Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27296 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27296 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato quella di condanna del Tribunale di Trapani in ordine ai reati di cui agli artt. 186 commi 1, 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies e 187 cligs. 285/92 (in Trapani, il 14/10/2018), applicando, in accoglimento del gravame del Procuratore generale, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due;
ritenuto che il ricorso è inammissibile poiché il motivo (violazione disposto di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.) é manifestamente infondato, in quanto prospetta una ricostruzione in fatto, quanto al presupposto che fonda l’obbligo di legge, smentita dalle considerazioni dei giudici territoriali, i quali hanno in via principale ritenuto che l’avviso, nella specie, non fosse dovuto, avendo i sanitari proceduto in base a un protocollo medico all’accertamento dell’etanolemia;
che una diversa ricostruzione sarebbe priva del confronto obbligatorio con il percorso argomentativo seguito dai giudici, risolvendosi dunque nella sollecitazione a questa Corte di una diversa lettura del dato probatorio, ritenuta più persuasiva, però interdetta in questa sede (sez. 3 n. 13926 del 1/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252615; n. 44418 del 16/7/2013, COGNOME, Rv. 257595; sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, ENOME, Rv. 277218; sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; sez. 6 n. 5465 del 4711/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; sez. 3 n. 18521 del 11/1/2018, Ferri, Rv. 273217; sez. 6 n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099-01);
che l’ulteriore argomento facente leva sulla formulazione tempestiva della relativa eccezione è del tutto irrilevante, stante il valore dirimente della prima considerazione;
che, in particolare, la decisione è del tutto coerente con i principi ormai da tempo cristallizzatisi nella giurisprudenza di legittimità (sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935-01, in cui si è chiarito che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 186, comma 5, cod. strada; n. 49371 del 25/9/2018, C., Rv. 274039-01; n. 6514 del 18/1/2018, COGNOME, Rv. 272225-01; n. 11722 del 19/2/2019, EI/era, Rv. 275281-01 e n. 8862, del 19/2/2020, COGNOME, Rv. 278676-
02, in entrambe le quali si è precisato che la polizia giudiziaria deve dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi degli artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., non soltanto ove richieda l’effettuazione di un prelievo ematico presso una struttura sanitaria ai fini dell’accertamento del tasso alcolemico, ma anche quando richieda che tale ulteriore accertamento venga svolto sul prelievo ematico già operato autonomamente da tale struttura a fini di diagnosi e cura, sicché, in definitiva, detto obbligo non sussiste solo quando la polizia giudiziaria si limiti ad acquisire la documentazione dell’analisi);
rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 26 giugno 2024
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La Consigliera est.
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NOME COGNOME
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