Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3839 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3839 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1142/2025
NOME COGNOME
UP – 25/11/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Della Repubblica Presso il TRIBUNALE DI VASTO;
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME, nato in ALBANIA il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 07/04/2024 del TRIBUNALE di VASTO; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Vasto ha assolto NOME dal reato di cui all’art. 186 d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), ritenendo non utilizzabili gli esiti dell’accertamento sul tasso alcolemico in quanto eseguito in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 delle relative disposizioni di attuazione.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vasto fondante su un motivo deducente violazione di legge, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Il giudice di merito avrebbe violato l’art. 186, comma 5, cod. strada, e gli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 delle relative disposizioni di attuazione, non essendo dovuto nella specie l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Si sarebbe trattato di accertamenti ematici aventi a oggetto il tasso alcolemico eseguiti dai sanitari indipendentemente dalla successiva richiesta loro inoltrata dalla polizia giudiziaria.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La censura è inammissibile per l’estrinseca aspecificità derivante dal mancato confronto con l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione, con il conseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto e ammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione con riferimento anche al mancato confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, ex plurimis : Sez. 4, n. 26319 del 17/06/2025, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Rv. 286468 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584 – 01; si vedano altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 – 01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche con riferimento al ricorso per cassazione).
Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, il Tribunale ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 186 cod. strada ritenendo non utilizzabili gli esiti dell’accertamento sul tasso alcolemico in quanto eseguito in violazione degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 delle relative disposizioni di attuazione.
2.1. Trattasi, per come accertato dal giudice di merito, di accertamenti ospedalieri eseguiti mediante prelievo ematico operato sull’imputato (coinvolto in incidente stradale) su richiesta della polizia giudiziaria ma in assenza del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Il Tribunale muove dall’accertata esecuzione degli esami ematici sulla persona del prevenuto, coinvolto in incidente stradale e giunto in ospedale in ambulanza, non d’iniziativa da parte dei sanitari per fini terapeutici bensì previa richiesta da parte della polizia giudiziaria. Con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quanto coerente e non manifestamente illogica, comunque non sindacata sul punto neanche in termini di travisamento della prova, si fa perno anche sulla valutazione della documentazione relativa agli accertamenti (acquisita agli atti processuali) in quanto non riportante altri dati tali da far fondatamente ritenere l’esecuzione degli stessi per finalità terapeutiche.
2.2. Ne è dunque conseguita la corretta applicazione di principio ormai pacificamente e costantemente ribadito dalla Suprema Corte e governante la materia degli accertamenti alcolimetrici nei rapporti con la guida in stato di ebbrezza. In particolare, la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura. Sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi ( ex plurimis , Sez. 4, n. 8862 del 19/02/2020, Rv. 278676 – 02).
Orbene, in relazione all’evidenziato iter logico-giuridico, il ricorrente pone a fondamento delle ragioni di diritto articolate con la censurata violazione di legge un elemento di fatto, l’eseguito accertamento d’iniziativa da parte del personale sanitario, non solo non emergente dalla sentenza impugnata ma in contrasto con la ricostruzione fattuale sottesa alla decisione, come detto, fondante sull’accertata esecuzione degli accertamenti ospedalieri su richiesta della polizia giudiziaria.
Consegue l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 25 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME