Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 24328 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 24328 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/05/2025
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME nato a Piacenza il 18/10/1959, avverso l’ordinanza in data 15/11/2024 del Tribunale di Udine, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, uditi per il ricorrente gli avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 15 novembre 2024 il Tribunale del riesame di Udine ha rigettato l’appello cautelare presentato da NOME COGNOME avverso l’ordinanza del Giudice monocratico del Tribunale di Udine che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo e di restituzione del trattore, detenuto in locazione finanziaria, e del rimorchio cisterna di sua proprietà, sequestro disposto in relazione al reato di cui agli art. 110 cod. pen., 40, commi 1 e 4, e 49 d.lgs. n. 504 del 1995.
2. Il ricorrente deduce la violazione di legge per impossibilità di configurare un bis in idem (primo motivo) e per difetto di proporzionalità, adeguatezza e gradualità in seguito alla confisca del prodotto (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il sequestro dei veicoli è stato disposto in relazione al reato di sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa di 31.301,20 litri di olio lubrificante, risultante essere olio da gas ai sensi dell’art. 21 lett, d), d.lgs. n. 504 del 1995.
Il procedimento cautelare si è chiuso con la sentenza della Sezione Quarta n. 28351 del 21 giugno 2022 che ha rigettato il ricorso di NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 9 novembre 2021 del Tribunale del riesame di Udine che aveva confermato il sequestro. In particolare, la Corte di cassazione ha escluso il vizio di violazione di legge della motivazione del Tribunale nella parte in cui ha affermato che «la proporzione tra confisca e profitto non è determinata dalla proporzione tra il valore del bene e il valore di tributi evasi, ma dalla proporzione tra il valore del bene, il pericolo di reiterazione di reati e la gravità del fatto» e che nel caso in esame vi sono «plurimi indici di gravità» perché si tratta di un trasporto internazionale di tipo professionale che ha coinvolto varie ditte del settore, con l’ulteriore precisazione che «la confisca obbligatoria prevista dall’art. 44 d.lgs. n. 504/1995, riguarda i mezzi destinati a commettere il reato, sicché il giudizio di proporzionalità non può essere parametrato, come la difesa vorrebbe, sull’entità del profitto rappresentata dall’importo del tributo evaso».
Il ricorrente ha rimesso in discussione la questione, in seguito all’assegnazione dell’olio ai Vigili del Fuoco, riproponendo i medesimi argomenti già vagliati e disattesi dalla Corte di cassazione. Tuttavia, come correttamente rilevato dal Tribunale del riesame, non è possibile discutere nuovamente dei presupposti del sequestro, già accertati dalla Corte di cassazione, in questa sede. Infatti, si è formata una preclusione cautelare sul tema della proporzionalità e adeguatezza della misura che non può essere rimessa in gioco per effetto dell’esecuzione materiale della misura che non costituisce un novum. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che la preclusione del giudicato cautelare, derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame sul disposto sequestro preventivo, concerne le sole questioni dallo stesso trattate, in quanto formalmente dedotte, nonché quelle con queste ultime inscindibilmente connesse, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, sicché può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (tra le più recenti, Sez. 3, n. 10245 del 15/02/2024, Valbit, Rv. 286040 – 01), e cioè
alterino gli elementi fondamentali del fumus e
del periculum.
nel
Non rientrano invece novum
le modalità esecutive della misura.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la
ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spes procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data
13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricors sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa d
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, i ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in
equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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