Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2861 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2861 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a PIETRASANTA il 06/08/1996
avverso la sentenza del 16/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 21 giugno 2023, con cui NOME COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2100,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. c), 2 bis e 2sexies, C.d.S.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità per mancanza di elementi probatori ulteriori rispetto al prelievo ematico effettuato.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
La difesa contesta l’attendibilità delle risultanze del prelievo ematico per non essere stato eseguito correttamente. La Corte territoriale ha osservato che il tasso alcolemico rilevato era ampiamente al di sopra del valore soglia previsto dall’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S., per cui si trattava di risultato pienamente idoneo a fornire la prova dello stato di ebbrezza in cui si trovava l’imputato al momento del fatto, non essendo peraltro prescritto che l’accertamento ematologico si articoli su due prove successive (disciplina differente rispetto all’accertamento mediante etilometro). La difesa, inoltre, ha omesso di censurare specificamente l’inattendibilità delle stesse. I giudici di merito hanno ampiamente argomentato sul punto, rilevando che le critiche mosse dalla difesa non erano basate su elementi idonei a far suscitare perplessità significative sulla validità di tali risultanze. Infine, oltre al rilievo dirimente pe non sia sato chiarito per quale ragione fosse assoluta e comprovata la invalidità del metodo di analisi seguito, va ricordato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte di legittimità, ai fini dell’accertamento della concentrazione alcolica il codice della strada e il relativo regolamento non prescrivono alcuna particolare modalità di analisi del sangue lasciando al personale medico libertà di scelta nel metodo da usare purchè sia scientificamente corretto (Sez. 4, n. 6497 del 09/01/2018, Rv. 272600 01; Sez. 4 n. 48637 del 11/10/2022, Rv. 283928 – 01).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2024.