Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15303 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15303 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOVOLONE il 11/09/1998
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
La Corte di appello di Bologna, con la decisone del 09.09.2024, ha :onfermato l sentenza del GIP cittadino, con la quale COGNOME NOME veniva condanna o alla pena di
mesi sei di arresto ed euro 1.350,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186, zomnni 1°
lett. C) e comma 2 sexies del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche, con l’aggravante di cui al comma 2 bis (fatto commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7);
2.
Il difensore dell’imputato
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ha proposto ricorso per cassazionE , lamentando l’inosservanza o erronea applicazione delle disposizioni di cui all’art. 186, connmz 9 bis C.d
la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in ordine alla mancata sostit della pena con i lavori di pubblica utilità.
3. Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile;
In proposito, la Corte territoriale ha correttamente applicato il consolidato p incipio la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica L tilità,
dell’art. 186, comma nono – bis, C.d.S., è rimessa alla valutazione discrezionalE del giudic ordine alla meritevolezza dell’imputato rispetto al beneficio da concedere, da compie
secondo i criteri dettati dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 13466 de/ 17/01/2017 ; Pacc Rv. 269396 – 01 Sez. 4, n. 1015 de/ 10/12/2015, COGNOME, Rv. 265799 – 01).
Ha logicamente ritenuto che i precedenti penali dell’imputato (per fatti d detenzion spaccio di stupefacenti e porto di armi, consumati lo stesso anno della contra /venzione c occupa e l’anno successivo) non consentissero una prognosi positiva in ordine a rispetto del prescrizioni connesse al lavoro dì pubblica utilità. Inoltre, la Corte d’Appel D ha p fondamento del diniego non solo i precedenti del ricorrente, ma anche la “assolu :a indiffere agli effetti special-preventivi propri della sanzione penale”, valutazione che, attenen merito, non è sindacabile in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 co( .proc.pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisand )si assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000) versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamenti delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente