Prelievo ematico e consenso: quando il test alcolemico è valido anche senza assenso?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4055/2024, torna su un tema di grande rilevanza pratica: la validità del test alcolemico eseguito in ospedale dopo un incidente stradale. La questione centrale riguarda il prelievo ematico consenso, ovvero se sia necessario o meno l’assenso del conducente affinché i risultati dell’esame del sangue possano essere utilizzati in un processo penale per guida in stato di ebbrezza. La pronuncia chiarisce che, in determinate circostanze, il consenso non è un requisito di validità.
I Fatti del Caso
Un automobilista veniva condannato sia in primo grado dal Tribunale di Ravenna che in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di guida in stato di ebbrezza, con le aggravanti previste dalla legge per aver superato la soglia alcolemica più alta e per aver provocato un incidente stradale. La prova regina a suo carico era costituita dai risultati di un prelievo di sangue, effettuato dopo essere stato trasportato in ospedale per le cure necessarie a seguito del sinistro.
Contro la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali: la violazione di legge per la presunta illegittimità del prelievo ematico, eseguito senza il suo consenso, e un vizio di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
Validità del prelievo ematico senza consenso: la decisione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno ritenuto le doglianze del ricorrente generiche e non idonee a scalfire la logicità e la coerenza della decisione impugnata. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Il punto cruciale della decisione risiede nella distinzione tra accertamenti richiesti unicamente dalla polizia giudiziaria per fini di indagine e accertamenti sanitari eseguiti da personale medico per finalità terapeutiche.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte di Cassazione ha spiegato che il ragionamento dei giudici di merito era pienamente coerente e immune da vizi logici. La motivazione si fonda su un principio cardine: non è necessario il consenso del paziente per trattamenti sanitari, inclusi quelli diagnostici, quando questi sono attuati per finalità terapeutiche. Nel caso di un conducente coinvolto in un incidente stradale e trasportato in ospedale, il prelievo di sangue rientra in un protocollo di cura volto a tutelare la sua salute. Gli esiti di tale esame, sebbene effettuato per scopi primariamente medici, possono essere legittimamente acquisiti e utilizzati nel procedimento penale per accertare lo stato di ebbrezza. Il diritto alla salute del singolo, in questo contesto, prevale e giustifica l’intervento diagnostico, i cui risultati diventano poi disponibili per l’autorità giudiziaria.
Inoltre, la Corte ha confermato la correttezza della decisione di non concedere le attenuanti generiche. Tale esclusione è stata motivata in modo approfondito, tenendo conto di elementi concreti e negativi: la gravità e la pericolosità della condotta, l’elevato tasso alcolemico riscontrato, il fatto di aver causato un incidente, i precedenti penali a carico dell’imputato e, infine, l’assenza di elementi positivi da valorizzare.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza. La principale implicazione pratica è che il conducente di un veicolo, se ricoverato in ospedale dopo un incidente, non può opporsi al prelievo di sangue eseguito nell’ambito delle cure mediche per impedirne l’utilizzo come prova nel processo per guida in stato di ebbrezza. Il principio del consenso informato cede il passo alla necessità di cura e all’interesse pubblico di accertare reati che mettono a rischio la sicurezza stradale. Questa decisione rafforza gli strumenti a disposizione degli inquirenti per contrastare la guida sotto l’effetto di alcol, garantendo al contempo che l’accertamento avvenga in un contesto medico finalizzato primariamente alla tutela della salute della persona.
È sempre necessario il consenso del conducente per un prelievo di sangue finalizzato a verificare il tasso alcolemico?
No, la Corte ha stabilito che il consenso non è necessario quando il prelievo ematico viene effettuato nell’ambito di un protocollo medico-sanitario per finalità terapeutiche, come ad esempio le cure prestate a seguito di un incidente stradale.
Perché al ricorrente non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche sono state negate a causa della gravità e pericolosità della sua condotta, dell’elevato grado di ebbrezza, dell’aver provocato un incidente, della presenza di precedenti penali e dell’assenza di elementi positivi da valutare a suo favore.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, poiché si presume che non vi sia assenza di colpa nel proporre un ricorso palesemente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4055 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4055 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RAVENNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione dei Tribunale di Ravenna che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla contravvenzione di cui all’art.186 comma 2 lett.c) e comma 2 bis C.d.S.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata prestazione del consenso del conducente alla effettuazione dei prelievi ematici da cui risultava evidenziato il superamento della soglia penalmente rilevante del tasso alcolico. Assume inoltre difetto motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
3.1 II ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove ha richiamato ampia giurisprudenza di legittimità per escludere la necessità del consenso del paziente per trattamenti sanitari anche diagnostici per finalità terapeutiche; con argomenti logici è stato graduato il trattamento sanzionatorio ed escluso il beneficio delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della gravità e della pericolosità della condotta, in ragione del grado di ebbrezza e dell’incidente provocato, tenuto conto dei precedenti penali e di mancanza di elementi positivi da valorizzare.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore