Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15580 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15580 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TARANTO il 10/10/1993
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo, con un unico motivo, vizio motivazionale del provvedimento impugnato, assumendo l’illogicità della motivazione sul punto della ritenuta validità degli accertamenti tecnici sul livello di alcolemia nel sangue.
Lamenta che l’accertamento a mezzo prelievo ematico è avvenuto “senza che lo stesso fosse debitamente informato, al momento dell’esame, della natura e della funzione dello stesso, quindi senza un valido e consapevole consenso” (così pagg. 4-5 del ricorso). Aggiunge che il teste escusso è stato vago e generico circa la richiesta o meno da parte della p.g. di tali accertamenti e che “pertanto, l’accertamento del tasso alcolemico non è stato effettuato con il consenso informato da parte dell’imputato, con conseguente violazione del suo diritto di difesa” (pag. 5 ricorso).
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
Non senza trascurare che l’imputato era stato trasportato al Pronto Soccorso in condizioni “di stress respiratorio e ricoverato in rianimazione” (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e, quindi, non era in grado di ricevere alcun avviso e di prestare alcun consenso, va chiarito che in relazione al prelievo ematico effettuato, da chiunque sia stato richiesto, il consenso non era necessario, costituendo principio consolidato nella più recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità che la mancanza di consenso dell’imputato al prelievo del campione ematico per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza non costituisce una causa di inutilizzabilità patologica degli esami compiuti presso una struttura ospedaliera, posto che la specifica disciplina dettata dall’art. 186 del nuovo codice della strada – nel dare attuazione alla riserva di legge stabilita dall’art. 13, comma secondo Cost. – non prevede alcun preventivo consenso dell’interessato al prelievo dei campioni (Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, COGNOME, Rv. 280047 – 01; conf. Sez. 4, n. 1522 del 10/12/2013 dep. 2014, COGNOME, Rv. 258490)
In tema di guida in stato di ebbrezza – è stato precisato – l’utilizzabilità dell’ac certamento del tasso aicolemico compiuto presso una struttura sanitaria esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, e non per motivi di carattere medico-
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terapeutico, non richiede – in presenza dei presupposti di cui all’art. 186, comma
5, cod. strada – uno specifico consenso dell’interessato oltre a quello eventual- mente richiesto dalla natura delle operazioni sanitarie strumentali a detto accer-
tamento (così Sez. 4, n. 54977 del 17/10/2017, Zago, Rv. 271665 nella cui moti- vazione la Corte ha precisato che resta ferma la possibilità del rifiuto dell’accerta-
mento, penalmente sanzionata; conf. Sez. 4, n. 2343 del 29/11/2017 dep. il
2018,
COGNOME, Rv. 272334).
3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-
bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025