Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 787 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 787 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAPITIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal locale Tribunale in data 08.02.2023 che aveva ritenuto NOME responsabile del reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-bis del d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, ha concesso al medesimo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando quattro motivi.
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) e d) la violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., ed il correlato vizio di motivazione sulla natura dell’accertamento alcolimetrico eseguito sul ricorrente. Con il secondo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b) e d) cod.proc.pen. la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riguardo all’art.186, comma 2, Cod. Strada, in ordine all’accertamento del tasso alcolemico.
Con il terzo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod.proc.pen. la violazione e falsa applicazione dell’art.132 cod. pen. in ordine al quantum della pena irrogata. Con il quarto motivo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1 , lett. b) cod.proc.pen. la violazione degli artt.131-bis e 62-bis cod. pen., per il mancato riconoscimento dell’irrilevanza del fatto e delle circostanze attenuanti generiche ed il correlato vizio motivazionale.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero i motivi proposti sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Con riguardo al primo motivo, la Corte territoriale, rispondendo ad analoga doglianza proposta con l’atto di appello, ha chiarito che l’accertamento effettuato è pienamente utilizzabile atteso che il prelievo . ematico é stato eseguito con esclusive finalità sanitarie, così facendo buon governo del principio secondo cui in tema di guida in stato di ebbrezza, non sussiste l’obbligo del previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., nel caso in cui il prelievo ematico sia effettuato ad iniziativa del personale medico, nell’ambito di un protocollo attivato per fini terapeutici in occasione del ricovero presso una struttura sanitaria e non sia autonomamente richiesto dalla polizia giudiziaria a
norma dell’art. 186, comma 5, Cod. strada (vedi da ultimo Sez. 4, n. 20376 del 15/04/2025, Rv.288301).
Con riguardo al secondo motivo, la Corte di merito ha altresì chiarito che non é rilevante la mancata osservanza del protocollo previsto per gli accertamenti aventi finalità giudiziaria, stante la natura sanitaria dell’accertamento.
Il terzo motivo di ricorso é inammissibile in quanto generico non rappresentando specifici profili di violazione nell’iter di commisurazione della pena.
Il quarto motivo é manifestamente infondato.
Ed invero la Corte territoriale, con motivazione logica ed in linea con i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ha escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in ragione dell’elevato tasso alcolemico misurato a distanza di ben due ore dal sinistro, circostanza che lascia presumere un valore ancor più elevato se il tasso fosse stato accertato al momento dell’incidente, reputando il fatto di rilevante entità, anche in considerazione della gravità dell’incidente che, seppur non abbia coinvolto terzi, ha determinato il ribaltamento del veicolo.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10 dicembre 2025
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