Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 5451 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 5451 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CEPRANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Napoli
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell’art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha rigettato l’opposizione proposta da NOME, avverso il provvedimento del medesimo giudice con il quale era stata respinta l’istanza, ex art. 54 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con la quale la medesima NOME, ex curatrice del RAGIONE_SOCIALE, chiedeva il pagamento del proprio credito liquido ed esigile ricorrendo la prededuzione del medesimo.
1.1. Secondo il provvedimento impugnato, premessa l’applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al caso in esame, in forza della disposizione di cui all’art. 104 bis comma 1 bis disp. att. cod.proc.pen. corna da ultimo novellata dall’art. 373 comma 1, lett. b) d.lgs n. 14 del 2019, (Sez. 3, n. 39201 del 2021), l’istante, curatrice fallimentare, che certamente vanta un credito prededucibile nell’ambito della procedura fallimentare, non vanta, invece, un credito prededucibile nell’ambito della procedura di prevenzione, stante l’autonomia tra le due procedure. 7v-(
I crediti prededucibili nella presente procedura sono sia i crediti sorti dopo l’instaurazione della procedura per la deliberazione dei suoi organi, sia quelli anteriori il cui pagamento, rientrando degli interessi della massa, risponde in concreto agli scopi della procedura.
In sostanza, affinché il credito sia qualificabile come prededucibile è necessario che il credito vantato sia strumentale agli interessi della procedura e cioè si tratti di un credito sorto per realizzare gli scopi inerenti alla continu aziendale e/o per il mantenimento dei valori dei beni in sequestro.
Nel caso di specie, argomenta il Tribunale, il credito vantato dalla curatrice fallimentare è stato strumentale alla procedura fallimentare di una società che non è stata oggetto di sequestro nell’ambito del presente procedimento. In secondo luogo, stante l’autonomia delle diverse procedure, la certa prededucibilità del credito nell’ambito della procedura concorsuale, ex lege, non estende i suoi effetti alla procedura di cui al decreto legislativo 159 del 2011, procedura neanche esistente.
In conclusione, poiché il decreto legislativo n. 159 del 2011 prevede un unico caso di credito espressamente qualificato dalla legge come prededucibile, ossia quello previsto dall’art. 52 comma 5 del medesimo decreto, e che tale non è il credito vantato dalla ricorrente, e poiché il credito non è qualificabile da un collegamento funzionale e non occasionale con la procedura di prevenzione/penale, non essendo eziologicamente connesso al soddisfacimento degli interessi ovvero all’assolvimento degli scopi della procedura stessa, ha escluso la natura prededucibile del credito in questione e ha così respinto l’opposizione.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore, procuratore speciale, di COGNOME NOME e ne ha chiesto l’annullamento deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 111 legge fall., art. 61 comma 3, d.lgs n. 159 del 2011 e vizio di motivazione per avere il giudice negato che il credito vantato dalla dott.ssa NOME fosse prededucibile posto che tale qualificazione è espressamente riconosciuta dal combinato disposto dell’articolo 111 legge fallimentare e art. 61 decreto legislativo n. 159 del 2011.
Argomenta la ricorrente che l’ordinanza impugnata avrebbe rigettato la richiesta di pagamento in prededuzione, ex art. 54 d. Igs n. 159 del 2011, delle somme portate dal decreto di liquidazione del tribunale di Cassino in favore della ricorrente, ormai ex curatrice del fallimento RAGIONE_SOCIALE, il cui attivo è stato attin da decreto di sequestro preordinato alla confisca erroneamente adducendo che il credito del curatore fallimentare per il proprio compenso potesse essere considerato prededucibile soltanto all’interno della procedura fallimentare nella
quale ha svolto le proprie funzioni. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con il dato normativo, da cui l’erronea applicazione della legge, tenuto conto dell’art. 61 del medesimo decreto, che si applica al caso di specie in ragione del richiamo operato nell’articolo 104 bis disp. att. cod.proc.pen., lo prevede. La prededuzione del credito per onorario del curatore del fallimento è prevista da una specifica disposizione di legge, l’art. 111 legge fallimentare, e in ogni caso, ricorre altresì l circostanza che il credito è anteriore, ma rientra negli interessi della massa e risponde in concreto agli scopi della procedura, avendo la ricorrente svolto quell’attività recuperatoria che ha consentito di costituire un attivo fallimentare poi sottoposto a sequestro preventivo.
La chiara disposizione normativa, di cui all’art. 61 comma 3, cit. richiederebbe che la prededuzione sia prevista da una norma qualsiasi che la riconosce, norma da individuarsi nell’art. 111 legge fall., ora art. 6 del CII, e che tale richiamo varrebbe ad attribuire la prededuzione anche nell’ambito della disciplina del d.lgs n. 159 del 2011 e ciò in quanto l’art. 61 cit. ricalca la stess dizione proprio dell’art. 111 legge fall.
In secondo luogo, il credito sorto anteriormente è pur sempre stato funzionale al sequestro, si da costituire un continuum logico giuridico. Diversamente ragionando si potrebbe pervenire a diversi epiloghi a seconda che la procedura concorsuale proceda ovvero si arresti per intervento di un successivo sequestro.
In sintesi, ci si troverebbe innanzi al corto circuito logico giuridico per cui curatore per l’esercizio dell’attività professionale che nel caso di specie ha consentito il recupero di oltre due milioni di euro, su cui peraltro si rivarr l’amministrazione finanziaria in virtù del disposto sequestro, non verrebbe soddisfatto col pagamento di un compenso già liquidato con provvedimento passato in giudicato perché altro organo statale ha provveduto al sequestro dell’attivo fallimentare.
Chiede l’annullamento con o senza rinvio del provvedimento impugnato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è non fondato.
Il tema posto dalla ricorrente attiene alla verifica se il credito vantato dalla medesima sia prededucibile e, quindi, sottratto alla procedura volta ad accertare i diritti dei terzi, ai sensi degli artt. 57- 58, d. Igs. 159 del 2011, credito per il q trova applicazione la disposizione di cui all’art. 54 medesimo decreto che prevede che detti crediti possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del pian di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.
Prima ancora, la questione sollevata dalla ricorrente involge il tema dell’interferenza tra le misure cautelari reali e le procedure concorsuali, dopo l’entrata in vigore del CCII che ha modificato l’art. 104 bis disp. att. cod.proc.pen. ed ha disciplinato le condizioni e i criteri che regolano i rapporti tra le misure cautelari reali, disposte nell’ambito di un processo penale, e le procedure concorsuali.
2. L’art. 104 bis disp. att. cod.proc.pen. (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio) è stato introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 che così recitava: “1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, societa’ ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorita’ giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell’autorita’ giudiziaria la custodia dei beni suddetti puo’ tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente”.
Con l’art.30 comma 2 lett. b) della legge 17 ottobre 2017, n. 161 vengono introdotti i commi 1 bis e 1 ter: “1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 15 e successive modificazioni”.
L’art. 373 comma 1 lett. a) del d.ls 12 gennaio 2019 n. 14 ha sostituito il comma 1 bis: “1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, d codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell’amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro e’ disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice o di confisca (inserito dall’art. 41 comma 1 lett. I n. 2 del d.lvo 10 ottobre 150 a decorrere dal 30 dicembre 2022 ai sensi del d.l. 162 del 2022 conv.), ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria s applicano, altresi’, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato dec legislativo.”
2.1. Le disposizioni rilevanti per il caso in esame, a cui l’art. 104 bis, comma 1 bis disp att. cod.proc.pen. fa riferimento, sono:
L’art. 52 del d.lgs cit. che stabilisce che la confisca non pregiudica i diritti d credito dei terzi, stabilendo le condizioni per la loro tutela, che i crediti di t devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e
59 e concorrono al riparto sul valore dei beni, che la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi e che al titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale.
L’art. 54 del d. Igs. che stabilisce che i crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi certi ed esigibili e non contestati non devono essere accertati secondo le modalità previste dagli artt. 57 e ss. del d.lgs 159 del 2011.
L’art. 55 del d.lgs cit. che stabilisce che a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive, quelle in corso sono sospese e si estinguono con la confisca definitiva.
L’art. 59 d.lgs. n. 159 del 2011 affida al giudice delegato alla procedura di prevenzione il compito di verificare le domande formulate dai terzi che vantino un credito nei confronti dell’amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro, decidendo quali ammettere nello stato passivo e indicando “le eventuali cause di prelazione” di cui gli stessi siano assistiti: crediti che, a determinate condizioni vengono liquidati all’esito del procedimento di verifica e, negli altri casi, dopo l’irrevocabilità del provvedimento di confisca, nell’ordine indicato dal comma 2 dell’art. 61 d.lgs. cit., che stabilisce che il pagamento debba essere effettuato innanzi tutto in favore dei titolari dei “crediti prededucibili”, cioè di quei diritti in deroga al criterio della par condicio creditorum, sono soddisfatti in via del tutto prioritaria.
L’art. 61 comma 3, del d. Igs. n. 159 del 2011 che definisce i crediti prededucibili: sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 42.
L’art. 64 comma 7, del d.lgs n. 159 del 2011 che, in relazione al sequestro intervenuto successivamente al fallimento, stabilisce che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato d creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
2.2. Per effetto del rinvio, operato dall’art. 104 bis, comma 1 bis disp. att. cod.proc.pen., alle disposizioni di cui al Titolo IV (Tutela dei terzi e rapporti con l procedure) del Libro I del Codice antimafia, e, quanto al caso in esame, del Capo
3 (Rapporti con le procedure concorsuali), non vi sono dubbi sull’applicazione della richiamata disciplina al processo penale nel quale è stata disposta una misura cautelare reale che interferisce con la pretesa di un soggetto terzo, di buona fede, che agisce per la tutela del suo credito.
2.3. Altra norma da considerare nel panorama delle “interferenze” che conferma l’interpretazione qui sostenuta è l’art. 317 CCII a norma del quale: “1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall’articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall’articolo 104 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”.
Sul terreno dei rapporti di interferenza tra sequestro penale e la procedura concorsuale, deve, ancora, rammentarsi che le Sezioni Unite della Corte di cassazione, chiamate a dirimere un contrasto interpretativo tra la tesi della prevalenza funzionale della misura ablatoria penale e quella diretta alla ricerca di una soluzione di compromesso tra la coesistenza dei vincoli in ragione del criterio della priorità temporale, ipotizzando una recessività della misura ablatoria nel caso in cui sia già stata dichiarata l’apertura della procedura fallimentare, che sarebbe ostativa alla applicazione della misura ablatoria, lo hanno risolto nel senso che l’avvio della procedura fallimentare non osta all’adozione o alla permanenza, ove già disposto, del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per reati tributari (Sez. U, n. 40797 del 22/06/2023, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285144 01).
Le Sezioni Unite, nel riconoscere la prevalenza della misura cautelare del sequestro, a prescindere dal momento temporale in cui è avvenuto rispetto al fallimento, hanno affermato, in motivazione: « Dunque, è possibile affermare che dalla data del 15 luglio 2022 (data di entrata in vigore della peculiare disciplina dettata dagli artt. 317 ss. del c.c.i.), vige una unitaria disciplina di caratte AVV_NOTAIO che regola i rapporti tra sequestro preventivo a fini di confisca e dichiarazione di liquidazione giudiziale, ovvero quella contenuta negli artt. 63 ss. d. Lgs n. 159 del 2011, anch’essi opportunamente rimodulati, con inequivocabile prevalenza dello strumento penale. La tutela dei crediti può assumere rilevanza, rispetto al sequestro penale, nei ristretti limiti indicati dall’art. 52 d.lgs. n. 159 2011, anch’essi rivisitati, in base al richiamo contenuto nell’art. 68».
Il dato letterale dello stesso art.12-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 conferma, dunque, secondo le Sezioni Unite, il principio della prevalenza della misura
ablatoria penale: «nel caso di confisca diretta o per equivalente il sequestro opera “sempre” e dunque anche in caso di apertura delle procedure concorsuali, anteriore o successiva che sia al sequestro.
La natura del profitto in AVV_NOTAIO dei reati tributari, e, quindi, l’interess dell’Erario al recupero di quanto evaso, dà luogo ad un interesse sanzionato penalmente con riflessi obbligatori sulla confisca, che giustifica dunque anche il sacrificio dei creditori “privati”.
Concludono, le citate Sezioni Unite, nel senso che l’obbligatorietà della confisca del profitto dei reati tributari comporta la prevalenza del vincolo penalistico rispetto ai diritti incidenti, per effetto della pendenza di una procedura concorsuale, sul patrimonio del soggetto sottoposto alla cautela reale, proprio perché i beni restano nella titolarità del fallito e non “passano” al curatore, essendo quindi necessario sottrarli al primo, non potendosi applicare la deroga del “terzo estraneo” di cui all’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000.
La questione sul tappeto postula ancora una precisazione ovvero l’indagine circa la natura e gli effetti della prededuzione riconosciuta ad un credito.
La prededuzione, istituto di diritto civile, è elemento che conferisce a determinati creditori il diritto di essere soddisfatti con precedenza rispetto agli alt partecipanti al concorso, anche ove si tratti di soggetto munito di privilegio. Si tratta di un elemento del credito che attiene all’aspetto procedurale e non alla natura del credito. È una “precedenza” accordata, nella procedura esecutiva/liquidatoria, dalla legge a creditori specifici in ragione dell meritevolezza del pagamento prioritario del loro credito.
Non vale, in altri termini a conferire al credito una prelazione, come nel caso di crediti privilegiati accordata in considerazione della causa del credito, che consiste in una qualità del credito che, in caso di concorso con altri creditori nell’esecuzione forzata, consente una soddisfazione prioritaria, e che nasce fuori e prima del processo esecutivo ed ha natura sostanziale e si trova in un rapporto di accessorietà con il credito garantito, poiché ne suppone l’esistenza e lo segue.
Diversamente dal credito privilegiato, la prededuzione, che accorda una precedenza del credito così assistito rispetto a tutti i creditori sull’intero patrimoni del debitore, ha natura procedurale poiché sorge e si realizza in tale ambito e assiste il credito finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.
Dunque, se la prededuzione attribuisce una precedenza processuale in ragione della strumentalità dell’attività da cui il credito consegue agli scopi della procedura (Sez. civ. 1, n. 15724 del 11/06/2019, Rv. 654456 – 01), ciò non implica quale automatica conseguenza, che tale precedenza prosegua nei successivi sviluppi della procedura e nel caso in cui vi sia una successione tra procedure
concorsuali e penali (diversamente tra consecutio di procedure concorsuali cfr. Sez. U. civ. n.42093 del 31/12/2021 (Rv. 663508 – 01), che ora è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo IV del Libro I, per il caso di interferenza tra misura cautelare reale e procedura concorsuale.
Passando al caso in scrutinio si impone una breve ricostruzione della vicenda.
Il Tribunale di Cassino, con sentenza del 14 dicembre 2022, ha dichiarato il fallimento della società RAGIONE_SOCIALE nominando curatrice la dott.ssa NOME; con ordinanza, in data 4 settembre 2023, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro preventivo del profitto del reato, ex art. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, finalizzato alla confisca fino alla concorrente somma di euro 11.055.681,98, avente ad oggetto le risorse finanziarie nella disponibilità degli indagati e/o delle società rappresentate dagli stessi tra cui la società RAGIONE_SOCIALE; il decreto di sequestro preventivo veniva eseguito, in data 17 novembre 2023, sulle somme di denaro, costituenti l’attivo fallimentare, fino a quella data e presenti sul conto corrente della società, attivo fallimentare acquisito per mezzo dell’attività posta in essere dalla curatrice; in data 16 maggio 2024, il Tribunale di Cassino, secondo il disposto di cui all’art. 64 comma 7 del d.lgs n. 159 del 2011, ha dichiarato la chiusura del fallimento essendo tutto l’attivo fallimentare appreso dal sequestro preventivo, e ha liquidato il compenso per onorari alla curatrice dott.ssa NOME.
Successivamente, la curatrice ha, dapprima, chiesto la parziale revoca del sequestro preventivo, richiesta respinta dal Tribunale del riesame, e poi ha chiesto, ai sensi dell’art. 54 d.lgs n. 159 del 2011, al Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli competente il pagamento del compenso previo riconoscimento della prededuzione del credito, richiesta che è stata rigettata e la cui opposizione, ex art. 59 comma 6 cit., era respinta con l’impugnato provvedimento con motivazione esposta supra § 1.1.
5.1. Il Tribunale di Napoli, adito ex. art. 59 comma 6, d.lgs n. 159 del 2011, ha escluso la prededuzione del credito per onorari vantato dalla ricorrente, quale curatrice del fallimento RAGIONE_SOCIALE, liquidato dal Tribunale fallimentare di Cassino sulla base di una duplice ragione: l’autonomia delle due procedure (quella penale e quella concorsuale) da cui il riconoscimento della prededuzione sono nell’ambito della procedura che la riconosce, e l’assenza di una disposizione normativa, nelle disposizioni richiamate del Codice antimafia, che attribuisca la prededuzione al credito del curatore secondo quanto chiarito dalla pronuncia della Sez. 6, n. n. 19684 del 05/05/2021 e la circostanza che il credito sorto anteriormente non era funzionale agli scopi della procedura.
Sotto un primo profilo, non vi è dubbio che la curatrice fallimentare vanti, ai sensi dell’art. 111 legge fall, ora art. 6, comma 1, lett. d) del codice della crisi, u credito prededucibile nell’ambito della procedura fallimentare, ma non vanta la prededzione nell’ambito del procedimento penale, stante l’autonomia tra le due procedure, quella penale nell’ambito della quale è stato disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato, e quella concorsuale. Né ricorre una prededuzione riconosciuta dalla legge in quanto non rientrante nell’ipotesi contemplata dall’art. 52 comma 5 d.lgs n. 159 del 2011, né la funzionalità agli scopi della procedura non essendo funzionale all’amministrazione e conservazione dei beni
6. La decisione impugnata è correttamente motivata.
L’assenza di consecutio tra le procedure, a differenza di quanto avviene nei rapporti tra concordato preventivo e fallimento come riconosciuta da Sez. civ. U, n. 42093 del 31/12/2021 (Rv. 663508 – 01), trova fondamento nella disciplina richiamata e segnatamente nella disposizione di cui all’art. 64 comma 7 del d.lgs n. 159 del 2011, che dispone che se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l’intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l’intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, dichiara la chiusura d fallimento con decreto ai sensi dell’articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
Tale disposizione, che è applicabile nella procedura in cui è stato disposto il sequestro preventivo a fini di confisca, ex art. 321 comma 2 cod.proc.pen., in forza del richiamo operato dall’art. 104 bis, comma 1 bis disp. att. cod.pen. e che opera per la specifica ipotesi in cui si debba risolvere il conflitto tra il diritto di credit terzo di buona fede, sorto nella procedura concorsuale, e l’opposto vincolo reale in funzione della confisca da parte dello Stato, nel disporre la chiusura del fallimento per coincidenza dell’attivo con quanto sottoposto a misura cautelare reale, e, dunque, in ragione della circostanza che tutto l’attivo patrimoniale è sottoposto a vincolo cautelare in un processo penale o di prevenzione, sta a significare che il legislatore ha risolto l’interferenza tra le due procedure in favore della procedura liquidatoria svolta nel processo penale o di prevenzione, secondo, tuttavia, le disposizioni previste dal d.lgs n. 159 del 2011.
La chiusura del fallimento opera una cesura tra le distinte procedure. La procedura concorsuale si chiude e si prevede che la liquidazione prosegue in altra sede, ovvero quella penale/di prevenzione, con l’applicazione della disciplina ivi stabilita, sicchè non è configurabile una consecutio tra procedure e, per quanto qui di rilievo, il mantenimento della prededuzione nella diversa procedura (penale o di prevenzione) che prende il posto di quella fallimentare chiusa. E ciò in
coerenza con la sua natura procedurale poiché sorge, si realizza e assiste il credito finché esiste la procedura concorsuale in cui lo stesso ha avuto origine, venendo meno con la sua cessazione.
6.1. Il legislatore nel regolare i rapporti di interferenza tra procedure concorsuali e quella penale, nella quale sono state disposte misure cautelari reali, mediante il richiamo operato dall’art. 104 bis comma 1 bis disp. att. cod.proc.pen. alle disposizioni, in materia di tutela dei terzi di buona fede, al Titolo IV del libro delle disposizioni del d.lgs n. 159 del 2011, ha escluso, nel caso di chiusura del fallimento per coincidenza dell’attivo con il sequestro, che il credito assistito da prededuzione in quella procedura, continui a mantenere la preferenza nella diversa procedura penale nella quale, in assenza del carattere prededucibíle, il credito vantato dovrà essere nuovamente accertato, in tale sede, anche con riguardo alle legittime cause privilegio e pagato nel concorso con gli altri creditori.
6.2. Né una diversa conclusione può trarsi dalla disposizione di cui all’art. 61 comma 3, d.lgs n. 159 del 2011, che costituisce motivo di ricorso di violazione di legge, secondo cui “Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 42”.
Sotto un primo profilo deve richiamarsi l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità che ha escluso la prededuzione del credito per prestazioni professionali in favore della curatela fallimentare prima dell’inizio del procedimento di prevenzione, ai sensi dell’art. 61, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in quanto la prededuzione può essere riconosciuta solamente ai crediti che siano sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, chiarendo, in motivazione, che non è applicabile il principio della consecuzione tra procedure concorsuali, valevole in ambito civilistico, dovendosi escludere la sovrapponibilità delle procedure nel caso del passaggio da quella fallimentare a quella di prevenzione, aventi presupposti di avvio, destinatari e finalità completamente differenti (Sez. 6, n. 19684 del 05/05/2021, COGNOME, Rv. 281336 – 01).
Sotto altro e rilevante profilo, ha osservato, la Corte di cassazione, che la diposizione di cui all’art. 61 comma 3 cit. ricalca quella di cui all’art. 111 legge fall., e, nell’interpretazione della stessa, ha sottolineato come il d.lgs. 159 del 2011 prevede un unico caso di credito espressamente qualificato dalla legge come prededucibile, all’art. 52, comma 5, ovvero il credito derivante dallo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento oppure dall’estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi. Gli altri cred prededucibili sono quelli “sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione” che, oltre a quelli per le somme anticipate dallo Stato, sono quelli
qualificati da un collegamento funzionale e non occasionale con la procedura di prevenzione: dunque quei crediti che siano eziologicamente connessi al soddisfacimento degli interessi ovvero all’assolvimento degli scopi della procedura stessa. Al di fuori dell’art. 52 comma 5, è prededucibile, ai sensi dell’art. 54 d.lgs. n. 159 del 2011, il credito sorto nel corso dell’amministrazione giudiziaria dell’azienda confiscata in relazione a un’operazione di “ristrutturazione e riscadenzamento” di debiti pregressi, avvenuta in costanza del sequestro, con l’autorizzazione del giudice all’epoca precedente, perché si tratta di un’operazione “nuova”, volta a realizzare scopi inerenti la continuità gestionale dell’azienda e il mantenimento del valore dei beni, rispetto alla quale il provvedimento autorizzativo del giudice equivale a un implicito riconoscimento della tutelabilità dei crediti pregressi, ex art. 52 d.lgs. cit., e della buona fede del creditore (Sez. 1, n. 32269 del 16/02/2018, Unicredit RAGIONE_SOCIALE, Rv. 273864; Sez. 6, n. 46101 del 11/05/2021, Monte Paschi di Siena, Rv. 282752 – 01), da cui l’esclusione nel novero di tali crediti di quello vantato dalla curatrice del fallimento in quanto non riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 52 comma 5 del d.lgs n. 159 del 2011 e non sorto nel corso dell’amministrazione giudiziaria.
6.3. Sulla base di tali ragioni, risulta infondata la prospettazione difensiva, sostenuta dalla ricorrente, secondo la quale il credito della curatrice sarebbe prededucibile perché riconosciuto da una specifica disposizione di legge, ovverosia l’art. 111 legge fall. e che, avendo già acquisito il carattere della prededuzione in applicazione della menzionata norma di cui all’art. 111, comma 2, legge.fall., tale qualità non potrebbe essere esclusa per il fatto che alla procedura fallimentare sia subentrata quella di penale regolata dalle norme di prevenzione (vedi ancora Sez. 6, n. 19684 del 05/05/2021, COGNOME, Rv. 281336 – 01).
Come si è avuto modo di dire (supra § 4), a differenza del privilegio, che ha natura sostanziale e si pone come accessorio del credito garantito perché ne suppone l’esistenza e lo segue, la prededuzione costituisce solo una causa di precedenza processuale, giustificata dalla strumentalità dell’attività, che fa sorgere il credito, agli scopi della procedura. Con la conseguenza che “viene accordata al credito non sempre e comunque, ma all’interno dell’ambito processuale in cui lo stesso ha avuto origine e a condizione che in quell’ambito si rimanga” (in questo senso Sez. 1 civ., n. 15724 del 11/06/2019, Rv. 654456-01) e la prededuzione sorta nella procedura concorsuale, qualora questa sia chiusa, non viene conservata nella distinta procedura penale, dovendosi escludere che, ai fini che qui rilevano, possa essere configurabile un fenomeno di consecutio procedurarum in forza del quale la prededuzione segue il credito anche nella diversa procedura. E ciò perché l’art. 111, comma 2, legge.fall., che la riconosce usa la formula al plurale, parlando di “procedure concorsuali di cui alla presente legge”, analogamente a quella di cui
all’art. 6, comma 1, lett. d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, e trova la sua giustificazione nella sostanziale sovrapponibilità dei presupposti delle singole procedure consecutive, essendo unica e comune la finalità delle differenti ma interdipendenti procedure concorsuali succedutesi nel tempo (in questo senso Sez. 1 civ., n. 15724 del 11/06/2019, Rv. 654456-02), sovrapponibilità che, stante la diversità di presupposti e di prevalenza riconosciuta al sequestro penale in funzione della confisca, non è riconoscibile nel caso del passaggio da una procedura fallimentare ad una procedura penale, tanto più, come nel caso in esame, la procedura concorsuale sia stata chiusa.
7. In conclusione, deve ritenersi che il credito della curatrice del fallimento per compensi svolti nella procedura concorsuale, a cui è seguito il sequestro preventivo, in funzione di confisca obbligatoria, dell’intero attivo patrimoniale, chiusa, ai sensi dell’art. 64 comma 7, d.lgs n. 159 del 2011, che è certamente prededucibile nella procedura concorsuale, non conserva tale precedenza processuale nella diversa procedura di liquidazione dell’attivo svolta dal giudice penale nel processo penale, nel quale è stata disposta una misura cautelare reale, essendo tale credito, in forma del richiamo operato dall’art. 104 bis comma 1 bis disp. att. cod.proc.pen. alle disposizioni del Titolo IV del Libro I del d.lgs n. 159 del 2011, soggetto alla procedura per l’accertamento dei diritti dei terzi di cui agli artt. 57 e 58 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 13/01/2026