Precedenti Penali: La Cassazione Conferma la Linea Dura sui Benefici di Legge
L’esistenza di precedenti penali a carico di un imputato rappresenta un ostacolo significativo alla concessione dei benefici di legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per un reato edilizio, la cui storia criminale è stata ritenuta incompatibile con una prognosi favorevole per il futuro. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione e le sue importanti implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo a due mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda per un reato previsto dall’art. 44 lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, comunemente noto come Testo Unico dell’Edilizia. La sentenza, emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello, riconosceva le attenuanti generiche ma negava all’imputato ulteriori benefici di legge.
L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio il mancato riconoscimento di tali benefici, ritenendolo un errore da parte dei giudici di merito.
L’Analisi della Corte e il Peso dei Precedenti Penali
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, giudicando i motivi del ricorso come manifestamente infondati. Il fulcro della decisione risiede nell’analisi approfondita del profilo dell’imputato, che non era affatto incensurato. Al contrario, a suo carico risultavano ben quattro precedenti penali per reati di notevole gravità, tra cui truffa, appropriazione indebita e peculato.
Inoltre, un elemento decisivo è stato il fatto che l’imputato avesse già beneficiato in passato, per ben due volte, della sospensione condizionale della pena. Questa circostanza, unita alla natura dei reati pregressi, ha reso impossibile per i giudici formulare una prognosi positiva circa i suoi futuri comportamenti.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza sono chiare e lineari. La Corte di Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse correttamente e ragionevolmente valorizzato, in senso ostativo, il quadro complessivo della storia criminale del ricorrente. Secondo i giudici di legittimità, le doglianze difensive non si sono confrontate adeguatamente con le pertinenti considerazioni della sentenza impugnata. Non si può, infatti, pretendere la concessione di benefici basati su una presunzione di futuro buon comportamento quando la storia personale del soggetto dimostra una tendenza a delinquere.
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha comportato non solo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso palesemente infondato.
Conclusioni
Questa pronuncia della Cassazione serve come un importante monito: i precedenti penali non sono un semplice dettaglio anagrafico nel fascicolo di un imputato, ma un fattore determinante nelle valutazioni del giudice. La concessione di benefici come la sospensione condizionale della pena non è un automatismo, ma è subordinata a una valutazione discrezionale che tiene conto della personalità e della storia del reo. Aver già usufruito di tali benefici in passato e continuare a commettere reati, specialmente di una certa gravità, preclude quasi certamente la possibilità di ottenerli nuovamente, rendendo ogni tentativo di ricorso su questo punto un’azione destinata all’insuccesso e a ulteriori sanzioni economiche.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Le argomentazioni difensive non hanno efficacemente contestato le ragioni della Corte d’Appello, che aveva negato i benefici di legge basandosi sui gravi precedenti penali del ricorrente.
Quale ruolo hanno avuto i precedenti penali nella decisione della Corte?
I precedenti penali sono stati decisivi. La presenza di quattro condanne passate per reati come truffa, appropriazione indebita e peculato, unita al fatto che l’imputato avesse già ottenuto due volte la sospensione condizionale della pena, ha impedito al giudice di formulare una prognosi positiva sul suo futuro comportamento, giustificando così il diniego dei benefici.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16251 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16251 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POTENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 2 marzo 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 26 febbraio 2021, con cui NOME COGNOME, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, era stato condannato alla pena mesi 2 di arresto ed euro 4.000 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. lett. b) del d.P.R. n. 380 del 2001, commesso in Roma fino al 23 gennaio 2019.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura il mancato riconoscimento dei ben di legge, sono manifestamenti infondati, non confrontandosi le doglianze difensive con pertinenti considerazioni della sentenza impugnata, nella quale (pagina 3) sono st ragionevolmente valorizzati, in senso ostativo, i quattro precedenti penali a carico dell’impu tra cui figurano condanne per truffa, appropriazione indebita e peculato, non consentendo t risultanze una prognosi positiva circa i futuri comportamenti di COGNOME, e ciò senza conside che questi risulta aver fruito già due volte in passato della sospensione condizionale della p
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’oner pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 gennaio 2024.