Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1918 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1918 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a Cosenza il 05/05/1992
avverso la ordinanza del 22/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udite lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe indicata, ìI Giudice per le indagini prelimina del Tribunale di Catanzaro autorizzava il Pubblico Ministero in sede ad eseguire sulla persona di NOME COGNOME il prelievo di un campione di DNA per procedere ad esami comparativi, ritenuti essenziali per stabilire la riferibilità al pred un’arma sequestrata in locali al medesimo riconducibili.
L’ordinanza dava atto che nei confronti dell’indagato NOME COGNOME era sta emessa un’ordinanza cautelare custodiale anche per il reato di detenzione di arm
da fuoco e che i rilievi effettuati sulla stessa avevano consentito di acce presenza di due profili genotipi misti da sottoporre a confronto.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione difensore dell’indagato, denunciando í motivi di annullamento, di seg sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. p
2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 111 Cost e 224-bis cod. pen.
L’ordinanza non adduce alcuna specifica ragione che renda assolutamente indispensabile il prelievo a fini di prova, tenuto conto che la gravità indiziar riporta la stessa ordinanza, si basava su intercettazioni e materiale seque nonché sul riscontro fotografico sullo smartphone dell’indagato. Viepiù in se riesame, l’indagato rendeva dichiarazioni confessorie in ordine ai fatti.
Difettano pertanto i presupposti perché si possa far luogo al prelievo coa (ovvero che il rifiuto provenga da persona che sì “sospetta” essere l’auto reato e che la misura sia assolutamente indispensabile).
Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richi nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha de conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La ricostruzione dell’istituto del prelievo coattivo di campioni biolog persone viventi si rinviene nella sentenza della Prima Sezìone della Cor cassazione n. 28538 del 17/01/2019, alla quale può rinviarsi.
Quel che è sufficiente evidenziare è che gli artt. 349-bis e 224-bis cod. pen. prevedono la possibilità di effettuare accertamenti tecnici sulla pe ammettendo la limitazione della libertà personale, in caso di rifiuto da dell’interessato.
Quanto ai destinatari degli accertamenti, l’art 359-bis cod. proc. individua la categoria di riferimento con un richiamo alla «persona interess Non occorre pertanto che si tratti formalmente di soggetto indagato, già is nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.; ‘, quindi, possibile eseguire anche su individuo che risulti terzo, ma rispetto al quale il relativo accer può offrire la prova dei fatti.
Poiché l’accertamento può coinvolgere anche terzi interessati e non necessariamente l’indagato, il legislatore ha imposto l’esplicitazione delle ragioni per le quali il prelievo stesso si renderebbe assolutamente necessario (indispensabile) per la prova dei fatti.
Si deve, in altri termini, istituire un collegamento tra il delitto e il sogg anche in chiave di ipotesi investigativa, ma seriamente supportata, che renda necessario l’intervento con il prelievo in questione. Non bastano il mero sospetto o una pura e astratta congettura ovvero iniziative di carattere meramente esplorativo a fondare un intervento come quello in esame.
Sarà, pertanto, la motivazione del provvedimento che autorizza il prelievo ad indicare la congruenza dell’intervento con gli accertamenti in esame e a delimitare l’ambito di tutela e garanzia dei diritti del terzo stesso, nel delicato equilibrio le esigenze di investigazione e di accertamento del reato e quelle legate alla salvaguardia dei valori della persona.
Ciò premesso, la motivazione dell’ordinanza impugnata non merita alcuna censura posto che ricorre il caso di un prelievo sulla persona dell’indagato e il Giudice per le indagini preliminari ha dato atto che erano stati isolati due diversi genotipi sull’arma da fuoco in sequestro e che era, quindi, emerso un elemento distonico per la tenuta dell’ipotesi accusatoria quanto al possesso dell’arma da parte dell’indagato (che l’ordinanza cautelare aveva basato sugli esiti di intercettazioni), che poteva essere superato solo con la comparazione con altro campione biologico prelevato sulla sua persona.
Quanto alla confessione del ricorrente, si tratta di circostanza solo genericamente esposta in questa sede.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, d tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/12/2024.