Precedenti Penali: La Cassazione Conferma la Linea Dura sul Ricorso Inammissibile
La valutazione dei precedenti penali di un imputato rappresenta un momento cruciale nel processo decisionale di un giudice, specialmente quando si discute la congruità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza un principio fondamentale: un passato criminale denso e grave può rendere un ricorso, volto a ottenere uno sconto di pena o il riconoscimento di attenuanti, manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal difensore di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa lamentava un vizio di motivazione in relazione a due punti specifici: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta. In sostanza, si chiedeva alla Suprema Corte di censurare la decisione dei giudici di secondo grado per non aver adeguatamente giustificato la propria severità nel determinare la sanzione.
L’Analisi della Corte d’Appello e i Precedenti Penali
La Corte di Cassazione, nel riesaminare il percorso logico-giuridico della Corte territoriale, ha osservato come quest’ultima avesse, in realtà, fornito una motivazione, seppur implicita. La Corte d’Appello aveva infatti rigettato la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva, evidenziando due elementi chiave: la gravità oggettiva della condotta minacciosa per cui si procedeva e, soprattutto, il profilo criminale dell’imputato. Quest’ultimo annoverava ben trentanove condanne per delitti, molti dei quali di notevole gravità e consumati con violenza, oltre a sei precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale. Tale quadro, secondo i giudici di merito, era incompatibile con qualsiasi trattamento sanzionatorio più mite.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Settima Sezione Penale della Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato, sposando in pieno la valutazione della Corte d’Appello. I giudici di legittimità hanno chiarito che, di fronte a un quadro così allarmante di precedenti penali, la motivazione del giudice di merito può essere considerata solida anche se sintetica o implicita. La gravità e la numerosità delle condanne passate, specialmente quelle per reati della stessa indole, sono elementi che parlano da soli e che giustificano ampiamente sia il diniego delle attenuanti generiche sia la determinazione di una pena ritenuta congrua alla luce della pericolosità sociale del soggetto. Il tentativo della difesa di ottenere una rivalutazione più favorevole si è scontrato con l’evidenza di una carriera criminale che rendeva del tutto prevedibile e corretta la decisione impugnata.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione pratica: la strategia difensiva non può ignorare il peso dei precedenti penali. Quando un imputato ha un curriculum criminale così esteso, le possibilità di successo di un ricorso basato sulla richiesta di maggiore clemenza si riducono drasticamente. La Cassazione conferma che non è necessario che il giudice di merito si dilunghi in complesse argomentazioni quando la storia criminale del reo è di per sé sufficiente a giustificare una risposta sanzionatoria severa. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, funge da monito: i ricorsi pretestuosi o palesemente infondati vengono sanzionati, anche economicamente.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La Corte ha considerato che l’impressionante numero di precedenti penali dell’imputato (39 condanne, di cui molte per reati gravi e violenti) giustificava pienamente la severità della pena e il mancato riconoscimento delle attenuanti, rendendo le lamentele della difesa prive di fondamento.
La Corte d’Appello aveva motivato a sufficienza la sua decisione?
Sì. Secondo la Cassazione, la Corte d’Appello ha fornito una motivazione implicita ma adeguata nel momento in cui ha rigettato la richiesta di una pena sostitutiva, basando tale diniego proprio sulla gravità della condotta e sul curriculum criminale dell’imputato.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31566 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31566 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FORLI’ il 09/11/1975
avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME con unico motivo, deduce il vizio di mancanza di motivazione in relazione al secondo e al terzo motivo dell’atto di appello, volti rispettivamente a censurare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena inflitta;
Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha motivato implicitamente su tali punti della decisione nel rigettare la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva;
Considerato che, infatti, la Corte di appello ha evidenziato la gravità della condotta della condotta minacciosa accertata nel caso di specie e ha rilevato che l’imputato ha riportato condanne per trentanove delitti, molti dei quali di notevole gravità e consumati ricorrendo alla violenza e ha sei precedenti specifici per resistenza a pubblico ufficiale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 luglio 2025.