Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17612 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SPILIMBERGO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata, limitatamente alla concessione del beneficio della non menzione, la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone in relazione al reato di cui all’art.186, commi 2 lett. c), 2-bis e 2-sexies, d. igs. 30 aprile 1992, n.285 accertato in San Giorgio della Richinvelda il 20 dicembre 2019.
L’esponente deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge in quanto il tasso alcolemico è stato accertato mediante prelievo ematico senza avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato.
Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha già replicato ad analoghe deduzioni difensive, rilevando che, come risulta dal verbale di accertamenti urgenti redatto il 20 dicembre 2019, l’avviso era stato dato; COGNOME dichiarò di «non volersi fare assistere da un difensore» e consentì al prelievo di campioni biologici. Rilevato che, in tale situazione, non è dato comprendere perché, secondo la difesa, COGNOME avrebbe dovuto essere destinatario di un nuovo avviso quando il prelievo fu eseguito.
Rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condanNOME anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024
Il C9rJsigliere estensore
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