della compagna NOME COGNOME.
In ordine alle dichiarazione di tali testi, i quali hanno collocato l’imputato a casa dei suoi genitori per partecipare a un pranzo di famiglia il giorno dell’omicidio, i giudici di merito ne hanno motivato l’inattendibilità per plurimi fattori quali la tardività (le dichiarazioni sono state acquisite su istanza della difesa solo in appello) e il contrasto con le stesse dichiarazioni dell’imputato (il quale aveva omesso il dato, riferito invece dai testi, relativo al suo passaggio dalla stalla per un apprezzabile periodo di tempo prima di recarsi al negozio di mangimi).
La Corte di assise di appello ha messo in dubbio la stessa partecipazione dei due testi a quel pranzo, siccome contrastante con altre prove orali acquisite al processo.
Ha richiamato, in particolare, le dichiarazioni di NOME COGNOME, figlio dell’imputato NOME COGNOME, il quale pure era presente al pranzo e che, nell’indicare i presenti, aveva omesso i nomi dei due testi escussi in appello.
Alla luce di tali emergenze, il quadro probatorio a carico di NOME COGNOME è stato giudicato invariato rispetto a quello emerso in primo grado.
1.6. Per la posizione di NOME COGNOME, i giudici di appello hanno segnalato, quanto all’invocata legittima difesa, l’evidente sproporzione tra le armi utilizzate dai COGNOME e la pistola giocattolo rinvenuta addosso a NOME COGNOME (il quale, quindi, non l’aveva mai usata) e la roncola descritta (ma non trovata) come detenuta da NOME COGNOME.
Oltre a ciò, ha richiamato la parte di motivazione riferita all’aggravante della premeditazione, sia pure ritenuta ai soli fini civili.
Quanto alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, ha segnalato la natura strumentale e non genuina della confessione.
Tala valutazione è stata ritenuta estensibile anche a NOME COGNOME e le circostanze indicate sono state giudicate idonee (integrando così la motivazione fornita dal giudice di primo grado) a giustificare l’applicazione della pena base per il delitto di omicidio nel massimo edittale di ventiquattro anni di reclusione.
I due imputati sono stati assolti dal delitto di detenzione del fucile del proprio correo eliminando la pena di sei mesi di reclusione.
1.7. Sull’impugnazione delle parti civili, la Corte di assise di appello ha ritenuto configurabile, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la premeditazione nella forma condizionata.
In sostanza, l’intenzione omicidiaria dei COGNOME era stata condizionata all’attività di recupero, da parte dei COGNOME, dei loro animali che si trovavano nei pressi di terreni usati dai COGNOME per il pascolo dei propri animali.
Tenuto conto delle ragioni di astio esistenti tra le due famiglie, delle modalità del fatto che, pur dovendosi escludere l’agguato ai danni delle vittime, aveva
visto un gruppo di tre persone muoversi armato e con modalità definite «incongrue» rispetto alla semplice attività di pascolo, i giudici di appello hanno ritenuto configurabile l’aggravante contestata.
1.8. Infine, con riferimento all’appello delle parti civili nei confronti di NOME COGNOME, la Corte di assise di appello ha ritenuto, preliminarmente, inapplicabile la novella dell’art. 573-bis cod. proc. pen., come introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 aderendo all’orientamento che esclude l’applicazione retroattiva della nuova disposizione.
Ha ritenuto infondato l’appello proposto in relazione al contestato tentato omicidio in danno di NOME COGNOME in ragione dell’inidoneità dell’azione di fuoco sulla scorta dei rilievi balistici (distanza di tiro di circa settanta metri).
Ha colmato la mancata statuizione sulle pretese della parte civile in relazione al delitto di minaccia grave per il quale il giudice di primo grado non aveva provveduto.
Ha ritenuto sussistenti i presupposti per il concorso morale di NOME COGNOME nell’omicidio dell’anziano COGNOME.
A tale scopo, ha richiamato le considerazioni svolte sulla natura unitaria e contestuale dell’azione posta in essere nei confronti dei COGNOME dai tre familiari armati e secondo un’intenzione omicidiaria premeditata, sebbene condizionalmente subordinata alla presenza dei COGNOME nella zona per recuperare i loro animali.
La contestualità spazio – temporale delle azioni delittuose è stata giudicata tale da rendere illogico il frazionamento della valutazione delle condotte e delle responsabilità degli imputati che, unitariamente, mossi dal medesimo intento omicidiario, avevano preso parte, con ruoli diversi, all’azione che aveva portato all’omicidio di NOME COGNOME.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi contenenti, a loro volta, due distinte censure ciascuno.
2.1. Con il primo ha eccepito i vizi di violazione di legge relativamente alla non corretta applicazione della regola di giudizio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» e il vizio di motivazione relativo alla ritenuta inattendibilità della prova d’alibi.
La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di assise di appello, avrebbe introdotto una serie di elementi distonici rispetto alla tesi della partecipazione di NOME COGNOME all’uccisione di NOME COGNOME.
Dalle dichiarazioni di NOME COGNOME (nipote dell’imputato), NOME COGNOME e
NOME COGNOME sarebbe emerso, infatti, che l’imputato, nell’orario in cui è avvenuto l’omicidio, si trovava altrove, avendo partecipato al pranzo a casa dei genitori ed essendosi recato in seguito a RAGIONE_SOCIALE a prelevare del mangime.
Sul punto, la valutazione di inattendibilità dei testi formulata dai giudici d appello sarebbe stata frutto della sola circostanza che la prova è stata assunta in sede di gravame, non già alla luce del contenuto intrinseco delle deposizioni.
L’unico punto in cui la Corte salernitana si è confrontata con il contenuto del dichiarato dai testi ha riguardato una rilevata contraddizione con quanto riferito dallo stesso NOME COGNOME; su tale aspetto (relativo all’omesso riferimento, da parte dell’imputato, al passaggio dalla stalla prima di andare a caricare il mangime, circostanza, invece, riferita da NOME COGNOME) il contrasto è stato ritenuto, in ricorso, solo apparente.
Inoltre, per smentire l’attendibilità dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME sarebbe stata utilizzata una deposizione (quella di NOME COGNOME) giudicata solo parzialmente credibile con una metodologia non corretta, siccome anche illogica, atteso che la ritenuta inattendibilità ha avuto ad oggetto la parte d dichiarazione con la quale quel teste ha affermato che il padre (l’imputato NOME COGNOME, reo confesso) e lo zio NOME erano rimasti a casa fino alle 16.
Si tratta di circostanza essenziale ai fini della ricostruzione del fatto e giudizio formulato per tale porzione del dichiarato avrebbe imposto una valutazione di inattendibilità globale del teste.
Pertanto, non sarebbe stata smentita, in alcun modo, la versione dei testi della difesa e, principalmente, quanto dagli stessi affermato circa la presenza di NOME COGNOME a casa dei genitori in orario incompatibile con quella sul luogo del delitto alle 15.26.
La Corte di assise di appello avrebbe, altresì, omesso di considerare l’assenza di un movente in capo a NOME COGNOME, così come la mancanza di contatti telefonici tra questi e il fratello il giorno del delitto.
Anche la ricostruzione degli spostamenti dell’imputato quel giorno, per come operata dalla Corte salernitana, sarebbe illogica in quanto incompatibile con le distanze tra i vari luoghi in cui sono avvenuti e non oggetto di adeguato confronto con la dichiarazione di NOME COGNOME il quale ha riferito di essere stato con lo zio da quando lo aveva raggiunto a casa del nonno fino al ritorno dopo l’acquisto del mangime a RAGIONE_SOCIALE.
Le dichiarazioni dei tre testi escussi in appello avrebbero, quanto meno, giustificato l’affermazione di un dubbio ragionevole sulla tesi accusatoria.
Neppure erano stati acquisiti elementi probatori di segno contrario per smentire, con sufficiente certezza, il racconto dei predetti testi.
A tale proposito, sono state segnalate l’omessa effettuazione dello stub, la
mancata acquisizione delle telecamere del RAGIONE_SOCIALE e la mancata escussione, da parte dei Carabinieri, di NOME COGNOME e NOME COGNOME citati da NOME COGNOME quando era stato sentito dai Carabinieri, nella notte successiva all’omicidio.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito distinti profili di violazione di legge e vizi di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza, a fini civilistici dell’aggravante della premeditazione.
La Corte di assise di appello, dopo avere premesso di condividere la motivazione della sentenza di primo grado, ha ritenuto, illogicamente, la sussistenza della provocazione sorretta da una sorta di dolo eventuale avendo accettato, i COGNOME, l’ipotesi di uno scontro per il caso in cui i COGNOME avessero tentato di recuperare i propri animali in terreni controllati dagli stessi COGNOME.
Tuttavia, da alcun elemento è dato desumere che i COGNOME avessero riconosciuto gli animali dei COGNOME.
Neppure sarebbe corretto unificare le posizioni dei due imputati, atteso che gli stessi avevano animali diversi, diverse stalle e lavoravano a distanza di circa 15 km l’uno dall’altro.
NOME COGNOME non si recava in quei luoghi da oltre un anno e non aveva alcun interesse in comune con il fratello.
Le stesse modalità dell’omicidio (definite dal ricorrente «di attesa») erano incompatibili con l’arrivo di uno degli autori in maniera trafelata e frettolosa; modalità con le quali sarebbe giunto NOME COGNOME per rendere i tempi di commissione dell’omicidio compatibili con la sua partecipazione.
Senza risposta, inoltre, è rimasto il quesito circa le modalità con le quali NOME COGNOME sarebbe venuto a conoscenza della presenza dei COGNOME nel luogo dell’agguato, a fronte, della, già segnalata, mancanza di contatti tra i fratelli il giorno dell’omicidio.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
3.1. Con il primo ha eccepito la violazione di legge in relazione alla ritenuta assenza dei presupposti per la sussistenza della legittima difesa o dell’eccesso colposo nella legittima difesa.
NOME COGNOME aveva, nella tasca della giacca, una pistola giocattolo e il figlio NOME brandiva una roncola o un’accetta.
A fronte delle loro intenzioni bellicose, avrebbe dovuto essere ritenuta sussistente la causa di giustificazione indicata, almeno nella forma putativa, ovvero un eccesso colposo nella legittima difesa.
La natura degli oggetti rinvenuti nella disponibilità dei COGNOME e le
dichiarazioni di NOME COGNOME avrebbero giustificato l’affermazione dell’esimente invocata.
3.2. Con il secondo motivo ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza di appello nella parte in cui ha riformato quella di primo grado in punto di premeditazione, ai fini civili.
Esclusa, anche dalla Corte di assise di appello, la tesi dell’agguato ed esclusa, altresì, la tesi secondo cui gli animali dei COGNOME sarebbero stati rubati dai COGNOME, i giudici avrebbero travisato il fatto.
La presenza di animali dei COGNOME era stata esclusa dallo stesso NOME COGNOME.
Da qui la totale illogicità della motivazione in punto di premeditazione, atteso che, l’assenza degli animali, doveva far escludere che vi potesse essere anche la presenza dei relativi proprietari.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
4.1. Con il primo ha eccepito, cumulativamente, i vizi di violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, oltre che omessa valutazione delle prove in ordine alla premeditazione.
In particolare, è stato censurato il passaggio in cui la Corte di assise di appello ha ritenuto l’aggravante ipotizzando, che i COGNOME siano stati mossi dall’accettazione di un eventuale scontro con i COGNOME nel caso in cui questi si fossero recati a recuperare i propri animali.
A tale proposito, avrebbe dovuto ritenersi del tutto estraneo il ricorrente che non possedeva ragioni di astio e rancore verso i COGNOME, avendo, peraltro, una propria stalla diversa da quella dello zio e del padre (con il quale non aveva buoni rapporti).
A fronte degli elementi istruttori emersi, dovrebbe ritenersi del tutto illogica la tesi della premeditazione sorretta dal dolo eventuale.
4.2. Con il secondo motivo ha eccepito i medesimi vizi con riferimento alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso morale, nell’omicidio di NOME COGNOME.
L’assunto dal quale è partita la Corte di assise di appello, ossia la contiguità spaziale dei luoghi, sarebbe smentita dai dati tecnici (rilievi GPS) eseguiti e valorizzati dal giudice di primo grado.
La vicinanza dei luoghi non spiega come mai NOME COGNOME abbia dichiarato di non essersi accorto della presenza del padre e che nemmeno quest’ultimo si sia accorto del figlio.
Anche il dato del ritrovamento (il giorno successivo) di un berretto indossato
da NOME a pochi metri dall’esplosione dei colpi di pistola sarebbe stato valutato in termini non corretti e senza tenere conto di quanto prospettato dalla difesa, ossia che lo stesso potrebbe essere stato portato in quel luogo dal vento o da un animale.
Peraltro, i COGNOME si erano sentiti per telefono e COGNOME non ha mai riferito di avere udito la voce del padre; circostanza singolare se davvero i due si fossero trovati a una decina di metri l’uno dall’altro.
I difensori degli imputati hanno chiesto tempestivamente procedersi a discussione orale.
AVV_NOTAIO, in qualità di difensore di NOME COGNOME, ha depositato istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto a ragioni di salute in relazione all’udienza dell’H dicembre 2023.
In accoglimento dell’istanza, l’udienza di discussione è stata differita al 12 marzo 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono complessivamente infondati e devono essere rigettati.
La disamina dei motivi, tenuto conto della tecnica di formulazione di alcuni di essi, impone alcune brevi precisazioni in ordine ai, noti, limiti del sindacato di legittimità.
È costante e condiviso, infatti, l’insegnamento di questa Corte, ribadito anche di recente, per cui, «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spess della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Va, inoltre, ricordato quanto affermato da Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601, con la quale è stato enunciato il principio per cui, «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito».
Con riferimento, invece, al vizio di motivazione manifestamente contraddittoria o illogica, va richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di questa stessa Corte secondo cui «in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili» (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237).
3. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Con esso viene contestata la ricostruzione della sentenza della Corte di assise di appello sotto il duplice profilo del vizio di violazione di legge, in relazione criterio di valutazione della prova dell’«oltre ogni ragionevole dubbio», oltre che del vizio di motivazione riferito specificamente alla prova di alibi.
Il motivo non è fondato su entrambi i profili che possono essere esaminati congiuntamente.
In realtà, infatti, la censura si articola, essenzialmente, sulla motivazione (asseritamente viziata) con riguardo all’alibi prospettato dall’imputato rispetto al quale sarebbe stato violato il criterio di giudizio dell’«oltre ogni ragionevole dubbio».
A tale proposito, giova segnalare, preliminarmente, che il criterio ora indicato non rileva ai fini della deduzione di una violazione di legge processuale (come formalmente indicato nella rubrica del moti o di ricorso, ove si evoca la «violazione dell’art. 606, lett. c), c.p.p.»), bensì come vizio che, potenzialmente, può riflettersi sulla motivazione, come più propriamente è stato articolato nel corpo del motivo di ricorso.
Va ricordato, infatti, che «è inammissibile il motivo in cui si assume, a norma dell’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 533 cod. proc. pen. con riferimento al principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in
assenza di censure specifiche rivolte alla motivazione dell’impugnata sentenza, in quanto i limiti dell’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza» (Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME, Rv. 264174).
3.1.1. La motivazione sulla prova d’alibi, sia complessivamente, sia con specifico riguardo al profilo eccepito in ricorso (giudizio di inattendibilità dei tes della diesa) è esente dalle lamentate censure.
Costituisce arresto consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «ricorre il vizio di motivazione manifestamente illogica nel caso in cui vi sia una frattura logica evidente tra una premessa, o più premesse, nel caso di sillogismo, e le conseguenze che se ne traggono, e, invece, di motivazione contraddittoria quando non siano conciliabili tra loro le considerazioni logicogiuridiche in ordine ad uno stesso fatto o ad un complesso di fatti o vi sia disarmonia tra la parte motiva e la parte dispositiva della sentenza, ovvero nella stessa si manifestino dubbi che non consentano di determinare quale delle due o più ipotesi formulate dal giudice – conducenti ad esiti diversi – siano state poste a base del suo convincimento. (Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105).
Con riferimento al teste NOME COGNOME, la Corte di assise di appello non ha formulato alcun giudizio di inattendibilità, bensì, all’esito di una dettagliata disamina dei tempi di percorrenza tra i vari luoghi rilevanti ai fini della ricostruzione del fatto, ha motivato la compatibilità di quanto affermato dal teste e risultante, peraltro, dall’orario presente sullo scontrino relativo al mangime acquistato a RAGIONE_SOCIALE (ore 17.54), con la partecipazione di NOME COGNOME all’azione omicidiaria.
Ciò ha fatto sulla base della disamina di dati oggettivi (distanze risultanti da siti ufficiali) e tenendo conto delle dichiarazioni degli altri testi.
I giudici di merito sono, quindi, pervenuti alla conclusione che la presenza di NOME COGNOME al negozio di mangimi all’orario indicato nello scontrino, anche a volerne collocare l’inizio alle ore 17.00, non era incompatibile con il fatto che alle 15.26 si trovava sul luogo dell’omicidio.
Ciò tenuto conto del tempo necessario per tornare a casa, prelevare il nipote NOME, i contenitori del mangime e giungere a RAGIONE_SOCIALE.
A pag. 34 della sentenza impugnata si legge: «il teste COGNOME, nella parte in cui attesta la presenza del COGNOME al RAGIONE_SOCIALE pressappoco dalle ore 17.00 in poi (…) è pur sempre compatibile con la presenza dell’imputato in
montagna nel luogo e nell’ora dell’omicidio, che è alle 15.26. Il COGNOME avrebbe atto tutto il tempo di riprendere l’auto dal luogo in cui si trova dopo aver sparato alla vittima (dieci minuti: ore 15.40), andare a casa (altri trenta minuti: ore 16.10), caricare in auto il nipote ed i recipienti (altri dieci minuti: ore 16.20) e infine raggiungere agevolmente il RAGIONE_SOCIALE in altri quaranta minuti (ore 17.00)».
In tale passaggio della motivazione non vi sono profili di manifesta illogicità, né particolari forzature; esso si presenta, inoltre, completo avendo i giudici di merito preso in esame tutti i gli aspetti rilevanti affini della valutazione del teste.
Si tratta di un giudizio di compatibilità basato sulla disamina di dati obiettivi rispetto al quale, in ricorso, non viene eccepito nulla di specifico.
In ordine alle dichiarazioni dei testi NOME COGNOME e NOME COGNOME, in termini insindacabili e privi di vizi manifesti è stata affermata l’inattendibilità nella part in cui hanno collocato l’imputato, nell’orario dell’omicidio, altrove e cioè al pranzo di famiglia.
Contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di impugnazione, la valutazione della Corte di assise di appello non è stata frutto della sola circostanza che la prova è stata assunta in sede di gravame appello.
In particolare, è stato evidenziato il contrasto tra quanto dichiarato dai predetti testi sia con quanto riferito dall’imputato NOME COGNOME che dall’altro teste NOME COGNOME, fratello di NOME.
L’imputato, infatti, ha escluso un dato informativo significativo fornito dagli altri testi, ossia il passaggio dalla stalla subito dopo il pranzo, prima di recarsi a RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE.
Si tratta di un contrasto su un elemento significativo del racconto e che si rivela, pertanto, tutt’altro che apparente.
Anche con riferimento al contrasto tra quanto dichiarato da NOME COGNOME, la Corte non è incorsa in alcun vizio motivazionale.
In sostanza tale teste è stato ritenuto non credibile quando ha collocato il padre, il fratello e lo zio NOME al pranzo (i primi due sono rei confessi e non hanno preso parte al pranzo).
Nel rendere tali dichiarazioni il teste è stato ritenuto «interessato» e, quindi, inattendibile.
Nel resto, non è stato giudicato interessato in alcun modo e, coerentemente, è stato ritenuto credibile: in particolare, nella parte in cui non ha indicato la presenza al pranzo dei testi escussi in appello che, quindi, non potevano essere a conoscenza delle circostanze riferite.
Il passaggio della motivazione è esente dai vizi denunciati, in quanto non vi è una necessaria interferenza tra quello che è stato giudicato credibile e quello che
non lo è.
In sintesi, la Corte di assise di appello, ha giudicato inattendibili i due testi COGNOME e NOME COGNOME per plurime concorrenti e convergenti ragioni:
la tardività della deduzione istruttoria («soccorso istruttorio»);
l’appartenenza al medesimo contesto familiare;.
Il fatto che i testi abbiano affermato una circostanza smentita da NOME COGNOME: il passaggio nella stalla;
NOME COGNOME non ha incluso NOME COGNOME tN2cA, e la COGNOME tra i presenti, pur avendo reso la dichiarazione la stessa notte dei fatti.
Nel resto, il motivo di ricorso è generico e parziale, avendo evidenziato circostanze meramente avversative o prive di rilievo decisivo quali la mancata effettuazione della prova stub, la mancata acquisizione delle telecamere del RAGIONE_SOCIALE (i dati relativi agli orari sono stati ricostruiti logicamente attraverso l’escussione di COGNOME), la mancata escussione di NOME COGNOME e della RAGIONE_SOCIALE nell’immediatezza dei fatti (le dichiarazioni sono state recuperate in appello su sollecitazione della difesa e sono state valutate compiutamente).
3.1.2. Ad ulteriore integrazione di quanto illustrato in narrativa vanno svolte alcune brevi considerazioni sul fatto.
La ricostruzione dell’azione posta in essere dai COGNOME verso i COGNOME è stata il frutto di un’attenta e dettagliata disamina che ha avuto riguardo, in primo luogo, ai dati di generica che hanno permesso di accertare, secondo i giudici di merito, l’unicità del contesto spaziale e temporale in cui sono avvenuti i fatti e, segnatamente, il fatto che il tentato omicidio e l’omicidio sono avvenuti a poche decine di metri di distanza.
In tal senso sono state valorizzate le dichiarazioni del teste COGNOME in appello, le distanze tra i punti in cui sono stati rinvenuti i bossoli, la ricostruzion della distanza tra il luogo in cui NOME COGNOME ha esploso i colpi e quello in cui è stato rinvenuto il berretto di NOME COGNOMECOGNOME le dichiarazioni dello stesso NOME COGNOME COGNOME di NOME COGNOME.
Ciò ha consentito alla Corte di assise di appello di ricostruire il fatto come avvenuto in un contesto unitario, mediante l’utilizzazione di diverse armi che, sulla base dei rilievi e dei dati obiettivi da essi risultanti, sono state indicate tre fucili diversi.
Il fatto è risultato essere avvenuto, sempre sulla base di emergenze obiettive, in zona nella quale non viene ordinariamente svolta attività di caccia ed è stato caratterizzato dall’esplosione di un numero di colpi tra i sei e gli otto.
La ricostruzione della posizione di NOME COGNOME ha visto valorizzate il numero delle armi e la loro tipologia (una pistola e due fucili), le dichiarazioni d NOME COGNOME e quelle della vittima, per come riportate, in termini
ritenuti credibili, dal figlio.
In particolare, è stata ritenuta attendibile la versione secondo cui NOME COGNOME aveva avvisato il figlio della presenza dei fratelli COGNOME («ci stanno NOME e il fratello NOME») escludendo qualsiasi plausibile versione alternativa di tale espressione.
Sono state valorizzate, inoltre, due significative intercettazioni relative a conversazioni tra i fratelli COGNOME dalle quali è emerso che NOME ha commentato l’accaduto, da un lato, affermando che avrebbe dovuto tenere un altro comportamento («mi dovevo menare di sotto dove erano quelle castagne») manifestando il timore per la presenza di un testimone e, dall’altro, ha espresso rammarico per l’errore commesso sulla via da percorrere («noi ci imbrogliammo sulle cose»).
A tale proposito, è stato segnalato come NOME COGNOME non abbia mai espresso perplessità o dubbi sulle espressioni del fratello mostrando così di conoscere perfettamente l’avvenimento del quale cui stava parlando l’interlocutore per avervi preso parte.
Nel corso di altra conversazione NOME COGNOME ha raccomandato al nipote NOME di invitare il padre NOME a lavare bene le mani, immediatamente dopo avere espresso preoccupazione per il rinvenimento di cartucce da parte degli investigatori in occasione delle indagini sull’omicidio COGNOME.
3.1.3. Nel complesso risultano pienamente osservati, pertanto i canoni valutativi degli indizi che, nel contesto di una lettura unitaria convergono nel senso della partecipazione di NOME COGNOME all’azione omicidiaria posta in essere dal fratello.
Tale idoneità dimostrativa non è, in alcun modo, smentita dalla prova di alibi che è risultata fallita.
Né, sul punto, residuano dubbi idonei a supportare la tesi difensiva circa il mancato superamento della soglia dell’«oltre ogni ragionevole dubbio».
Si ricorda, infatti, che «in tema di valutazione della prova indiziaria, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l’intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur
astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all’ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605).
3.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale è stata censurata la motivazione per essere stata ritenuta, ai fini civili, l’aggravante della premeditazione, è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
In punto di premeditazione, del tutto eccentrico rispetto alla motivazione appare il riferimento del ricorrente alla figura del dolo eventuale che sorreggerebbe in termini non plausibili l’aggravante ritenuta (sia pure ai soli fini civili).
Invero, piuttosto che di «premeditazione sorretta dal dolo eventuale», la Corte di assise di appello ha fatto riferimento alla premeditazione condizionata all’iniziativa dei COGNOME di recuperare i propri animali dal terreno nel quale, solitamente, pascolavano quelli degli imputati.
La Corte ha motivato in punto di effettiva conoscenza e conoscibilità degli animali da parte dei COGNOME, di preesistenza di forti ragioni di astio tra le due famiglie.
In particolare, quanto all’elemento che costituisce l’antecedente del tentativo di recupero degli animali da parte dei COGNOME, ha spiegato come sia emersa dagli atti, pacificamente, la circostanza di fatto secondo la quale gli animali di questi ultimi pascolavano nella zona considerata territorio di alpeggio dei Di Meo e ciò sulla base di quanto riferito da NOME COGNOME e dal boscaiolo COGNOME.
Ha valorizzato, altresì, la contestuale presenza di tre componenti della famiglia COGNOME del tutto ingiustificatamente armati in un luogo solo destinato al pascolo, oltre alla immediata esplosione dei colpi di arma da fuoco all’indirizzo dei COGNOME, senza nemmeno dare loro la possibilità di giustificare la propria presenza sul posto.
La circostanza del riconoscimento degli animali dei COGNOME è stata argomentata in termini logici in ragione della loro particolarità (si trattava di razza pezzata) e del fatto che, se erano stati riconosciuti da un boscaiolo come COGNOME, non potevano essere passati inosservati agli occhi ben più esperti degli allevatori COGNOME.
Anche la critica relativa alla «unificazione delle posizioni» degli imputati appare generica e meramente rivalutativa, tenuto conto delle ampie argomentazioni già in precedenza illustrate.
Parimenti inammissibili le argomentazioni difensive circa la mancanza di interessi comuni tra i fratelli COGNOME e la modalità («trafelata e frettolosa») con la quale NOME COGNOME avrebbe raggiunto i familiari, trattandosi di indicazioni
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fattuali prive di alcun riscontro.
Né assume rilievo alcuno, in termini avversativi della ricostruzione operata dai giudici di merito la circostanza che non sarebbe stato dimostrato come NOME COGNOME avrebbe raggiunto i luoghi e sarebbe venuto a conoscenza della presenza dei COGNOME.
Si tratta di elementi certamente superati dalla logica individuazione della causa scatenante dell’azione omicidiaria e dalla granitica dimostrazione della partecipazione a tale azione da parte dell’imputato; partecipazione la cui prova non è certamente messa in crisi dalla mancanza di contatti telefonici con il fratello NOME, trattandosi di circostanza priva dei caratteri della decisività.
4. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
4.1. Infondato il primo motivo relativo alla invocata causa di giustificazione della legittima difesa.
La Corte ha escluso la relativa ricorrenza in ragione della riconosciuta sussistenza (in fatto) della premeditazione e della chiara ed evidente sproporzione tra la reazione e la potenziale offensività della condotta posta in essere da NOME COGNOME che aveva la disponibilità di una pistola giocattolo rimasta nella tasca della giacca, mentre NOME COGNOME aveva solo una roncola.
Peraltro, non risulta da alcun elemento che l’arma giocattolo e la roncola siano state brandite verso i COGNOME e, quindi, non emerge da alcun elemento fattuale concreto la configurabilità della causa di giustificazione.
Risulta generico il riferimento alle dichiarazioni di NOME COGNOME, non essendo stati indicati gli estremi dell’atto contenente la descrizione delle circostanze contrastanti con la ricostruzione operata in sentenza.
Costituisce arresto pacifico quello secondo cui «ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l’offesa vanno intese nel senso che la reazione deve essere, nelle circostanze della vicenda (apprezzate “ex ante”), l’unica possibile, non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto» (Sez. 4, n. 32282 del 04/07/2006, COGNOME NOME, Rv. 235181).
La non configurabilità della legittima difesa esclude, parimenti quella dell’eccesso colposo dovendosi ribadire che «l’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati» (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv.
279344 – 02).
4.2. Con riguardo al motivo di ricorso relativo alla premeditazione, si richiama, in primo luogo, quanto esposto a proposito dell’analogo motivo di ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
A ciò ai aggiunga, a proposito del dedotto travisamento del fatto (in punto di mancata presenza degli animali dei COGNOME nel terreno ove pascolavano gli animali dei COGNOME) che tale presenza è stata descritta dalla Corte di assise di appello in ragione della deposizione di COGNOME che, pacificamente, vi ha fatto riferimento (confermato, sul punto, da NOME COGNOME).
Pertanto, la Corte salernitana non è incorsa in alcun travisamento, peraltro meramente affermato dal ricorrente che ha articolato il relativo motivo di ricorso senza osservare il principio di diritto in base al quale «in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l’eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova» (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370).
In termini più espliciti, è stato affermato, e deve essere qui ribadito, che «anche a seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).
5. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME.
Va premesso che l’interpretazione della Corte di assise di appello della norma di cui all’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen. circa la non retroattività della disposizione che prevede, nel caso di impugnazione (non inammissibile) della sentenza per i soli interessi civili il rinvio per la prosecuzione davanti alla sezione civile competente, ha trovato sostanziale conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui «l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile si intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione» (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023′ D., Rv.
285036).
5.1. Prioritariamente va esaminato il secondo motivo di ricorso che riguarda il ritenuto concorso di NOME COGNOME ai delitti di omicidio in danno di NOME COGNOME e porto delle armi utilizzate per la commissione dello stesso.
La responsabilità è stata ritenuta a seguito di appello delle parti civili e, quindi, solo ai fini delle relative statuizioni.
La motivazione della riforma della sentenza di primo grado si rinviene alle pagg. 45-47 della sentenza impugnata e si fonda, come già segnalato, sulla «unicità del teatro degli accadimenti» ascritti a tutti gli imputati, la breve distanza nell’ambito della quale sono avvenuti i fatti, la contemporaneità dell’azione materialmente posta in essere dall’imputato rispetto a quella del padre e dello zio verso NOME COGNOME e, quindi, la contestualità complessiva dell’azione che ha visto le vittime, vicine l’una all’altra, essere attinte da colpi esplosi pressoché nello stesso momento.
Le azioni, in tale prospettiva, pertanto, si sono articolate in distinti segmenti costituenti una «mera articolazione di un unico complesso fatto-reato».
Si è trattato, in sostanza, di un’azione unitaria preparata e predisposta in vista del prevedibile arrivo sul luogo teatro degli eventi dei COGNOME nel tentativo di recuperare i propri animali dei quali i COGNOME, con i quali vi erano antichi rapporti di astio, si erano accorti.
Ebbene, da tale ricostruzione, la Corte ha tratto la conclusione che anche NOME COGNOME ha posto in essere un ruolo qualificabile a titolo di concorso morale nell’omicidio di NOME COGNOME.
Tale ricostruzione è immune dai vizi eccepiti dal ricorrente che ha sollevato questioni, infondate e già smentite con argomentazioni immuni da vizi nella sentenza oggetto di ricorso.
S’intende fare riferimento, essenzialmente, all’esatta perimetrazione dei luoghi in cui si sono svolti i fatti e, in particolare, alla potenziale attribuibilit un animale dello spostamento del berretto indossato dalla vittima e rinvenuto solo il giorno successivo all’omicidio.
Si tratta di mera ipotesi inidonea a mettere in crisi la ricostruzione complessiva della sentenza.
Anche il fatto che i due COGNOME abbiano avuto contatti telefonici non è indicativo del fatto che fossero distanti, se solo si considera quanto illustrato ampiamente da pag. 24 a pag. 29 della sentenza impugnata in punto di ricostruzione del fatto.
In tale punto della motivazione si evidenzia chiaramente come i luoghi in cui si sono svolti i fatti siano poco distanti e come le vittime fossero vicine secondo quanto dichiarato dallo stesso NOME COGNOME (sul punto anche pag. 45) e
dall’imputato NOME COGNOME che ha affermato di avere visto i due COGNOME «salire appaiati».
5.2. Il primo motivo avé lv t ‘e ad oggetto i vizi (cumulativamente e indistintamente enunciati) di violazione di legge e difetti motivazionali è inammissibile. M
In primo luogo, si ritiene di dovere aderire all’orientamento costante della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile, per aspecificità, ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., il motivo che denunci l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, nonché, in modo cumulativo, promiscuo e perplesso, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, ove non sia indicato specificamente il vizio di motivazione dedotto per i singoli, distinti aspetti, con puntuale richiamo, alle parti della motivazione censurata» (fra le molte, Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, COGNOME Monica, Rv. 2858709).
Nel caso di specie il motivo non soddisfa tali requisiti in quanto non è dato evincere sotto quali profili la motivazione sia affetta dai denunciati vizi (manifesta illogicità e contraddittorietà) e per quale aspetto, invece, sia stata denunciata l’erronea applicazione della legge penale (neppure descritta nel ricorso).
Il motivo oltre che generico ed aspecifico, è manifestamente infondato.
Si è già evidenziato come la Corte di assise di appello non abbia desunto l’elemento circostanziale in esame da una forma di dolo eventuale, bensì abbia considerato sussistente la premeditazione condizionata.
Inoltre, di nessun rilievo è il fatto che le sentenze di primo e secondo grado abbiano concordemente escluso la ricorrenza di un agguato in quanto la premeditazione non è stata affermata ricostruendo la configurabilità proprio di un agguato, bensì della volontà ornicidiaria subordinata alla presenza dei COGNOME nei terreni ove pascolavano gli animali dei COGNOME.
Le ulteriori argomentazioni sviluppate in ricorso sulle circostanze fattuali emerse in dibattimento (delle quali, peraltro, non si specifica la decisività) e tali da escludere la tesi della premeditazione tendono ad introdurre elementi di fatto e a sollecitare una, inammissibile, rivalutazione dell’intera vicenda.
Da quanto esposto deriva il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
I ricorrenti, inoltre, devono essere condannati alla rifusione delle spese della parte civile NOME COGNOME nella misura determinata in dispositivo.
Relativamente alle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, ammessi al patrocinio
a spese dello Stato, la misura delle spese dovrà essere determinata dalla Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE secondo il principio di diritto per cui «in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R.» (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Condanna gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Condanna, inoltre, gli imputati COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in data 12/03/2024
Il Conspliere tensore f
Il COGNOME