Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15937 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA PARTE CIVILE
avverso la sentenza del 07/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del RG.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 luglio 2023 1 Ia Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il giudice monocratico del locale Tribunale aveva ritenuto NOME colpevole del reato di cui all’art. 589 cod. pen. e / concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena sospesa di mesi otto di reclusione.
Il presente procedimento ha ad oggetto il sinistro stradale verificatosi in Giugliano in Campania in data 7 ottobre 2012 / ver,21e ore 2 e 30 /tra l’autovettura condotta dall’odierno imputato ed il ciclomotore condotto da COGNOME NOME mentre i veicoli procedevano in opposte direzioni in INDIRIZZO; in particolare il primo veicolo nella manovra di svolta a sinistra non dava la precedenza al motociclo che proveniva dalla sua destra la cui conducente NOME , provava a frenare e poi perdeva l’equilibrio A cadendo a terra / riportava le lesioni che ne cagionavano il decesso.
Il giudice di primo grado, confrontandosi con la tesi difensiva secondo cui la precedenza di diritto della vittima non era più invocabile nel caso specifico in quanto l’imputato, trovandosi più avanti della vittima nell’effettuare la svolta a sinistra avrebbe vantato una sorta di “precedenza di fatto”, ha ritenuto che comunque, anche a volere aderire a tale ipotesi ricostruttiva, non può escludersi la responsabilità dell’imputato che volle per primo immettersi nella strada alla sua sinistra , sbagliando i calcoli sulla buona riuscita della sua manovra. Ha ritenuto, tuttavia, che alla determinazione dell’incidente abbia concorso anche la colpa della vittima che, nell’approssimarsi ad una intersezione, non tenne comunque una velocità moderata, in considerazione dello stato dei luoghi e del tempo di notte, motivo per il quale sono state concessf le circostanze attenuanti generiche.
Il giudice d’appello, nel confermare la sentenza impugnata, pur dopo una compiuta rivalutazione del compendio istruttorio, ha espressamente confutato l’ipotesi difensiva alla luce dei rilievi della Polizia stradale, delle lesioni ripor dalla vittima e dei danni sui mezzi, concludendo che il punto presumibile di impatto é collocato in INDIRIZZO ove venne rinvenuto il corpo della vittima che non fu sbalzato ma cadde con violenza al suolo in prossimità del punto d’urto. Ha quindi ritenuto l’inapplicabilità della c.d. precedenza cronologica o di fatto, ritenendo, invece, che l’odierno imputato abbia impegnato l’intersezione avviando la manovra di svolta’ senza concedere la precedenza e senza tenere conto del fatto che dalla direzione opposta stava sopraggiungendo il mezzo condotto dalla vittima che certamente aveva avvistato in ragione della
natura della strada, rettilinea, e delle buone condizioni di luce e di visibilità della breve distanza dal ciclomotore.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione o travisamento della prova in relazione alla riconducibilità della condotta contestata all’imputato nella fattispecie di cui all’ art. 589 cod.pen.
Si assume che la sentenza impugnata si é basata su dati parziali, contraddittori ed in parte inesistenti e che, proprio alla luce della sentenza di primo grado, tali dati dovevano essere vagliati da una nuova consulenza che integrasse quelli acquisiti nel corso del processo. La Corte di merito ha aderito alle conclusioni del consulente tecnico del P.M. senza fornire adeguata motivazione circa le conclusioni espresse dal consulente della difesa.
Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 606 lett. c) ed e) cod.proc.pen. per violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, cod.proc.pen. e la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui al secondo comma dell’art. 589 cod.pen.
Assume che l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod.pen. da parte del giudice di primo grado, non può essere oggetto di valutazione nuova e diversa da parte del giudice d’appello che, investito della richiesta di concessione di una ulteriore circostanza attenuante, riteneva che la stessa non potesse applicarsi in relazione al rapporto tra le due norme succedutesi nel tempo i anche in virtù del fatto che, nel caso di specie, l’individuazione della norma più favorevole fosse condizionata dalla concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante di cui al comma 2 dell’art. 589 cod.pen., pena la violazione del divieto della reformatio in peius e dell’effetto devolutivo dell’appello.
Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso é inammissibile.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria’ valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quello stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi dando esaustiva e
convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri della Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fa posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi d fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati da ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i moltep arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01). E’, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.
Inoltre, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all’apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).
Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui è da ritenersi l’incidente sia accaduto.
La sentenza impugnata, a differenza di quella del primo giudice, ha analiticamente esaminato il compendio istruttorio, comprese le valutazioni espresse dal consulente della difesa che avrebbe sostenuto la tesi di una sorta di precedenza di fatto che avrebbe vantato l’imputato che aveva già svoltato a sinistra al momento dell’impatto. Argomentando con motivazione logica e diffusa, ha invece ritenuto di condividere l’impostazione accusatoria secondo cui
l’impatto tra i veicoli sarebbe avvenuto lungo INDIRIZZO ( e non già su INDIRIZZO quanto l’autovettura condotta dal NOME avrebbe già completato la manovra di svolta a sinistra) basandosi su una serie di dati fattuali come il fatto che il corpo della donna fosse stato rinvenuto in prossimità di un chiusino esistente sulla citata via e nelle immediate vicinanze del punto d’urto mentre il ciclomotore ha continuato a muoversi sull’asfalto fermandosi a circa 30 metri su INDIRIZZO in seguito ad un impatto non diretto, il fatto che le lesioni riportate dalla vittima fossero tutte individuate sul lato sinistro del corpo riconducibili ad un impatto violento ed istantaneo, la modesta entità dei danni patiti dall’autovettura e la natura “strisciante” dell’azione. Elementi questi che valutati unitamente sono stati ritenuti ben più compatibili con la dinamica del sinistro ipotizzata dal consulente tecnico del Pubblico Ministero.
2. Il secondo motivo di ricorso é inammissibile per carenza di interesse.
Ritiene, infatti, il Collegio, pur consapevole della esistenza di un diverso orientamento (vedi Sez. 1, 11 agosto 2014, n. 35429, secondo la quale, sussiste l’interesse all’impugnazione dell’imputato al solo fine di ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante anche quando gli siano state concesse le circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza su tale aggravante, poiché costituisce suo diritto vedersi riconoscere colpevole di una condotta meno grave di quella contestagli; nel medesimo senso anche Sez. 6, 3 maggio 2013, n. 19188), che non vi sia alcun interesse a contestare la legittimità della attribuzione a carico dell’imputato di una circostanza aggravante ove la stessa non abbia svolto alcun concreto ruolo nella determinazione del trattamento sanzionatorio inflitto a carico del ricorrente, in quanto ritenuta subvalente rispetto alle circostanze attenuanti generiche (in questo senso Sez. 6, 28 aprile 2017, n. 20328; Sez. 4, 1 luglio 2016, n. 27101).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14.3.2024