Revoca Misure Alternative: Il Divieto Triennale si Applica a Tutte le Pene
L’accesso alle misure alternative alla detenzione rappresenta un pilastro del sistema penitenziario, volto al reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la legge pone dei limiti precisi in caso di violazioni che portino alla revoca di tali benefici. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito la portata generale della preclusione misure alternative triennale, un principio fondamentale che merita di essere approfondito per la sua rilevanza pratica.
I Fatti del Caso: Una Nuova Istanza Dopo la Revoca
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un condannato che, dopo aver subito la revoca di una misura alternativa con un’ordinanza del 2021, ha presentato una nuova istanza di affidamento in prova. La particolarità della vicenda risiedeva nel fatto che questa nuova richiesta non si riferiva alla pena oggetto della precedente revoca, ma a una condanna differente. Il Tribunale di Sorveglianza, tuttavia, ha dichiarato l’istanza inammissibile, proprio in virtù del divieto triennale. L’interessato ha quindi proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale divieto non dovesse applicarsi, poiché la nuova istanza riguardava un titolo esecutivo diverso.
La Tesi del Ricorrente
Il ricorrente basava la sua difesa su un’interpretazione restrittiva della norma. A suo avviso, la preclusione avrebbe dovuto operare solo ed esclusivamente nell’ambito del procedimento esecutivo in cui era stata disposta la revoca della misura. Di conseguenza, essendo la nuova istanza legata a un’altra condanna, il divieto non sarebbe stato pertinente.
Portata della Preclusione Misure Alternative secondo la Legge
Il cuore della questione giuridica ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 58-quater, comma 2, della legge sull’Ordinamento Penitenziario. Questa norma stabilisce che, in caso di revoca di una misura alternativa (come l’affidamento in prova, la semilibertà o la detenzione domiciliare), non è possibile concederne un’altra per un periodo di tre anni. La Corte era chiamata a decidere se questo divieto avesse un carattere ‘soggettivo’, legato cioè alla persona del condannato e quindi applicabile a tutte le sue pendenze, o ‘oggettivo’, limitato cioè alla singola pena per cui era avvenuta la revoca.
Le Motivazioni della Cassazione sul Divieto Generale
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso manifestamente infondato, ha fornito una motivazione chiara e netta, allineandosi a un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno affermato che le doglianze del ricorrente erano prive di pregio. La preclusione prevista dall’art. 58-quater opera automaticamente e il divieto ha una portata generale. Ciò significa che la norma non limita i suoi effetti al solo procedimento esecutivo in cui è intervenuta la revoca. Al contrario, la sua validità si estende anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi a carico della stessa persona. La ratio della norma è quella di sanzionare il comportamento del condannato che non ha saputo meritare la fiducia concessagli, creando un periodo di ‘raffreddamento’ durante il quale non può accedere a benefici analoghi, a prescindere da quale pena stia espiando.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame consolida un principio di estrema importanza pratica. La revoca di una misura alternativa non è un evento privo di conseguenze a lungo termine. Essa comporta una preclusione misure alternative di carattere personale, che ‘segue’ il condannato per tre anni. Durante questo periodo, qualsiasi nuova istanza per ottenere benefici simili, anche se relativa a pene diverse e non collegate alla precedente, sarà dichiarata inammissibile. Questa interpretazione garantisce l’effettività della sanzione prevista dal legislatore per chi abusa della fiducia dello Stato, rafforzando il valore responsabilizzante delle misure alternative alla detenzione.
Se una misura alternativa come l’affidamento in prova viene revocata, è possibile chiederne un’altra per una condanna diversa entro tre anni?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il divieto previsto dall’art. 58-quater dell’Ordinamento Penitenziario ha portata generale. La preclusione di tre anni si applica a qualsiasi richiesta di misura alternativa, indipendentemente dal procedimento esecutivo o dalla condanna a cui si riferisce.
La preclusione triennale dopo la revoca di una misura alternativa è automatica?
Sì, secondo l’ordinanza, la preclusione opera automaticamente ed è una conseguenza diretta del provvedimento di revoca, senza necessità di ulteriori valutazioni da parte del giudice.
La validità del divieto di richiedere misure alternative è limitata al procedimento in cui è avvenuta la revoca?
No, la Corte ha chiarito che il divieto non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha una validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi a carico della stessa persona.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 574 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 574 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il 29/09/1974
avverso il decreto del 06/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che NOME COGNOME censura la mancata motivazione della declaratoria di inammissibilità della sua istanza di affidamento in prova per il mancato decorso del triennio ex art. 58-quater Ord. pen. dalla revoca della misura alternativa disposta nei suoi confronti con ordinanza del 14 dicembre 2021, tenuto conto che la nuova istanza riguardava una condanna differente rispetto a quella oggetto della sopra indicata revoca;
Considerato che le doglianze sono prive di pregio atteso che la preclusione opera automaticamente e che il divieto previsto dall’art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell’affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi (Sez. 1, Sentenza n. 14860 del 19/02/2020, Rv. 279123 – 01);
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 7 dicembre 2023.