Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 580 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 580 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2024
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1482/2024
NOME COGNOME
CC Ð 02/12/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 30038/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da
NOME nato a Benevento il 30 luglio 1976;
COGNOME NOME nata a Benevento il 4 novembre 1979;
NOME NOME nata a Benevento il 30 luglio 1998;
NOME NOME NOME nato a Benevento il 19 ottobre 2002;
avverso il decreto del 23 aprile 2024 della Corte dÕappello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Oggetto dellÕimpugnazione è il decreto con il quale la Corte dÕappello di Napoli ha confermato lÕapplicazione, nei confronti di NOME COGNOME (soggetto ritenuto pericoloso ai sensi della lett. b del d. lgs. n. 159 del 2011), della misura
di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e di quella patrimoniale della confisca dei beni analiticamente indicati nel corpo del provvedimento: – piena proprietˆ dellÕimmobile sito in Benevento alla INDIRIZZO identificato catastalmente al foglio 93, particella 98, subalterno 2, intestato al Trust ÒCavaliereÓ; – quota pari al 50% della piena proprietˆ del fabbricato sito in SantÕArcangelo Trimonte, c.da Pianella, identificato catastalmente al foglio 4, particella 529 subalterno 5, intestato a COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME; – quota pari al 50% della piena proprietˆ del terreno sito in Sant’Arcangelo Trimonte, INDIRIZZO, identificato catastalmente al foglio 4, particella 853 – oggi 884, intestato a COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME e COGNOME NOME).
Ricorrono per cassazione il proposto, NOME COGNOME, nonchŽ, nella loro qualitˆ di terzi interessati, NOME e NOME COGNOME e NOME COGNOME. Il ricorso si compone di un unico motivo dÕimpugnazione a mezzo del quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge (in relazione al principio della preclusione processuale), che il provvedimento impugnato avrebbe disposto la confisca dei medesimi beni in relazione ai quali due provvedimenti precedenti avevano, il primo (lÕordinanza del Tribunale di Benevento del 29 dicembre 2016), annullato il sequestro finalizzato alla confisca allargata art. 12l. n. 356 del 1992 e, il secondo (lÕordinanza del Tribunale di Benevento del 12 febbraio 2021), confermato il rigetto del sequestro preventivo originariamente richiesto ai sensi dellÕart. 240del codice penale.
I ricorsi sono inammissibili.
LÕassunto dal quale muovono le argomentazioni difensive è corretto: l’esercizio di un potere del giudice o delle parti pu˜ essere precluso dal precedente compimento di un atto (o dall’inosservanza delle modalitˆ prescritte dalla legge processuale) incompatibile con il successivo esercizio dello stesso potere. Si tratta di un principio attinente all’ordine pubblico processuale, coessenziale alla stessa nozione di processo, esso stesso non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra loro, ciascuno dei quali – all’interno dell’unitaria fattispecie complessa a formazione successiva – condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condizionante, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, COGNOME, Rv. 231800).
Nella giurisprudenza di questa Corte, nonostante lÕoggettiva diversitˆ dei rispettivi ambiti procedurali e dei relativi presupposti applicativi, il principio della preclusione processuale ha trovato applicazione anche nei rapporti tra il
procedimento di prevenzione e quello finalizzato allÕadozione di una misura patrimoniale ai sensi dellÕart. 12l. n. 356 del 1992; procedimenti che, pur presentando evidenti differenze ontologiche e strutturali, hanno significativi punti di contatto, sia sotto il profilo funzionale (in quanto dirette ad intervenire sui patrimoni ritenuti in via presuntiva illeciti senza necessitˆ di doverne dimostrare la specifica provenienza da delitti), che sotto quello strutturale (dal momento che entrambe le figure prevedono l’identico presupposto della sproporzione tra redditi e disponibilitˆ economica, sebbene collegati in un caso alla pericolositˆ soggettiva, nell’altro ad una sentenza di condanna).
Ed è proprio in relazione a questi profili che pu˜ operare il principio di preclusione: in ragione di una pregressa pronuncia che abbia avuto per oggetto i comuni presupposti delle due ipotesi ablatorie, come la titolaritˆ dei beni ovvero la sproporzione tra redditi e disponibilitˆ economiche ( , Sez. 6, n. 51366 del 17/05/2018, Trovato, Rv. 275879; Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023, La Valle, Rv. 285374) e nei limiti in cui la cognizione si sia fondata sui medesimi elementi di valutazione (Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195).
Ci˜ considerato, il necessario raffronto tra i contenuti dei diversi provvedimenti (al fine di verificare la comunanza dei presupposti applicativi e le relative ) impone, sotto il profilo processuale, in capo alla parte che ha sollevato lÕeccezione, lÕonere di provvedere alla formale produzione delle relative risultanze documentali addotte a fondamento del vizio (Sez. U, n. 45189 del 17/11/2004, COGNOME, Rv. 22924, in tema di acquisizione di decreti di intercettazioni eseguite in altri procedimenti); onere da adempiere, logicamente, dinanzi al giudice di merito, non essendo in questa sede consentita la produzione di nuovi documenti che la parte poteva liberamente produrre nei precedenti gradi di giudizio (Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 257541; Sez. 1, n. 42817 del 06/05/2016, COGNOME, Rv. 267801).
Ebbene, i ricorrenti hanno allegato al ricorso, per quel che rileva in questa sede, lÕordinanza del Tribunale di Benevento del 29 dicembre 2016 e quella resa dal medesimo Tribunale il 12 febbraio 2021. Della prima, il decreto applicativo di primo grado dˆ atto dellÕavvenuto deposito (pag. 17); dellÕaltra ordinanza, invece, non vi è traccia allÕinterno del fascicolo processuale (al quale, in ragione della natura del vizio denunciato, questa Corte ha avuto modo di accedere). NŽ la parte, in questa sede, ha offerto elementi utili per verificare la pregressa produzione e, con essa, lÕ in ipotesi difensiva commesso dalla Corte territoriale, non adempiendo, cos’, allÕonere di specifica indicazione degli elementi dai quali dedurre il vizio dedotto (Sez. 6, n. 36612 del 19/11/2020, COGNOME, Rv. 280121).
Tanto, quindi, preclude lÕesame del secondo documento prodotto (lÕordinanza resa dal Tribunale di Benevento il 12 febbraio 2021), non potendo il concreto adempimento del principio di autosufficienza del ricorso costituire lo strumento per introdurre nel giudizio di legittimitˆ aspetti in fatto non dedotti tempestivamente davanti ai giudici del merito: Sez. 2, n. 11519 del 13/01/2017, COGNOME, Rv. 269686).
Tuttavia, anche a voler valutare lÕimpianto argomentativo di entrambi i documenti, questo Collegio ritiene che, comunque, non sussistano i presupposti per lÕoperativitˆ del principio invocato dalla difesa. E ci˜, come correttamente rilevato dal Procuratore generale, sia per la differente perimetrazione del periodo di pericolositˆ sociale (essendo quello valutabile ai fini della confisca di prevenzione più ampio di quello rilevante ai fini della confisca allargata), sia per la diversa ampiezza degli accertamenti patrimoniali e delle indagini sui flussi finanziari che hanno dato origine agli acquisiti degli immobili.
La confisca di prevenzione, infatti, anche grazie al più ampio perimetro temporale di riferimento (essendo le prime manifestazioni di pericolositˆ riconducibili al 2005), si è fondata sulla valutazione di circostanze non rappresentate nei provvedimenti indicati dalla difesa: con riferimento allÕimmobile intestato al Trust ÒCavaliereÓ, lÕacquisto antecedente al conferimento, effettuato nel 2007 dalla cognata del proposto (alla luce del quale è stata valutata la gratuitˆ del successivo conferimento da parte della stessa in favore dei figli del proposto, beneficiari del trust); con riferimento ai residui due cespiti, la fonte (un versamento in contanti) della provvista utilizzata da NOME COGNOME (suocero del COGNOME) per lÕemissione degli assegni utilizzati, nel 2007 per lÕacquisto degli immobili. Diversitˆ che, per quanto in precedenza osservato, escludono lÕapplicabilitˆ del principio invocato dalla difesa.
Alla luce di quanto evidenziato, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 2 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME