Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26037 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26037 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 03/04/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
SALVATORE DOVERE
– Presidente –
Sent. n. sez. 380/2025
NOME COGNOME
UP – 03/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 4666/2025
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nata a Venezia il 22/07/1955
avverso la sentenza del 23/05/2024 della Corte di appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
di COGNOME che ha concluso per la inammissibilitˆ del ricorso;
Con sentenza del 23 maggio 2024 la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza con la quale, in data 5 aprile 2023, il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di arresto ed euro 4.000 di ammenda, poichŽ responsabile del reato di cui allÕart. 186, comma 2, lett. c), commi 2e 2cod. strada, commesso in Mogliano Veneto il 30 giugno 2019.
1.1. Più in particolare, e per quanto di interesse, la notte del 30 giugno 2019 lÕimputata, alla guida della sua vettura impattava con un altro veicolo, per poi finire contro un albero ed essere trasportata al pronto soccorso.
Il personale di polizia intervenuto sul posto, alla luce della dinamica del sinistro e delle condizioni in cui si presentava la Gorghetto (come riferite dal conducente del veicolo antagonista), riteneva necessario procedere ad accertamenti alcolemici.
I giudici di merito hanno escluso l’utilizzabilitˆ del certificato datato 16 luglio 2019, che documenta un tasso alcolemico pari a 2,20 g/l, poichŽ il prelievo ematico, eseguito alle ore 02:45 del 30 giugno 2019 su richiesta della polizia giudiziaria, non fu preceduto dallÕavviso di cui allÕart. 114 disp. att. cod. proc. pen.
é stato invece ritenuto utilizzabile il certificato stampato alle ore 03:24 del 30 giugno 2019, poichŽ relativo ad esami ematochimici eseguiti a fini diagnostici, su iniziativa del personale medico in servizio presso il pronto soccorso.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce violazione della legge penale processuale e vizio della motivazione (poichŽ manifestamente illogica).
La Corte territoriale ha erroneamente applicato lÕorientamento giurisprudenziale che esclude la necessitˆ dellÕavviso nel solo caso in cui il personale sanitario decida contrariamente a quanto accaduto nella specie – di effettuare gli accertamenti senza alcun impulso da parte della polizia giudiziaria.
Osserva poi la ricorrente, in fatto, che da nessun elemento è possibile trarre indicazioni circa l’esistenza di due distinti prelievi ematici; cosa della cui utilitˆ, peraltro, si dubita.
é irragionevole sostenere che lÕesecuzione di un ulteriore prelievo alle ore 03:24 dipese da finalitˆ terapeutica, poichŽ i sanitari avrebbero di certo potuto avvalersi del prelievo effettuato, su richiesta della polizia giudiziaria, alle ore 02:45.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è inammissibile.
Secondo il consolidato insegnamento di legittimitˆ, lÕobbligo di preavviso al conducente di farsi assistere da un difensore per lÕesecuzione del prelievo ematico, al fine dellÕaccertamento del tasso alcolemico, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att., sussiste non soltanto ove la polizia giudiziaria richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico giˆ operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicchŽ, in definitiva, tale obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi (Sez. 4, n. 42620 del 29/10/2024, COGNOME, non mass; Sez. 7, n. 27314 del 26/06/2024, Zuin, non mass.; Sez. 4, n. 5891 del 25/01/2023, Bariciu, non mass.; Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278676 Ð 02; Sez. 4, n. 11722 del 19/2/2019, COGNOME, Rv. 275281 – 01).
Le ipotesi in cui si ritiene sussistere l’obbligo di dare l’avviso sono quindi tra loro accomunate dalla funzione dell’atto, ovvero dalla sua esclusiva vocazione probatoria, in assenza della quale viene a mancare qualunque rapporto fra l’effettuazione dell’analisi ed il diritto di difesa.
2.1. Nel caso di specie, come emerge chiaramente dalla lettura delle conformi decisioni di merito, il sinistro avvenne poco prima delle ore 00:30, quando i carabinieri giunsero sul posto (p. 3 sentenza del Tribunale); in quel momento la Gorghetto era giˆ stata trasportata al pronto soccorso.
Il primo prelievo ematico fu quindi disposto allÕaccesso al pronto soccorso (p. 2 sentenza impugnata; p. 4 sentenza del Tribunale), che la ricorrente stessa indica essere avvenuto alle ore 01:09 (p. III ricorso).
Prelievo che fu disposto a fini diagnostici, poichŽ funzionale a rilevare una serie di parametri, tra cui anche il tasso alcolemico, poi determinato in 272 mg/dl.
Successivamente (ore 2:22), la polizia giudiziaria formulava la richiesta di prelievo ematico per accertare la eventuale presenza di alcol e stupefacenti nel sangue; prelievo eseguito alle ore 02:45, ed in esito al quale si accertava un tasso leggermente inferiore, pari a 2,20 gr/l.
I giudici di merito hanno quindi ritenuto che le scansioni temporali, la diversa ampiezza degli esami richiesti (prima dai sanitari del pronto soccorso, poi su iniziativa della polizia giudiziaria) e le differenze circa il tasso alcolemico rilevato, fossero
dimostrative del fatto che il primo prelievo fu disposto per ragioni di cura, posto che, subito dopo lÕincidente la ricorrente era caduta, sbattendo la testa per terra (p. 4 sentenza del Tribunale).
In altri termini furono gli stessi sanitari che, avuto riguardo alle condizioni di salute della Gorghetto, hanno ritenuto di procedere all’accertamento (anche) del tasso alcolemico.
A fronte di tali elementi, unitariamente valutati nella lora attitudine dimostrativa, la ricorrente sostiene che Òil prelievo effettuato dai sanitari alle ore 03.24 sia stato compiuto esclusivamente su impulso della p.g.Ó, cosa che si dovrebbe desumere dal fatto che quel prelievo fu Òeseguito oltre due ore e mezza dopo lÕingresso della signora COGNOME presso il nosocomioÓ (p. VI ricorso).
Ma, osserva il Collegio, il riferimento allÕorario riportato sul referto (03:24) è incongruo, trattandosi del momento in cui lÕesito dellÕesame è stato stampato; la Corte territoriale, invece, con motivazione non manifestamente illogica, ha ritenuto che la prescrizione dellÕesame, per ragioni terapeutiche collegate alle condizioni in cui versava la Gorghetto, si rese necessaria in sede di accesso al pronto soccorso, che la stessa ricorrente indica essere avvenuto alle ore 01:09 (p. III ricorso).
Pertanto, la doglianza per cui i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere l’esecuzione del prelievo avvenuta in ambito medico, secondo il protocollo dettato dalla cura del paziente, non solo non si confronta con la motivazione offerta dalla sentenza impugnata, ma si traduce nella sollecitazione a questa Corte di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, e come tale preclusa nel giudizio di legittimitˆ.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos’ deciso il 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME