Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9352 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9352 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI NOME COGNOME nato a CUGGIONO il 14/04/1971
avverso la sentenza del 11/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 11 settembre 2024, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 23 novembre 2022, con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 186 cod. strada;
rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione della legge processuale, con riferimento alla inutilizzabilità dell’esito degli esami alcolemici, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati (pp. 7 sentenza ricorsa; p. 3 e 7 sentenza del Tribunale), con cui il ricorrente omette ogni confronto; la Corte territoriale, infatt ha affermato che il prelievo fu eseguito il 2 novembre 2019, a fini di diagnosi e cura, e l’esito, refertato il 6 novembre 2019, fu solo successivamente comunicato alla polizia locale, che infatti ne aveva fatto richiesta soltanto il 12 novembre 2019;
considerato che l’obbligo di preavviso al conducente di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del prelievo ematico al fine dell’accertamento del tasso alcolemico, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att., sussiste i’on soltanto ove la polizia giudiziaria richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolennico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi, come nella specie (Sez. 7, n. 27314 del 26/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278676 02; Sez. 4, n. 11722 del 19/2/2019, COGNOME, Rv. 275281-01);
ritenuto che, in ogni caso, la prospettazione difensiva per la quale, nella specie, i giudici di merito avrebbero travisato l’elemento probatorio attestante l’esecuzione del prelievo in ambito medico secondo il protocollo dettato dalla cura del paziente, si traduce nella sollecitazione a questa Corte di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, e come tale preclusa nel giudizio di legittimità;
ritenuto, infine, quanto al secondo motivo di ricorso, che l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva
(Sez. 3, n. 36324 del 14/05/2024, Ciprone, non mass.; Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710 – 01);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2025
Il Consigl GLYPH estensore
Il Presidente