Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27314 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a DOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Venezia ha parzialmente riformato quella di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di cui all’art. 187 d.lgs. 285/92 (in Stra, il 12/1/2019), sostituendo la pena detentiva e quella pecuniaria con 192 giorni di lavoro di pubblica utilità;
ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché i motivi (1^ e 2^, violazione disposto di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; 3^ prova stato di alterazione; 4^diniego generiche) sono manifestamente infondati, siccome non preceduti da un effettivo confronto con il ragionamento svolto dai giudici del merito (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto alla prova dello stato di alterazione avendo i giudici dato conto di numerosi elementi a conferma di tale condizione (presenza di più sostanze nel sangue, orario e giorno della settimana, un sabato sera; stato di decadimento psichico tale da ingannare persino il personale sanitario dell’ospedale di Dolo ove era stato ricoverato nell’immediatezza prima di essere sposato a Treviso; criticità delle condizioni subito dopo il ricovero al punto da cadere in stato di incoscienza) e, con riferimento alle generiche, valorizzato elementi che rientrano nei parametri legali di cui all’art. 133, cod. pen. (assunzione di più tipi di droga, sintomatica dell’indifferenza manifestata rispetto alla sicurezza della circolazione);
che, con riferimento all’eccezione di inutilizzabilità, la prospettazione difensiva per la quale, nella specie, i giudici di merito avrebbero travisato l’elemento probatorio attestante l’esecuzione del prelievo in ambito medico secondo il protocollo dettato dalla cura del paziente (ricoverato a seguito dell’incidente e trasferito d’urgenza in altro nosocomio per improvvisa precipitazione delle sue condizioni, egli essendo caduto in stato di incoscienza), si traduce nella sollecitazione a questa Corte di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, COGNOME, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01), avendo i giudici dato
conto del fatto che la richiesta della PG aveva riguardato il risultato degli esami disposti dai medici;
che tale argomentare si pone in linea di continuità con i principi ormai da tempo cristallizzatisi nella giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935-01, in cui si è chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada; n. 49371 del 25/9/2018, C., Rv. 274039-01; n. 6514 del 18/1/2018, COGNOME, Rv. 272225-01; n. 11722 del 19/2/2019, EI/era, Rv. 275281-01 e n. 8862, del 19/2/2020, COGNOME, Rv. 27867602, in entrambe le quali si è precisato che la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La pqsidnte
Deciso il 26 giugno 2024
La Consigliera est.
NOME COGNOME
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