Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 20 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 20 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOMENOME nato a Polla il DATA_NASCITA,
avverso la sentenza del 13 gennaio 2016 della Corte di cassazione;
letti gli atti, GLYPH provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; concluso per il rigetto del ricorso;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Sul ricorso di NOME COGNOME avverso la condanna patita in via definitiva per effetto della sentenza di questa Corte di cassazione, Terza Sezione, del 13 gennaio 2016, n. 7867, la Corte EDU, con sentenza del 19 dicembre 2024, riteneva violato il disposto dell’art. 6, par. 2, della Convenzione.
1.1. La vicenda processuale può essere così riassunta: con sentenza del 6 marzo 2008 NOME COGNOME veniva condannato dal Tribunale di Sala Consilina per una serie di truffe ai danni dello Stato italiano, con confisca disposta ex artt. 640bis e 322-ter cod. pen. (p. 33), in relazione all’importo di euro 844.120,95, pari al contributo indebitamente ottenuto, da intendersi come profitto del reato.
Con sentenza del 26 giugno 2014 la Corte di appello di Salerno, pur dichiarando i reati estinti per intervenuta prescrizione, confermava la confisca (pp. 24 e 25), ritenendo che non vi fossero elementi per assolvere l’imputato.
La Corte di cassazione (sentenza del 13 gennaio 2016), ha rigettato il ricorso proposto da NOME COGNOME: tale confisca, si è affermato, costituisce una misura di sicurezza, applicabile anche dopo l’estinzione del reato per prescrizione, ed è stata confermata sulla base del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lacci, Rv. 264431 – 01).
NOME COGNOME ha quindi avanzato richiesta volta all’eliminazione degli effetti pregiudizievoli della decisione indicata perché, appunto, presa in violazione dell’art. 6 della Convenzione EDU.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Osserva il Collegio che sulla richiesta deve essere dichiarato non luogo a provvedere: questa Sezione ha infatti provveduto in ordine alla medesima richiesta, proposta sempre da NOME COGNOME, con sentenza del 26 novembre 2025 (R.G. 25707/2025), con la quale è stato rigettato ii ricorso.
P.Q.M.
provvedere per l’esistenza di un pregresso giudicato.
Dichiara il non luogo a Così deciso in Roma, il 28 novembre 2025