Precedenti Penali: Quando la Fedina Penale Pesa più della Recidiva
I precedenti penali di un imputato rappresentano un elemento cruciale nella valutazione del giudice, capace di influenzare significativamente l’esito del processo, in particolare per quanto riguarda la determinazione della pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: una storia criminale significativa può giustificare il diniego delle attenuanti generiche e una pena superiore al minimo legale, anche quando il giudice sceglie di non applicare l’aggravante della recidiva. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata.
Il Caso in Analisi: I Fatti Processuali
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato una condanna a un anno e quattro mesi di reclusione. La condanna, già ridotta per la scelta del rito abbreviato, riguardava reati commessi in continuazione. L’imputato, tramite il suo difensore, si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando un vizio di motivazione da parte dei giudici di merito, i quali non avevano concesso le circostanze attenuanti generiche né applicato la pena nel suo minimo edittale.
La Valutazione dei Precedenti Penali da Parte della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione delle doglianze già sollevate in appello e basato su valutazioni di fatto, non consentite in sede di legittimità. Il fulcro della decisione risiede nella validità del ragionamento seguito dalla Corte territoriale. I giudici di merito avevano negato le attenuanti generiche basandosi sui numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato.
La Gravità del Profilo Criminologico
Non si trattava di precedenti di poco conto. La Corte ha evidenziato ben quindici precedenti specifici, oltre ad altre condanne per reati di eccezionale gravità come associazione di stampo mafioso, tentata estorsione, fabbricazione di esplosivi e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Secondo i giudici, un simile curriculum criminale era espressione di un’elevata e consolidata “capacità a delinquere”, tale da rendere immeritevole la concessione di qualsiasi beneficio.
La Distinzione tra Recidiva e Valutazione della Personalità
Un aspetto di grande interesse giuridico sottolineato dalla Cassazione è la distinzione tra l’applicazione della recidiva e la valutazione complessiva della personalità dell’imputato. La Corte ha chiarito che il giudice, pur decidendo di non applicare l’aggravante della recidiva, può comunque e legittimamente tenere conto dei precedenti penali per valutare la personalità del reo ai fini della concessione delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena.
Questo principio, supportato da giurisprudenza consolidata, stabilisce che la reiterazione delle condotte criminali, anche se non formalizzata nell’applicazione della recidiva, denota uno “spessore criminologico” che il giudice non può ignorare. La valutazione è dunque complessiva e riguarda il fatto specifico, la personalità dell’imputato e la sua storia criminale nel suo insieme.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ragionamento della Corte d’Appello fosse logico, coerente e privo di vizi giuridici. La motivazione del diniego delle attenuanti generiche era solidamente ancorata alla disamina dei numerosi e gravi precedenti penali dell’imputato. Questi elementi, considerati nel loro complesso, delineavano un profilo di pericolosità sociale e una spiccata propensione al crimine che rendevano ingiustificata la concessione di benefici. La decisione di irrogare una pena superiore al minimo edittale era, di conseguenza, una logica conseguenza di questa valutazione. La Suprema Corte ha quindi confermato che la presenza di precedenti specifici è un fattore sufficiente a giustificare una decisione di rigore, anche in assenza dell’applicazione formale della recidiva, poiché ciò che rileva è la valutazione globale della personalità del reo.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la fedina penale ha un peso determinante nel processo penale. Per un imputato, la presenza di numerosi precedenti, soprattutto se gravi e specifici, rende estremamente difficile ottenere le attenuanti generiche, considerate un beneficio che presuppone una valutazione positiva della personalità. Per la difesa, è fondamentale essere consapevoli che un ricorso basato sulla mera richiesta di uno sconto di pena, senza contestare vizi giuridici specifici nella motivazione del giudice, è destinato all’inammissibilità in Cassazione. La decisione riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare la personalità dell’imputato, purché la sua decisione sia supportata da una motivazione logica e adeguata, come nel caso di specie, basata sull’analisi dei precedenti penali.
I precedenti penali possono giustificare da soli il diniego delle attenuanti generiche?
Sì, secondo l’ordinanza, la presenza di numerosi e gravi precedenti penali, indicativi di un’elevata capacità a delinquere, è un motivo sufficiente per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
È necessario applicare la recidiva per poter considerare i precedenti penali nella determinazione della pena?
No, la Corte ha chiarito che il giudice può valutare i precedenti penali per negare le attenuanti e stabilire l’entità della pena anche se decide di non contestare formalmente l’aggravante della recidiva.
Un ricorso in Cassazione può contestare l’entità della pena decisa dal giudice di merito?
No, se la contestazione si limita a una valutazione di fatto sull’adeguatezza della pena e ripete argomenti già respinti in appello, il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Cassazione giudica solo la corretta applicazione della legge, non il merito della decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 15/08/1973
avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna, resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede resa in data 11 ottobre 2018, nei confronti di NOME COGNOME alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen., 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, ritenuta la continuazione, non computata la recidiva, all’esito della riduzione per il rito abbreviato.
Considerato che il motivo unico proposto dalla difesa, avv. M. NOME COGNOME (vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del minimo edittale e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche) è inammissibile perché versato in fatto e, comunque, reiterativo dell’appello quanto all’entità della pena reputata dal ricorrente non prossima al minimo edittale.
Rilevato che la Corte territoriale considera i precedenti penali, anche specifici, con riferimento al pronunciato diniego delle circostanze attenuanti generiche, ragionamento immune da vizi e idoneo a supportare anche l’entità della pena irrogata, anche ex art. 81 cod. pen., considerato che si fa riferimento a quindici precedenti specifici e ad altri precedenti per associazione di stampo mafioso ed altri gravi reati (tentata estorsione, fabbricazione di materie esplodenti, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), quindi considerati espressione di elevata capacità a delinquere (cfr. p. 3 della sentenza di secondo grado).
Reputato, peraltro, conforme tale ragionamento all’indirizzo di legittimità secondo il quale (tra le altre, Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 01) l’esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego dell concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche quando il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell’imputato, esclude che la reiterazione delle condotte denoti la presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l’applicazione della recidiva.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo tenuto conto dei motivi devoluti.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso, in data 6 marzo 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente