Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10612 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10612 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 18/10/1984
avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in ordine all’illegittima acquisizione del reperto da cui è stato tratto il d.n.a dell’odiern ricorrente, con conseguente inutilizzabilità dello stesso, non è consentito poiché, oltre ad essere reiterativo esponendo doglianze già adeguatamente disattese nell’impugnata sentenza, è privo di specificità in quanto non si confronta con quanto affermato, con corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di merito a pag. 2 della sentenza impugnata. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
considerato, inoltre, che detto motivo è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «il prelievo di saliva, avvenuto all’insaputa dell’imputato, su mozziconi di sigaretta ed un “cotton fioc” da costui utilizzati, può essere effettuato ai sensi dell’art. 348 cod. proc. pen., in quanto l’attività non determina alcuna incidenza sulla sfera della libertà personale dell’interessato, riguardando materiale biologico fisicamente separato dalla persona» (Sez. 2, n. 51086 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 269233 – 01);
osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per due episodi di rapina, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, pag. 3 dove sono correttamente indicati, conformemente alle risultanze processuali, plurimi indizi gravi, precisi e concordanti), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 febbraio 2025.