Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20704 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20704 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PETILIA POLICASTRO il 31/12/1959
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza con cui la Corte di assise di appello di Catanzaro, in data 10 dicembre 2024, ha dichiarato inammissibile la sua richiesta di applicare l’istituto della continuazione tra i reati giudicati co quattro diverse sentenze, relativi a delitti di omicidio e tentato omicidio commessi il 31/07/1990, di associazione a delinquere di tipo mafioso commesso dagli anni ’80 al dicembre 2008, di associazione a delinquere di tipo mafioso commesso dal dicembre 2008 ad oggi e di omicidio e tentato omicidio commessi il 21/04/2012, rilevando che un’istanza analoga è stata già decisa dalla Corte di appello di Catanzaro con ordinanza emessa in data 23 maggio 2022, che ha riconosciuto la continuazione tra i delitti di cui alle prime tre sentenze e l’ha esclusa con riferimento al delitto giudicato con la quarta sentenza, e che su tale decisione si è formato il giudicato;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per non avere il giudice valutato che la reiterazione della domanda configura una preclusione solo allo stato degli atti, che non opera quando vengono dedotti fatti che non hanno formato oggetto dell’istanza precedente, e che la nuova domanda, di riconoscimento della continuazione anche con riferimento ai delitti di cui alla quarta sentenza, è fondata sui verbali delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Pace in data 04/09/2014 e 22/09/2014, secondo cui anche il ricorrente sarebbe stato coinvolto nella decisione di commettere l’omicidio di NOME COGNOME ritenuto autore dell’omicidio del capo cosca NOME COGNOME condotta che si porrebbe, pertanto, come naturale sviluppo della sua partecipazione a detto sodalizio criminoso, e attuativa del programma criminoso dello stesso ricorrente, caratterizzato da reati di sangue commessi sin dal suo ingresso nell’associazione stessa;
vista la memoria depositata dal difensore in data 22/04/2025, nella quale si ribadisce l’insussistenza di una preclusione dovuta al precedente giudicato quando, come nel presente caso, la nuova domanda è basata su elementi nuovi, non valutati in precedenza;
ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto le dichiarazioni del collaboratore di giustizia NOME non costituiscono un elemento di novità idoneo a scardinare la preclusione formatasi a seguito della decisione di rigetto emessa in data 23 maggio 2022 dalla Corte di appello di Catanzaro,
perché da esse emerge in modo chiaro che la partecipazione del ricorrente alla decisione di uccidere NOME COGNOME è stata già ritenuta provata, ma che la
causa scatenante di tale decisione, cioè l’omicidio di NOME COGNOME, si è
verificata molto tempo dopo l’ingresso del ricorrente nella cosca di appartenenza, risalente al 2008, e l’omicidio da lui commesso non può, pertanto, essere stato
programmato, neppure genericamente, sin da tale momento, come già ritenuto dalla precedente ordinanza, dal momento che, secondo questa Corte, «E’
configurabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati-fine nel caso in cui questi ultimi siano stati programmati al
momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio» (Sez.
1, n. 39858 delo 28/04/2023, Rv. 285369) e «Non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando
nell’ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programnnabili “ab origine” perché legati a circostanze
ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell’associazione» (Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Rv. 275334), non
essendo neppure provato che, al momento del suo ingresso nella cosca, il ricorrente avesse deliberato di regolare specifici contrasti interni mediante azioni violente;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 08 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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Il P sidente