Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto l’istanza di affidamento in prova e dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare avanzate da NOME COGNOME, in relazione alla pena espianda pari a mesi sei e giorni sei di reclusione per i reati di furto aggravato (commesso nel
2021) e tentato furto aggravato (commesso nel 2020), entrambi aggravati dalla recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen..
Il Tribunale ha in particolare ritenuto operante il divieto di concessione di una nuova misura detentiva domiciliare ai sensi dell’art. 58 quater comma 7 bis ord. pen., avendo COGNOME usufruito di una detenzione domiciliare nel 2003 ed avendo riportato, successivamente, numerosi pregiudizi penali per reati aggravati ex art. 99 c. 4 cod. pen.; muovendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 291 del 4 ottobre 2010, i Giudici hanno osservato come, nel caso di specie, l’esclusione dal beneficio non operasse in senso assoluto (in quanto la precedente misura alternativa fruita era stata concessa per l’esecuzione di una pena irrogata senza l’applicazione della recidiva reiterata), ma solo in senso relativo, potendo il divieto essere superatò alla luce di un giudizio di meritevolezza che faccia prevedere che un nuovo beneficio dello stesso tipo possa sortire effetti diversi da quello precedente.
Il Tribunale ha quindi ritenuto, alla luce delle informazioni acquisite, che la pericolosità sociale dimostrata sino ad epoca recente, e le ripetute cadute nel delitto attuate in epoca successiva alla fruizione della misura detentiva domiciliare, non consentissero di superare il divieto relativo alla concessione di una nuova misura detentiva domiciliare, adottando le statuizioni di cui in premessa.
COGNOME propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, deducendo, quale unico motivo di ricorso, vizio motivazionale e violazione di legge del provvedimento impugnato per avere fondato il rigetto dell’istanza di misura alternativa .sul divieto di cui all’art. 58 quater comma 7 bis ord. pen..
Si duole il ricorrente che l’ordinanza del Tribunale abbia fondato la declaratoria di inammissibilità della detenzione domiciliare sulla preclusione di cui all’art. 58 quater comma 7 bis ord. pen. che, invece, secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 291 del 4 ottobre 2010, non è applicabile al caso di specie, dal momento che la precedente misura alternativa era stata concessa al COGNOME in relazione ad una condanna rispetto alla quale non era stata applicata la recidiva.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, dott.ssa NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va in premessa dato atto che, come correttamente osservato dalla difesa ricorrente, nel caso di specie non potesse in effetti operare la preclusione (né assoluta, né relativa) di cui all’art. 58 quater comma 7 bis ord. pen., ai fini della richiesta
applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare avanzata dal condannato.
Purtuttavia, occorre rilevare come il Tribunale, pur avendo ancorato il diniego della detenzione domiciliare alla categoria della preclusione relativa (dichiarando inammissibile la relativa istanza), ha in realtà di fatto condotto un’analisi nel merito, pervenendo, nella sostanza, ad un rigetto dell’istanza volta ad ottenere la detenzione domiciliare.
Il Tribunale di sorveglianza ha infatti escluso che, nella specie, potesse trovare applicazione la preclusione assoluta fissata dal comma 7 bis dell’art. 58 quater ord. pen., richiamando il dictum del gibdice delle Leggi (sentenza Corte Costituzionale n. 291 del 4 ottobre 2010); ha quindi ritenuto che il ricorrente sia ancora dotato di una spiccata pericolosità sociale, formulando un giudizio prognostico negativo alla luce dell’analisi personologica del condannato, basata su elementi che evidenziano come il predetto, nel corso di un lunghissimo arco temporale, ha continuato a commettere delitti, nonostante la pregressa ammissione a misura alternativa, riportando condanne per reati commessi sino ad epoca recentissima; ha anche evidenziato come l’assunzione presso la RAGIONE_SOCIALE, avvenuta a settembre 2022, è scaduta .a marzo 2023.
Alla stregua di questi parametri, le linee argomentative della decisione impugnata resistono alle censure formulate dal ricorrente, che si risolvono in una non consentita sollecitazione, rivolta al Giudice della legittimità, a sostituire il proprio apprezzament di merito alla valutazione già effettuata in maniera completa e plausibile nella sede propria e quindi non ulteriormente sindacabile.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 02/11/2023