Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14425 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14425 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME nato a Catania il DATA_NASCITA; avverso la sentenza dell’Il maggio 2023 del Tribunale di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta prescrizione; letta la memoria depositata il 14 febbraio 2024 dall’AVV_NOTAIO, nell’interesse di NOME COGNOME, parte civile costituita, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso e, comunque, per la conferma delle statuizioni civili;
RITENUTO IN FATTO
Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Catania, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado
(riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio), ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di minaccia commesso ai danni di NOME COGNOME.
Propone ricorso per cassazione il NOME articolando due motivi d’impugnazione.
2.1. Il primo, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, deduce l’illegittimità dell’ordinanza di revoca dell’ammissione della lista testimoniale presentata dall’imputato, da ritenersi tempestiva, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, in ragione del rinvio della prima udienza di comparizione (disposto su richiesta del Pubblico Ministero per la sopravvenuta correzione del capo d’imputazione).
2.2. Il secondo, formulato sotto il profilo della violazione di legge (in relazione all’art. 157 cod. pen.) deduce l’intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è inammissibile.
In linea di principio, l’assunto è corretto. Nell’ipotesi in cui sia dispos il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi, è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto in tal ipotesi – che comporta l’obbligo di rinnovazione della citazione a giudizio di cui tiene luogo, per i presenti, l’avviso orale della nuova udienza – le parti riacquistano interamente i diritti non esclusi da specifiche disposizioni normative (Sez. 2, n. 6024 del 27/01/2016, Mistretta, Rv. 266199).
La rilevabilità del vizio processuale, tuttavia, presuppone non solo che l’atto posto in essere sia difforme rispetto al tipo legale, ma anche (e soprattutto) l’esistenza di un effettivo pregiudizio subito in conseguenza del vizio stesso, ossia che le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare siano state effettivamente compromesse (Sez. 5, n. 1387 del 18/11/2021, dep. 2022, Obasogie, con gli ampi riferimenti giurisprudenziali ivi contenuti).
La sanzione ricollegata ad una pretesa violazione di norme processuali, infatti, non è posta a fondamento di un generico interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma finalizzata alla tutela (sostanziale) del diritto di di della parte, garantendo l’eliminazione del pregiudizio subito in conseguenza della denunciata violazione.
Cosicché, in applicazione del principio di “offensività processuale”, l’impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio processuale, senza prospettare alcun “pregiudizio effettivo” (ossia le ragioni per le quali il vizio dedotto abbia determinato una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la
decisione di merito) deve ritenersi intrinsecamente inammissibile, in qua diretta a “pretendere” la sola regolarità formale del processo.
Ebbene, il ricorrente nulla ha dedotto sotto tale profilo: non solo no indicato le ragioni per le quali i testi non ammessi sarebbero stati decisi complessivo impianto motivazionale offerto dalla Corte territoriale, ma non neanche tenuto conto che uno di essi (NOME COGNOME) risulta recuperato ai s dell’art. 507 del codice di procedura penale.
La censura prospettata è, quindi, indeducibile e la rilevata inammissibi impedendo una valida instaurazione del rapporto processuale, preclude l possibilità di dichiarare la prescrizione (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2 Bracale, Rv. 231164), maturata il 21 maggio 2023, quindi successivamente all sentenza pronunciata in grado d’appello.
Il reato risulta, infatti, commesso il 17 luglio 2015, per cui, alla l combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. e tenuto conto sospensioni relative alle udienze del 7 aprile 2020 (64 giorni in ragione sospensione ricollegata alla disciplina emergenziale pandemica) e del 9 febbr 2021 (rinviata per impedimento del difensore, con conseguente sospensione di 6 giorni), il termine risulta decorso alla data indicata.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricor condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spe di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate co dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanz difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in compl euro 3.310,00 oltre accessori di legge.
Così deciso il 27 febbraio 2024
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