Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Sostituto Procuratore Generale ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 18 ottobre 2023 che, in riforma della pronunzia di primo grado del Tribunale cittadino, ha dichiarato di non doversi procedere per assenza della condizione di procedibilità nei confronti di COGNOME NOME, imputato per il reato di cui agli art.624 e 625 n.2 cod. pen. (condizione di procedibilit richiesta dal d. Igs. n. 150 del 2022).
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto dalla parte pubblica – che sostiene la procedibilità di ufficio in ragione della “contestazione in fatto” del aggravanti della destinazione della cosa a pubblico servizio (connaturata alla natura stessa del bene oggetto di impossessamento) – è inammissibile per le concorrenti ragioni che si vanno di seguito a precisare.
Chiarito, in particolare che:
il Tribunale ha dichiarato l’imputato colpevole del furto in contestazione, riconoscendo solo la circostanza aggravante, espressamente contestata, di cui all’art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.;
la sentenza è stata impugnata soltanto dall’imputato, il Pubblico ministero non ha proposto appello avverso il punto della sussistenza di eventuali circostanze aggravanti (destinazione della cosa a pubblico servizio e/o fatto commesso su componenti metalliche) non ritenute dal Tribunale, in tesi “contestate in fatto”;
in assenza di impugnazione del Pubblico ministero, si è formata una preclusione (cfr. per tutte Sezioni Unite n. 1 del 19/01/2000, COGNOME e n. 10251 del 17/10/2006, dep.2007, COGNOME) sul punto della sentenza concernente la sussistenza di eventuali ulteriori aggravanti diverse dall’unica aggravante riconosciuta dal Tribunale;
pertanto, in virtù del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello non avrebbe potuto riconoscere la sussistenza delle aggravanti oggetto del ricorso del P.G., né tantonneno potrebbe farlo la Corte di cassazione, in ragione del prodursi della indicata preclusione, che sottrae quel punto della decisione al thema decidendi del giudice dell’impugnazione.
Precisato che:
la questione in rassegna non riguarda il potere di ufficio di “dare al fatto una definizione giuridica più grave”, riconosciuto al giudice dell’impugnazione dall’art. 597, comma 3, cod. proc. pen. anche in presenza della sola impugnazione dell’imputato, tenuto conto che la sussistenza o meno di circostante aggravanti non rientra nella nozione di “definizione giuridica” (cfr. Sez. 5, n. 31996 del 27/03/2019, COGNOME Denaro, Rv. 277249 e specificamente su identica questione oggetto del presente processo Sez. 2, n. 23785 del 17/07/2020, Cientanni, Rv. 279485);
Rilevato, pertanto, che il ricorso del P.G. deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 13/03/2024