Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 29503 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 29503 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a WOLFSBURG (GERMANIA) il 30/05/1989 inoltre: COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 16/01/2025 del Giudice di Pace di Barrafranca
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Letta la memoria depositata dal difensore di COGNOME Francesco che si è associato all conclusioni del P.G.;
lette le memorie depositate da RAGIONE_SOCIALE nella qualità di impresa designata a norma degli artt. 283 e seguenti del decreto legislativo, 07.09.2005, n. 209, pe liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, c concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dal difensore di COGNOME COGNOME che ha concluso pe l’inammissibilità del ricorso.
Il Giudice di Pace di Barrafranca, con sentenza del 16 gennaio 2025, ha assolto COGNOME NOME dal reato di lesioni personali colpose ascrittogli perché il fatt costituisce reato.
La vicenda trae origine da un sinistro stradale verificatosi in data 16 marzo 2019 Barrafranca, in corrispondenza dell’intersezione tra INDIRIZZO e INDIRIZZO Secondo l’imputazione, COGNOME NOME, alla guida di un’autovettura “Citroen C3” percorrendo la INDIRIZZO, giunto all’altezza dell’intersezione con la INDIRIZZO, non a regolato la velocità del veicolo condotto e non avrebbe rispettato l’obbligo di dar precedenza al ciclomotore modello “Vespa” condotto da COGNOME NOME, che proveniva da destra, cagionandone la rovinosa caduta. A seguito del sinistro, il COGNOME riportava lesi personali consistite in “frattura scomposta 1/3 medio diafisario femore sinistro, fra scomposta ingranata clavicola sinistra”, con prognosi di giorni 30.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale, svolta con l’esame della persona offesa e de del Pubblico Ministero, nonché l’acquisizione della relazione di incidente stradale redatta Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, il Giudice di Pace ha pronunciato sente assolutoria, ritenendo non provata la sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa in ca all’imputato.
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Caltanissetta ha proposto ricors per cassazione, deducendo due motivi.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta l’inosservanza e/o erronea applicazio dell’art. 145 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992 (Codice della Strada), ai sensi dell’art comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale muove dalla premessa che il Giudice di Pace ha riconosciuto che, sulla base delle emergenze dibattimentali, in particolare la relazione dei Carabinieri e il re materiale fotografico, l’incidente si era verificato in corrispondenza di un’interse ortogonale, e che l’imputato, proveniente dalla INDIRIZZO in assenza di diversa prescrizi segnaletica, avrebbe dovuto dare la precedenza al ciclomotore condotto da COGNOME NOME, che proveniva dalla sua destra transitando sulla INDIRIZZO NOME.
Nonostante la ricostruzione effettuata, il Giudice avrebbe erroneamente escluso la responsabilità dell’imputato, valorizzando in modo non corretto le seguenti circostanze: presunta incongruenza tra quanto dichiarato da COGNOME NOME in dibattimento (di essere lui il conducente del ciclomotore e di essere stato investito quasi da fermo) e quanto ripor nella relazione dei Carabinieri (che indicava altro soggetto quale conducente); l’assenza tracce visibili di frenata; la posizione finale dell’autovettura “Citroen C3”, coll corrispondenza del lato sinistro della carreggiata.
Secondo il ricorrente, il Giudice ha completamente omesso di confrontarsi con il princip di diritto, ormai pacificamente acquisito nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo quale il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell’impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro gravati dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’incrocio, giacché l’eccessiva velocità d ultimi, se non costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una caus concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere l responsabilità dello stesso conducente (Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008. Rv. 240899 – 01).
Il suddetto principio – sottolinea il Procuratore Generale – costituisce un temperamento principio dell’affidamento incolpevole e impone a ciascun utente della strada di tenere in deb considerazione l’eventuale altrui imprudenza, quando la stessa rientri nei limiti d prevedibilità.
Il ricorrente lamenta che il Giudice, trascurando il menzionato principio, si sia limi valorizzare dati neutri come la mancata elevazione di specifici verbali di contravvenzione o apparenti discrasie del dato testimoniale rispetto a quello documentale, omettendo invece d considerare le risultanze dell’istruttoria dibattimentale che deponevano per una condot negligente, imperita ed imprudente ascrivibile all’imputato, quantomeno a titolo di concorso.
2.2 Con il secondo motivo, il Procuratore Generale deduce la manifesta illogicità contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen
Il ricorrente osserva che la motivazione posta a fondamento della pronuncia assolutoria illogica, contraddittoria e in netto contrasto con quanto emerge dalla complessiva lettur analisi del materiale probatorio acquisito.
In particolare, rileva che il Giudice ha ricostruito dettagliatamente la din dell’incidente, avvalendosi sia delle dichiarazioni fornite dalla persona offesa COGNOME in sede di esame, sia delle risultanze degli accertamenti effettuati nell’immediatezza dei dai Carabinieri. Tuttavia, nonostante l’esclusione di dubbi sulla ricostruzione della dina dell’incidente, il Giudice ha del tutto omesso di indicare le ragioni per le quali, nono l’obbligo di dare la precedenza e di tenere nell’impegnare l’incrocio una velocità tale da p effettuare una manovra di emergenza per evitare l’impatto, l’imputato non avrebbe posto in essere una condotta imprudente, negligente o imperita.
Il Procuratore Generale contesta il percorso argomentativo seguito dal Giudice per escludere la responsabilità dell’imputato, evidenziando che, nel caso di specie, non pote sussistere una “precedenza di fatto” a favore dell’imputato, poiché questa sussiste soltanto n casi in cui il veicolo si presenti all’incrocio con tanto anticipo da consentirgli di ef l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente, cui spett precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, o a fermarsi.
Il Giudice, pur avendo a disposizione dati fattuali incontestabili rappresentati dai r effettuati dai Carabinieri, ha preferito concentrarsi su elementi marginali per la ricostruz del sinistro, valutandoli illogicamente come elementi di prova a favore dell’imputato.
Per sostenere l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, il Giudic valorizzato l’assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro, quando tale circostanza non contraddizione con quanto dichiarato dal COGNOME circa l’essere “quasi fermo” al momento dell’impatto, essendo quest’ultima espressione sinonimo di bassa velocità e non di immobilità.
Il Giudice avrebbe valorizzato la posizione finale dell’autovettura senza soffermarsi s quella assunta dal ciclomotore e, soprattutto, senza tenere conto del dato oggettivo che l’urt si è verificato, proprio come affermato dal COGNOME, tra la parte anteriore del ciclomotore la fiancata destra dell’autovettura all’altezza della ruota.
Quanto alla questione di chi fosse alla guida del ciclomotore al momento dell’incidente, i Giudice ha omesso qualsiasi approfondimento istruttorio, dando credito al dato documentale e alle dichiarazioni del teste Maresciallo COGNOME, inutilizzabili ex art. 195, comma 4, cod. pen., ritenendo a priori e immotivatamente inattendibile la versione fornita sia da COGNOME NOME che quella esposta in querela dal di lui genitore, nonostante il rischio per il primo essere sanzionato per l’illecito amministrativo di guida senza patente.
Il ricorrente osserva infine che sarebbe stato più conveniente per il COGNOME ov effettivamente terzo trasportato, agire anche contro il conducente del ciclomotore che, a differenza dell’COGNOME, circolava con regolare polizza assicurativa, circostanza questa c avrebbe dovuto indurre il Giudice a ritenere attendibile la versione del COGNOME.
Sulla base di tali motivi, articolati e sviluppati in modo approfondito, il ricorrente l’annullamento dell’impugnata sentenza con restituzione degli atti al Giudice di Pace Barrafranca per un nuovo giudizio
Il Procuratore Generale presso questa Corte, ha depositato memoria, concludendo per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
4 II difensore di COGNOME NOME ha depositato memoria, associandosi alle conclusioni del P.G..
La RAGIONE_SOCIALE nella qualità di impresa designata a norma degli artt. 283 e seguenti del decreto legislativo, 07.09.2005, n. 209, per la liquidazione dei sini carico del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, ha depositato memorie, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
Il GLYPH difensore di COGNOME NOME ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
All’esame dei motivi di ricorso < va premesso che la sentenza di proscioglimento del giudice di pace è inappellabile e solo ricorribile per cassazione da parte del pubblico minist e invero, ai sensi dell'art. 36 D.Lvo 274/2000, il pubblico ministero può proporre appello co le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (primo comma) mentre, può proporre ricorso per cassazione contro tutte le altre sentenze del giudice di pace (secondo comma)
Stabilita la ricorribilità solo per cassazione della sentenza in esame, va, poi, sottol come la proposizione del ricorso da parte dell'organo rappresentante la pubblica accusa non conosca limitazioni oggettive nella articolazione dei motivi.
Una siffatta limitazione, non può ricavarsi dal citato articolo 36, co. 2, D.Lvo 274/2000 non contiene alcuna previsione limitativa, né dalla disciplina generale circa il ricors pubblico ministero dettata dall'art. 608 cod.proc.pen. come modificato dalla c.d. Rifor Orlando ( Legge n. 103 del 2017).
La novella, introducendo il comma 1 bis dell'art. 608 cod.proc.pen., ha stabilito limitazione dei motivi proponibili, ai soli casi di cui alle lett. a), b) e c) d cod.proc.pen., in caso di ricorso per cassazione nell'ipotesi di sentenza di appello che confe quella di proscioglimento di primo grado, e cioè nell'ipotesi di c.d. doppia conform assoluzione.
La disposizione, che riduce il campo cognitivo della Corte di cassazione nel caso d impugnazione del pubblico ministero di una sentenza di proscioglimento, non riguarda però le pronunce di assoluzione del giudice di pace che, come già visto, sono direttamente ricorrib per cassazione dal pubblico ministero senza possibilità di interporre appello; mancando pertanto, una pronuncia di conferma dell'assoluzione disposta in primo grado, non può riteners che le limitazioni dell'art. 608 comma 1 bis cod.proc.pen. siano estensibili al caso del ri per cassazione disciplinato dal citato comma secondo dell'art. 36 D.Lvo 274/2000.
Detto principio risulta già stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il pubblico ministero può ricorrere per cassazione contro tutte le sente inappellabili pronunciate dal giudice di pace e, in particolare, contro le senten proscioglimento, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., ivi incl contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lett. e) della cita (Sez. 5, 23043 del 23/03/2021, Rv. 281262 – 01; Sez. 1, n. 48928 del 11/07/2019, Rv.277462).
L'applicazione della regola al caso di specie, porta ad affermare che il ricorso Procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta avverso la suindicata sentenz di proscioglimento del giudice di pace è ammissibile anche nella deduzione del vizio di difett motivazione ex art. 606, lett. e), cod.proc.pen..
2. Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Costituisce principio acquisito pacificamente alla giurisprudenza del Supremo Collegio che il conducente del veicolo tenuto a cedere la precedenza nell'impegnare un crocevia deve usare la prudenza e diligenza necessarie ad eseguire in sicurezza la manovra di attraversamento, non potendo fare affidamento sul fatto che i veicoli favoriti siano a loro volta gravati dall'obb rallentare in prossimità dell'incrocio, giacché l'eccessiva velocità di questi ultimi, s costituisce un fatto sopravvenuto, può rappresentare soltanto una causa concorrente dell'incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilit dello stesso conducente (Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, COGNOME, Rv. 240899 – 01).
Il principio costituisce temperamento al principio dell'affidamento incolpevole e impone ciascun utente della strada di tenere in debita considerazione l'eventuale altrui imprudenza quando la stessa rientri nei limiti della prevedibilità e, soprattutto, quando tale on intersechi con obblighi di prudenza, circospezione e cautela derivanti dalla manovra da intraprendere.
Nel caso in esame, il Giudice di Pace ha riconosciuto che, sulla base delle emergenze dibattimentali, in particolare la relazione dei Carabinieri e il relativo materiale foto l'incidente si era verificato in corrispondenza di un'intersezione ortogonale, e che l'imput proveniente dalla INDIRIZZO, in assenza di diversa prescrizione segnaletica, avrebbe dovut dare la precedenza al ciclomotore condotto da COGNOME NOME, che proveniva dalla sua destra transitando sulla INDIRIZZO.
Nonostante tale ricostruzione, il Giudice ha completamente omesso di confrontarsi con il richiamato principio di diritto, valorizzando circostanze quali la presunta incongruenza quanto dichiarato da COGNOME NOME in dibattimento e quanto riportato nella relazione dei Carabinieri, l'assenza di tracce visibili di frenata, e la posizione finale dell'autovettura C3".
Il ricorso coglie nel segno laddove evidenzia che la decisione impugnata ha illogicamente valorizzato dati neutri come la mancata elevazione di specifici verbali di contravvenzione o apparenti discrasie del dato testimoniale rispetto a quello documentale, omettendo invece di considerare le risultanze dell'istruttoria dibattimentale che deponevano per una condott negligente, imperita ed imprudente ascrivibile all'imputato, quantomeno a titolo concorrente.
Nello stesso senso è stata adeguatamente censurata la valorizzazione dell'assenza di tracce di frenata sul luogo del sinistro come elemento a sfavore dell'attendibilità d dichiarazioni rese dalla persona offesa, quando tale circostanza non è in contraddizione con quanto dichiarato dal COGNOME circa l'essere stato "quasi fermo" al momento dell'impatto, essendo quest'ultima espressione sinonimo di bassa velocità e non di immobilità.
Nel caso di specie, come correttamente osservato dal ricorrente, è evidente che il Giudice di Pace non abbia motivato in qual modo la condotta del motociclista si sarebbe posta con tale rilievo di antidoverosità da assurgere a causa assorbente della collisione. La sentenz
impugnata è pertanto viziata sia per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 145 del
Codice della Strada, sia per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
D'altro canto, secondo giurisprudenza di legittimità, in tema di circolazione stradale, cosiddetta precedenza di fatto sussiste soltanto nei casi in cui il veicolo si presenti all'in
con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi collisione e senza che il conducente, cui spetta la precedenza di diritto, sia costrett
effettuare manovre di emergenza, o a rallentare, oltre i limiti richiesti dalla presenza crocevia o, addirittura, a fermarsi. Più in generale, il conducente che impegna un incroci
senza diritto di precedenza può invocare, come esimente di responsabilità per il sinistr causato, la precedenza cronologica, cosiddetta "di fatto" a condizione che sussistessero le
condizioni per effettuare l'attraversamento con assoluta sicurezza e senza porre in essere alcun rischio per la circolazione" (Sez. 4, n. 53304 del 29/09/2016 – Rv. 268691 – 01
Sez. 4, n. 38671 del 28/09/2009 – Rv. 244886 – 01).
Dai suddetti principi giurisprudenziali si evince che le ipotesi della cd. precedenza di f hanno carattere assolutamente eccezionale e sussistono soltanto in tutti quei casi in cu
l'attraversamento del crocevia possa essere operato in condizioni di assoluta sicurezza, dovendosi porre a carico del conducente, il quale decida di attuare una manovra dall'esito incerto rispetto alla quale sarebbe tenuto ad astenersi, ogni errore di calcolo e tutt conseguenze derivanti dallo stesso.
Anche sotto questo profilo, la sentenza è del tutto silente, non avendo in alcun modo argomentato per quali ragioni, il conducente dell'autoveicolo, ancorchè inosservante dell'obbligo di concedere precedenza, avrebbe potuto comunque operare l'attraversamento del crocevia in condizioni di assoluta sicurezza.
Per questi motivi, la sentenza deve essere annullata con rinvio al Giudice di Pace d Barrafranca per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Giudice di Pace di Barrafranca i diversa composizione fisica.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri d identificativi, a norma dell'art.52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così è deciso, 14/05/2025