Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33252 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33252 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PONTE SAN PIETRO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
> GLYPH
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza del 16 novembre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza, il 5 settembre 2023, ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di fruizione di un permesso premio.
Ha, in proposito, ritenuto che l’ammissione al beneficio è preclusa ai sensi dell’art. 58, commi 5 e 7, legge 26 luglio 1975, n. 354, ai sensi dei quali l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono – per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena – essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.
A tal fine, ha, in primo luogo, segnalato che COGNOME, già condannato per un’evasione risalente al 2017, ha commesso altro reato doloso – pure di evasione e, quindi, punibile con pena massima di tre anni di reclusione -, nel settembre del 2020, ed aggiunto che detto reato è stato consumato in occasione della fruizione di un permesso premio, sicché risultano integrate entrambe le ipotesi cui il legislatore riconnette, per i condannati per i reati inseriti catalogo di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la preclusione quinquennale (anziché triennale) all’accesso ai benefici penitenziari.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale eccepisce violazione di legge ascrivendo al Tribunale di sorveglianza di avere offerto una fallace interpretazione della legge.
Deduce, innanzitutto, che, a seguire il ragionamento sotteso all’ordinanza impugnata, si dovrebbe inferire che la preclusione quinquennale, decorrente dal 2017, è venuta meno nel 2022 e, dunque, in epoca precedente alla proposizione della richiesta di permesso premio.
Rileva, ulteriormente, che, pure spostando al tempo di commissione del secondo reato l’inizio del periodo nel quale non è possibile l’ammissione al beneficio, la corretta esegesi della normativa di riferimento conduce all’applicazione del termine di tre anni anziché di quello quinquennale.
Osserva, quando alla residua ipotesi, pure evocata dal Tribunale di sorveglianza, che egli ha commesso la più recente evasione dopo lo spirare del permesso premio e non in costanza della sua fruizione.
Ricorda, peraltro, che, a norma di ordinamento penitenziario, il ritardo nel rientro dal permesso premio è punito, se contenuto entro le dodici ore, in via meramente disciplinare, configurandosi il delitto di evasione solo in caso di più ampia protrazione del comportamento trasgressivo, ciò che determina, dal punto di vista logico, l’impossibilità di inserire l’evasione nel novero dei reati rientran sotto entrambi gli aspetti considerati, nell’ambito applicativo dell’art. 58-quater, comma 5.
Indica, a riprova della compiutezza del sistema e della razionalità dell’interpretazione proposta, che i commi 1 e 3 dell’art. 58-quater prevedono, per il caso di commissione di una condotta di evasione, l’applicazione, nei confronti di tutti i condannati, per reati ostativi o meno, del divieto d concessione dei benefici penitenziari per il più ridotto periodo di tre anni.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
In fatto, è pacifico che NOME COGNOME, il quale sta espiando la pena dell’ergastolo per reato compreso nel catalogo previsto dall’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ha commesso due reati di evasione nelle date, rispettivamente, del 30 giugno 2017 e del 5 settembre 2020.
Ricorrono, dunque, senz’altro le condizioni previste dall’art. 58-quater, commi 1 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, che inibisce, per un triennio decorrente dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia o della pena, l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio, l’affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall’articolo 47, la detenzione domiciliare e l semilibertà in favore del condannato – quale che sia il titolo della detenzione da lui patita – che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale.
La questione controversa attiene, invece, all’applicazione, nei confronti di COGNOME, quale soggetto ristretto per reato c.d. «ostativo», della più rigorosa previsione dei successivi commi 5 e 7 dell’art. 58-quater, che estende a cinque
anni la durata della preclusione nei riguardi dei condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’articolo 4-bis, «nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione».
Il tema è stato, di recente, affrontato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1300 del 24/10/2023, dep. 2024, Pino, non massimata) che ha interpretato il dettato normativo nel senso che la sottoposizione del richiedente alla più ampia preclusione sancita dai commi 5 e 7 dell’art. 58-quater postula, tra l’altro, che il condannato sia indagato o imputato o sia stato dichiarato responsabile di un delitto per cui sia edittalmente prevista la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a tre anni che «secondo quanto contestato o accertato, sia stato commesso in costanza di evasione, o durante la fruizione del lavoro esterno, di un permesso premio o di una misura alternativa».
Tanto, in ragione del più intenso disvalore delle condotte illecite la cui commissione è stata favorita dalla contingente condizione di libertà dell’agente, arbitrariamente sottrattosi a provvedimenti detentivi (in questo senso dovendosi logicamente interpretare il riferimento a «chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’articolo 385 del codice penale») o ammesso, per effetto di un provvedimento dell’autorità (amministrativa, nel primo caso; giurisdizionale, negli altri), al lavoro esterno, ad un permesso premio o ad una misura alternativa alla detenzione.
4. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza si è orientato in difformità dal principio di diritto testé enunciato, ed al quale il Collegio intende attenersi, e ha, in particolare, affermato che «l’ampia dizione normativa non autorizza a ritenere che il successivo reato doloso, punito nel massimo con pena di anni tre, debba essere commesso durante la permanenza del reato di evasione», sicché la disposizione troverebbe «applicazione nei confronti dei condannati ex art. 4 bis O.P. che commettano una evasione e successivamente abbiano commesso altro reato punibile con pena non inferiore nel massimo ad anni tre».
In tal modo, ha trascurato – al cospetto di una disposizione che, dal punto di vista letterale, si presta ad entrambe le letture proposte – che la ratio dell’intervento normativo risponde all’esigenza di sanzionare con maggior rigore le condotte criminose che, come detto, abbiano tratto occasione dalla transitoria libertà di movimento del soggetto che, già autore di reati di gravità tale da giustificare la sottoposizione ad un più severo trattamento penitenziario, si è
reso protagonista di una condotta di evasione oppure è stato ammesso al lavoro esterno, ad un permesso premio o ad una misura alternativa alla detenzione.
L’enucleazione, all’interno dei comportamenti criminosi commessi dal condannato per reato c.d. «ostativo», di quelli che impongono una moratoria quinquennale sull’ammissione a permessi premio o misure alternative, deve essere, quindi, compiuta, secondo l’indirizzo ermeneutico che qui si intende ribadire, in ragione, tra l’altro, della concomitanza tra la condizione di evaso e l’illecito e non già – come sostenuto, nella fattispecie, dal Tribunale di sorveglianza – della mera qualificazione ai sensi dell’art. 385 cod. pen. del reato cui consegue la preclusione.
Distonico dalla cornice normativa si palesa, del pari, l’ulteriore rilievo operato dal Tribunale di sorveglianza, a cui giudizio COGNOME, omettendo, nel settembre 2020, di rientrare in carcere dopo avere goduto di un permesso premio, avrebbe commesso un delitto di evasione in costanza di fruizione del beneficio penitenziario: in proposito, coglie nel segno il ricorrente laddove rimarca che la condotta di evasione è, dal punto di vista logico prima ancora che fattuale, successiva al termine finale del permesso e discende, piuttosto, dall’essersi il condannato trattenuto all’esterno del carcere al di là di quanto stabilito dalla magistratura di sorveglianza, maturando, peraltro, un ritardo superiore a quello, contenuto entro le dodici ore, che, ai sensi dell’art. 30, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, confina la trasgressione nell’ambito meramente disciplinare.
Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo esame dell’istanza di ammissione a permesso premio, libero nell’esito ma emendato dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 18/04/2024.