Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 319 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 319 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CIVITAVECCHIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta, altresì, la memoria depositata dalla difesa di COGNOME NOME, con la quale si è insistito per l’accoglimento del ricorso promosso e, per l’effetto, per l’annullamento della sentenza.
Ritenuto in fatto
1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Viterbo, con la quale NOME COGNOME era stato ritenuto, all’esito del giudizio svoltosi con le forme del rito abbreviato, penalmente responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) 2-bis, codice strada, per aver guidato un’autovettura con tasso alcolemico pari a 2,3 g/l, provocando un incidente (in Monte Romano, il 04/05/2021).
Nella specie, i Carabinieri erano intervenuti a seguito di numerose segnalazioni che indicavano la presenza di un’auto con il fianco distrutto e la ruota anteriore sinistra esplosa e le anomale condizioni del conducente, trovato dagli operanti intento a rimuovere dai capelli alcuni frammenti di vetro provenienti dal finestrino dello sportello anteriore sinis dell’auto. L’uomo versava in stato confusionale, aveva gli occhi lucidi, l’alito vinoso difficoltà di deambulazione; all’interno dell’auto, venivano rinvenute due bottiglie di bi ancora chiuse. Richiesto l’intervento di personale sanitario per il trasporto in ospedale, COGNOME aveva rifiutato il ricovero, ma prestato il consenso al prelievo ematico; da tale esame era emerso il tasso indicato in imputazione. Dalle immagini delle telecamere installate sui luoghi, gli operanti avevano accertato che il COGNOME era uscito di strada oltr due chilometri prima rispetto al punto in cui era stato trovato, avendo urtato la barrier spartitraffico, proseguendo la marcia dopo l’urto ed entrando nel centro abitato a velocità sostenuta per poi fermarsi. La proprietaria di un bar tabacchi posto nel punto ove il COGNOME era stato trovato, aveva affermato che l’uomo si era fermato per verificare danni all’auto e che non le era parso ubriaco, ma piuttosto turbato, avendo appreso che tale stato emotivo era la conseguenza di un grave, recente lutto, senza ricordare se lo stesso, nel frangente, avesse acquistato o bevuto altre birre.
2. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso, formulando quattro motivi.
Con il primo, ha dedotto error in procedendo e violazione di legge per avere i giudici validato l’esito dell’esame ematochimico, pur in assenza di qualsivoglia informazione circa le finalità del prelievo, disposto non già per finet cura, ma su richiesta della PG, non emergendo che l’imputato fosse stato reso edotto dai sanitari o da altri che il prelievo aveva il solo fine di verifica presenza di etanolo nel sangue, con conseguente inutilizzabilità del risultato.
Il difensore, pur dando atto che tale tipo di accertamento è espressamente previsto dall’art. 186 comma 5, codice strada, senza che nella norma si faccia cenno al consenso del soggetto controllato, dubita della compatibilità della previsione con l’art. 13 Cost., il prelievo ematico comportando una restrizione del bene fondamentale della libertà, richiamando precedenti di legittimità, dai quali ha inferito la necessità dell’assenso al prelievo ematico disposto solo per fini d ricerca della prova.
Nella specie, il COGNOME era arrivato vigile, collaborante e calmo al nosocomio, senza presentare lesioni che necessitassero di cure mediche; il personale di PG aveva trasmesso alla direzione sanitaria richiesta di accertamenti urgenti sulla persona; la struttura aveva disposto per il prelievo ematico, senza che tale esame originasse dall’esigenza di approntare cure mediche. Cosicché, nella specie, non potrebbe trovare applicazione l’art. 186 comma 5, codice strada e al COGNOME avrebbe dovuto essere data l’informazione della finalità del prelievo, il consenso prestato essendo dunque invalido.
La dedotta inutilizzabilità, a parere della difesa, integrando un vizi genetico del mezzo di ricerca della prova, sarebbe indifferente rispetto alla scelta del rito abbreviato, non rientrando in alcuna delle fattispecie sanabili.
Con il secondo motivo, ha dedotto lo stesso vizio con riferimento all’avviso di cui all’art. 114, disp. att. cod. proc. pen., sollevando questione di legitti costituzionale quanto alla natura della nullità derivante dalla violazione di ta norma: sebbene la giurisprudenza la consideri una nullità generale deducibile ai sensi del combiNOME disposto di cui agli artt. 180 e 182, cod. proc. pen., la difes oppone alcune riflessioni sulla portata della previsione di cui all’art. 438 comma 6bis, stesso codice, disposizione che avrebbe recepito le soluzioni cui era pervenuta la giurisprudenza. La difesa propone una interpretazione di tale norma, per la quale, optando per l’abbreviato, l’imputato si limiterebbe a rinunciare alla formazione della prova in dibattimento, senza che tale scelta investa il più generale profilo della conformità al modello legale delle forme del procedere, non potendosi la volontà dell’imputato presumere in assenza di indici significativi e univoci. In altri termini, secondo la difesa, la norma di nuovo conio avrebbe introdotto una saNOMEria “innominata” che sfuggirebbe ai binari della costituzionalità, atteso che il regime delle nullità è posto a presidio di un princi costituzionale inviolabile quale quello della conformità degli atti processuali quanto prescritto dalla legge per la loro formazione.
Con il terzo motivo, ha dedotto analogo vizio con riferimento all’art. 192 e, di riflesso, anche all’art. 533 cod. proc. pen., oltre all’omessa valutazione travisamento completo di un elemento di prova, quello cioè della mancanza di un accertamento della quantità effettiva di alcool assunto dal COGNOME prima o durante la guida, dato rilevante ai fini della qualificazione del fatto co penalmente rilevante, contestando, in particolare, la valutazione di inattendibilit delle dichiarazioni della teste COGNOME COGNOME, la quale aveva escluso che il COGNOME fosse ubriaco. In tal modo, i giudici di merito avrebbero travisato la circostanza che l’imputato aveva assunto alcool anche dopo la guida, cioè una volta sceso dalla vettura, la donna avendo dichiarato che l’imputato, una volta sceso dall’auto, era entrato in un bar vicino al suo e ne era uscito con una bottiglia di birra mano. Pertanto, in difetto di prova circa la quantità di alcool assunta prima e
durante la guida; per il principio del favor rei i giudici avrebbero dovuto riconoscere il fatto più mite.
Infine, con il quarto motivo, ha dedotto error in iudicando quanto alla disposta revoca della patente di guida, proponendo, anche a tal riferimento, questione di 4 egittimità costituzionale con riferimento all’art. 186 comma 2 e 2bis, in relazione all’art. 224 codice strada. Il deducente sospetta della incostituzionalità del trattamento sperequato riservato dal legislatore a colui quale si rifiuti di sottoporsi a qualsiasi esame, rispetto a chi collabori, so quest’ultimo essendo comminata la revoca della patente, questione in questa sede rilevante, essendo stata contestata, per l’appunto, l’aggravante di aver causato un incidente, a meno di accedere a una lettura della relativa previsione di tipo graduale, con riguardo al genere di incidente che, nel caso all’esame, non ha coinvolto terzi, tenuto anche conto del fatto che il COGNOME è stato osservante delle restrizioni impostegli e svolge un lavoro stabile e di responsabilità.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità d ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria scritta, insistendo per l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, per l’annullamento della sentenza.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, anche sotto il profilo del sospetto di incostituzionalità, avuto riguardo al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, corroborato dai principi fissati dallo stesso giudice delle leggi, puntualmen considerati dalla Corte territoriale e più volte espressi da questa stessa Sezione, principi che smentiscono, invero, la ricostruzione del protocollo operativo di cui all’art. 186 comma 5 codice strada proposta dalla difesa.
Si è, infatti, precisato che la mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni [Sez. 4 n. 1522 del 10/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258490 – 01; n. 54977 del 17/10/2017, COGNOME, Rv. 271665 – 01, in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che resta ferma la
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possibilità del rifiuto dell’accertamento, penalmente sanzionata; n. 2343 del 29/11/2017, COGNOME, Rv. 272334 – 01; n. 9391 del 13712/206, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269352 – 01, in CUI si è affermato, per l’appunto, che ~I Velto di cui all’art. 186, comma settimo, C.d.S. (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici) chi si rifiuta di sott all’accertamento previsto dal comma quinto, presso una struttura ospedaliera, non prestando il consenso informato al personale sanitario]. COGNOME
Ciò consente di ritenere pacifico che il consenso (informato) riguarda la tipologia dell’atto compiuto dal sanitario, laddove ai fini dell’accertamento finalizzato all’acquisizio della prova del reato non rileva il consenso, ma il dissenso, penalmente sanzioNOME.
È la stessa previsione degli illeciti penali incentrati sul rifiuto di sotto all’accertamento a fondare l’assunto secondo cui l’art. 186 (come l’art. 187) non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni, potendosi a esso unicamente opporre il rifiuto al controllo; la sanzione penale che accompagna tale condotta, sancendone il disvalore, risulta infatti incompatibile con la pretesa di un esplicito consens al prelievo dei campioni (in motivazione, Sez. 4, n. 43217 del 08/10/2019, COGNOME, Rv. 277946 – 01, in cui si opera un richiamo a Sez. 4 n. 8041 del 21/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252031 – 01).
Tale interpretazione, infine, è coerente con la giurisprudenza dello stesso giudice delle leggi che ha già riconosciuto la legittimità della disciplina del Codice della Strada, anch laddove, nell’indicare le modalità degli accertamenti tecnici per rilevare lo stato di ebbrezza essa non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni .
La difesa, rispetto a tale granitica lettura delle norme di riferimento, avallata da stesso giudice delle leggi che chiede di investire della questione di legittimità costituziona relativa alla previsione in oggetto, non ha introdotto alcun argomento idoneo a inficiare tale ricostruzione della ratio legis e della sua compatibilità rispetto al parametro costituzionale agitato in ricorso, avendo sovrapposto, peraltro, i piani del consenso (informato) all’atto
medico invasivo (prelievo ematico) rispetto alla informativa che, secondo la tesi difensiva, dovrebbe precedere il prelievo finalizzato unicamente all’accertamento del tasso alcolemico.
Il secondo motivo è manifestamente infondato, così come la correlata questione di legittimità costituzionale, inerente alla natura della nullità derivante dalla violazione dell 114 disp. att. cod. proc. pen. e alla sua non deducibilità a seguito dell’opzione processuale operata dall’imputato.
Intanto, quanto alla sanzione processuale di che trattasi, il diritto vivente ha g iu »i A At chiarito la natura della nullità di ch – è- trattai: essa può essere tempestivamente dedotta, a norma del combiNOME disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (Sez. U, n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023 – 01), trattandosi di una nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 183 cod. proc. pen., qualora l’imputato formuli una richiesta di rito abbreviato (Sez. 4, n. 24087 de 28/02/2018, COGNOME, Rv. 272959 – 01; n. 44962 del 04/11/2021, COGNOME, Rv. 282245 – 01; n. 21552 del 29/04/2021, COGNOME, Rv. 281333 – 01). Pertanto, del tutto correttamente il giudice del gravame ha ritenuto la nullità sanata a seguito della scelta del rito abbreviato alla luce del chiaro disposto di cui all’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. (a mente del quale «La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la saNOMEria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità dell inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa precl altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.»).
La difesa ha sollevato 24 dubbi rallibbigaise2 . n 1·11111ele – Mvér”Tirip5 ; , i u a nto alla portata di detta norma, siccome meramente recettiva di un orientamento della giurisprudenza y pressoché costante. Rilievo, invero, del tutto fuori centro rispetto alla allegata violazione dei parametri costituzionali, neppure singolarmente posti a raffronto con la norma stessa, ma solo genericamente e cumulativamente richiamati nella parte conclusiva della doglianza; oltre che silente quanto alla natura della nullità di che tratta come delineata dal diritto vivente.
La giurisprudenza, peraltro, anche di recente, ha precisato che, in tema di giudizio abbreviato, sono inutilizzabili ai sensi dell’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette da patologia correlata alla “violazione di un divieto probatorio”, non tutte le pr assunte in “violazione dei divieti stabiliti dalla legge” ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen ma solo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice del potere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi o disposizioni costituzionali o sovranazionali (ez. 3, n. 32019 del 04/06/2025, COGNOME, Rv. 288547 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso la deducibilità, nel giudizio abbreviat della violazione dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. a fronte di dichiarazioni indizianti re da chi, escusso come persona informata sui fatti in fase di indagini, avrebbe dovuto essere sentito come indagato).
Anche il terzo motivo è manifestamente infondato.
La difesa ha opposto il proprio dissonante punto di vista, senza introdurre argomenti idonei a mettere in luce i denunciati vizi e senza neppure tener conto dei limiti propri de giudizio di legittimità.
Quanto alla violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., intanto, secondo l’insegnamento consolidato di questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazion agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissib delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla letter c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541/2020, Filardo, Rv. 28002704); e neppure può essere dedotta quale violazione di legge ai sensi dell’art. 606, lett. b) lett. c), cod. proc. pen. la vio azione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen., non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza; cosicché essa potr esser fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della stessa norma, ossia c mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risult dal testo del provvedimento impugNOME o da altri atti indicati nei motivi di gravame (fez. 6 n. 4119 del 3/4/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196-02).
Va, poi, ricordato che la doppia conformità delle sentenze di merito, come nella specie, ha evidenti ricadute sulla natura stessa del sindacato di legittimità, sia per quan riguarda la verifica dell’adeguatezza e congruità del ragionamento giustificativo in ordine all doglianze formulate in punto accertamento della responsabilità dell’imputato, che sulla tipologia di vizio deducibile che non può in ogni caso consistere nella reiterazione della te difensiva esaminata dai giudici d’appello (Sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, NOME, Rv. 252615 – 01; Sez. 3 n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv, 257595 – 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218 – 01; Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482 – 01; Sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, Rv. 253099 – 01) e neppure nel travisamento probatorio, vizi x i cui limiti di deducibilità in caso di doppia conforme sono già stati più volte chiari questa stessa sezione che 1{ha riconosciuta solo se il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4 n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837 – 01; n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 258432 – 01; n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 25843801). Macroscopicità ed evidenza che, nel caso all’esame, non ricorrono, ma riguarderebbero
in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori (testimonianza COGNOME isolatamente considerati, senza tener conto, cioè, degli altri elementi probatori.
Infine, anche il quarto motivo è manifestamente infondato, così come la correlata questione di illegittimità costituzionale, in relazione alla obbligatorietà della revoca de patente di guida, in caso di fattispecie aggravata dall’incidente ai sensi dell’art. 186, comma 2 -bis, codice strada.
La tratteggiata sperequazione della norma (per la quale il legislatore ha previsto la revoca obbligatoria del titolo) rispetto a quella di cui al comma 7 dello stesso art. 186 codic strada, non sussiste, stante la diversità delle due fattispecie. Aspetto, questo, gi opportunamente evidenziato dal giudice delle leggi nella sentenza n. 246 del 2013 . In quella sede, infatti, i giudici della Consulta hanno escluso il denunciat profilo di irragionevolezza della preclusione oggettiva all’accesso alla pena sostitutiva di cu al citato comma 9 -bis (discendente dallo stesso elemento circostanziale in questa sede esamiNOME) richiamando la ratio dell’aggravante, da ricercarsi nella volontà del legislatore di punire più gravemente qualsiasi turbativa delle corrette condizioni di guida, in quanto ritenuta potenzialmente idonea a porre in pericolo l’incolumità personale dei soggetti e dei beni coinvolti nella circolazione ! a causa della strutturale pericolosità connessa alla circolazione dei veicoli che richiedono una particolare abilitazione alla guida.
Conferma della coerenza costituzionale della previsione, del resto, deriva anche dalla giurisprudenza di legittimità che ha già dichiarato la manifesta infondatezza di altra, analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 186, comma 2 -bis codice strada (Sez. 4, n. 7950 del 11/02/2021, Zappalorto, Rv. 280951 – 01), sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. e in relazione all’art. 222 stesso codice, anche dopo la dichiarazione di parziale illegittimi di tale ultima norma di cui alla sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 17 dicembre 2025