Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10071 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10071 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI nel procedimento a carico di:
NOME nato a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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-Rilevato che il Procuratore generale distrettuale propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado in ordine al reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo, n. 2 cod. pen. (furto di energia elettrica commesso sino al 27 gennaio 2016), ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di AVV_NOTAIO per sopravvenuta carenza di querela (condizione di procedibilità richiesta dal d. Igs. n. 150 del 2022);
-Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto dalla parte pubblica – che sostiene la procedibilità di ufficio in ragione della “contestazione in fatto” delle aggravanti della destinazione della cosa a pubblico servizio (connaturata alla natura stessa del bene oggetto di impossessamento) e del fatto commesso su componenti metalliche di infrastrutture destinate alla erogazione di energie – è inammissibile per le concorrenti ragioni che si vanno di seguito a precisare;
-Chiarito, in particolare che:
il Tribunale ha dichiarato l’imputato colpevole del furto in contestazione, riconoscendo solo la circostanza aggravante, espressamente contestata, di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.;
la sentenza è stata impugnata soltanto dall’imputato, il Pubblico ministero non ha proposto appello avverso il punto della sussistenza di eventuali circostanze aggravanti (destinazione della cosa a pubblico servizio e/o fatto commesso su componenti metalliche) non ritenute dal Tribunale, in tesi “contestate in fatto”;
in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, COGNOME e n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, COGNOME) sul punto della sentenza concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse dall’unica aggravante riconosciuta dal Tribunale;
pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere la sussistenza delle aggravanti oggetto del ricorso del P.G., né tantomeno potrebbe farlo la Corte di cassazione, in ragione del prodursi della indicata preclusione, che sottrae quel punto della decisione al thema decidendi del giudice dell’impugnazione;
la questione esula da quella rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza Sez. 5 n. 49934 del 7 dicembre 2023, poiché siano state o meno contestate in fatto, dette circostanze non potrebbero mai essere riconosciute sussistenti in questa fase del procedimento;
Precisato che:
la questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di “dare al fatto una definizione giuridica più grave”, riconosciuto al giudice dell’impugnazione dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della sola impugnazione
dell’imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostante aggravanti non rientra nella nozione di “definizione giuridica” (cfr. Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 277249 e specificamente su identica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni, Rv. 279485);
Considerato pertanto che:
il motivo proposto è inammissibile perché concerne punti della decisione ormai preclusi;
inoltre, difetta l’interesse del Pm all’impugnazione (cfr. tra le ultime Rv 285254), essendo maturato in data 27 luglio 2023 (data l’assenza di periodi di sospensione) il termine massimo di prescrizione del reato di furto mono aggravato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso del P.G. deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 07/02/2024